Data: 2015-03-31 09:09:09

Risoluzione n. 207497 del 24 novembre 2014 - Liberalizzazione edicole

Risoluzione n. 207497 del 24 novembre 2014 - Decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 170 – Quesito su coesistenza nel medesimo locale di attività di vendita al dettaglio settore merceologico non alimentare e vendita di quotidiani e periodici

http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/it/normativa/altri-atti-amministrativi/2032475-risoluzione-n-207497-del-24-novembre-2014-decreto-legislativo-24-aprile-2001-n-170-quesito-su-coesistenza-nel-medesimo-locale-di-attivita-di-vendita-al-dettaglio-settore-merceologico-non-alimentare-e-vendita-di-quotidiani-e-periodici

Ministero dello Sviluppo Economico
Direzione Generale per il Mercato, la Concorrenza, i Consumatori, la Vigilanza e la Normativa Tecnica
DIVISIONE IV Promozione della concorrenza e semplficazioni per le imprese
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Risoluzione n. 207497 del 24 novembre 2014

Oggetto: Decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 170 – Quesito su coesistenza nel medesimo
locale di attività di vendita al dettaglio settore merceologico non alimentare e
vendita di quotidiani e periodici
Si fa riferimento alla nota pervenuta per e-mail, con la quale codesto Comune chiede
chiarimenti circa la possibilità di esercizio, nel medesimo locale, di un’attività commerciale
al dettaglio relativa al settore merceologico non alimentare (esercizio di vicinato) e di
un’attività di vendita di quotidiani e periodici (punto di vendita esclusivo).
Richiama, altresì, la circolare 28 dicembre 2001, n. 3538/C dell’allora Ministero delle
Attività Produttive, sulla base della quale i punti di vendita esclusivi possono essere
autorizzati a vendere anche altri prodotti appartenenti al settore merceologico non
alimentare.
Al riguardo, la scrivente Direzione richiama l’articolo 39 del decreto legge 24 gennaio
2012, n. 1, convertito con legge 24 marzo 2012, n. 27, il quale al comma 1 dispone che
“All’articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 170, dopo la lettera d)
sono aggiunte le seguenti:
d-bis) gli edicolanti possono vendere presso la propria sede qualunque altro prodotto
secondo la vigente normativa; (…)”.
IL DIRETTORE GENERALE
(Gianfrancesco Vecchio)

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