Risoluzione n. 207483 del 24 novembre 2014 - Attività di commercio al dettaglio in sede fissa – Attività consentite nei locali adibiti ad esposizione
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Ministero dello Sviluppo Economico
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Risoluzione n. 207483 del 24 novembre 2014
Oggetto: Attività di commercio al dettaglio in sede fissa – Attività consentite nei locali adibiti
ad esposizione
Si fa riferimento alla nota pervenuta per e-mail, con la quale codesto comune chiede
chiarimenti in merito alle attività consentite nei locali adibiti alla esposizione delle merci.
La questione riguarda, nello specifico, due attività di vendita di piastrelle per interni: la prima
attività utilizza gli stessi locali sia per la vendita che per l’esposizione; la seconda attività esercita la
vendita in un locale e l’esposizione in un locale diverso dal primo, ubicato in un altro luogo del
territorio comunale, presso il quale è possibile accedere solo previo appuntamento con il titolare.
Riferisce che il titolare della prima attività, anche tramite un esposto, sostiene che l’attività di
vendita, da parte del titolare della seconda attività, viene esercitata in entrambi i locali, ovvero
anche nei locali adibiti ad esposizione, in quanto riterrebbe che anche il semplice rilascio di un
preventivo è indice di esercizio dell’attività di vendita.
Sottolinea, al riguardo, che a seguito di sopralluogo nei locali dell’attività di esposizione, non
è stato trovato all’interno alcun registratore per il rilascio di scontrini, ma solo un portatile.
Chiede, pertanto, di conoscere quali attività siano consentite in un locale adibito ad
esposizione affinché la medesima sia considerata esposizione in quanto tale e non anche attività di
vendita.
Al riguardo si precisa che il soggetto che in un locale diverso da quello nel quale effettua
l’attività di vendita, allestisce una esposizione dei propri prodotti, non è soggetto alla normativa sul
commercio se si limita ad esporli.
Ciò significa che trattasi di fattispecie ammissibile e non soggetta ad alcun obbligo purché il
consumatore si limiti a visionare i prodotti e a conoscerne il prezzo di acquisto.
In tal senso anche la predisposizione di un preventivo, ad avviso della scrivente, non
comporta il verificarsi di alcuna operazione di vendita, cosa che si determina, invece, nel caso di un
ordinativo di acquisto.
IL DIRETTORE GENERALE
(Gianfrancesco Vecchio)
Completamente d'accordo.
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