Data: 2015-03-31 09:06:57

Risoluzione n. 212752 del 1 dicembre 2014 - erogatore di birra alla spina

Risoluzione n. 212752 del 1 dicembre 2014 - Quesito in materia di esercizi di vicinato – Consumo immediato sul posto di prodotti di gastronomia – Installazione erogatore di birra alla spina
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/it/normativa/altri-atti-amministrativi/2032471-risoluzione-n-212752-del-1-dicembre-2014-quesito-in-materia-di-esercizi-di-vicinato-consumo-immediato-sul-posto-di-prodotti-di-gastronomia-installazione-erogatore-di-birra-alla-spina


Ministero dello Sviluppo Economico
DIPARTIMENTO PER L’IMPRESA E L’INTERNAZIONALIZZAZIONE
DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, I CONSUMATORI, LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA
Divisione IV “Promozione della Concorrenza e semplificazioni per le imprese”
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Risoluzione n. 212752 del 1 dicembre 2014
Oggetto: Quesito in materia di esercizi di vicinato – Consumo immediato sul posto di prodotti
di gastronomia – Installazione erogatore di birra alla spina
Si fa riferimento all’interpello inviato per e-mail, con il quale la S.V., in nome e per conto
del proprio cliente esercente attività di commercio al dettaglio di generi alimentari, chiede
chiarimenti in merito alla possibilità di installare, presso un esercizio di vicinato, un erogatore
di birra alla spina sopra il banco.
Al riguardo fa presente che:
- tale apparecchio permette di spillare la birra in un bicchiere di plastica da asporto che verrà
immediatamente chiuso ermeticamente con un apposito coperchio di plastica, al fine di
consentire al cliente di uscire dal locale e consumare la birra al di fuori dell’esercizio
commerciale;
- tanto all’interno quanto all’esterno dell’esercizio commerciale non verrà preposta
attrezzatura atta a consentire il consumo della merce sul posto
- alcuna zona interna, esterna o attigua all’esercizio stesso è predisposta per il servizio al
pubblico, sia esso assistito e non.
Chiede, pertanto, un pronunciamento sulla liceità o meno dell’installazione dell’erogatore
di birra alla spina compatibilmente con la normativa vigente.
Al riguardo la scrivente Direzione rappresenta quanto segue.
L’art. 3, comma 1, lettera f-bis) del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con
modificazioni, nella legge 4 agosto 2006, n. 248, ha introdotto il principio in base al quale negli
esercizi di vicinato, nel solo caso in cui siano legittimati alla vendita dei prodotti appartenenti al
settore merceologico alimentare, il consumo sul posto di prodotti di gastronomia non può
essere vietato o limitato se svolto alle condizioni espressamente previste dalla nuova
disposizione, ovvero la presenza di arredi nei locali dell’azienda ed esclusione del servizio
assistito di somministrazione.
Va sottolineato, altresì, come specificato al punto 8.1 della circolare esplicativa 3603/C
del 28-9-2006, che la norma che consente negli esercizi di vicinato il consumo sul posto non
prevede una modalità analoga a quella consentita negli esercizi di somministrazione di alimenti
e bevande di cui alla legge 25 agosto 1991, n. 287, così come modificata dal decreto legislativo
26 marzo 2010, n. 59.
Detta legge, infatti, nel disciplinare l’attività di somministrazione, stabilisce all’articolo 1,
comma 1 che “per somministrazione si intende la vendita per il consumo sul posto” che si
esplicita in “ tutti i casi in cui gli acquirenti consumano i prodotti nei locali dell’esercizio o in
una superficie aperta al pubblico, all’uopo attrezzati”.
Con riferimento ai limiti e alle modalità da rispettare in caso di consumo sul posto negli
esercizi di vicinato e negli impianti di panificazione, con alcuni pareri ministeriali la scrivente
Direzione ha approfondito la questione degli arredi richiamati dalla disposizione, nonché quella
delle attrezzature tipiche degli esercizi di somministrazione, annoverando tra queste le
apparecchiature per le bevande alla spina, tavoli e sedie, così come macchine industriali per il
caffè, il cui utilizzo non è ammesso nel caso di consumo sul posto da parte degli esercizi in
questione.
Allo stato, pertanto, la disciplina in materia di consumo sul posto continua ad escludere
la possibilità di contemporanea presenza di tavoli e sedie associati o associabili, fatta salva solo
la necessità di un’interpretazione ragionevole di tale vincolo, che non consente di escludere, ad
esempio, la presenza di un limitato numero di panchine o altre sedute non abbinabili ad
eventuali piani di appoggio (cfr. parere n. 75893 del 8-5-2013, all. 1).
Fermo quanto sopra, nel caso oggetto del quesito, la scrivente fa presente di ritenere che
la vendita di birra alla spina in bicchieri di plastica, anche se predisposti per il consumo al di
fuori dell’esercizio commerciale, configura un’attività di somministrazione non consentita.
Peraltro, già con parere n. 211431 del 12-10-2012 (all. 2) la scrivente ha avuto modo di
sottolineare che anche la vendita di cioccolata calda in tazza configurerebbe un’attività di
somministrazione non consentita.
Va rilevato, altresì, in via generale e per concludere, che la birra è una bevanda alcoolica
e, pertanto, somministrabile per il consumo immediato non negli esercizi legittimati all’attività
di vendita al dettaglio ma esclusivamente negli esercizi abilitati per l’attività di
somministrazione di alimenti e bevande di cui alla legge 25 agosto 1991, n. 287, così come
modificata ed integrata dal decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 e s.m.i., attività soggetta
peraltro alle disposizioni del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (cfr. articolo 86) ai
sensi del Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773 e relativo regolamento di esecuzione ai sensi
del Regio Decreto 6 maggio 1940, n. 635.
IL DIRETTORE GENERALE
Gianfrancesco Vecchio

riferimento id:25774

Data: 2015-03-31 10:57:22

Re:Risoluzione n. 212752 del 1 dicembre 2014 - erogatore di birra alla spina

Dissento completamente. Allo stesso modo il salumiere che mi vende il panino imbottito e poi mi incarta il tutto per la merenda, eserciterebbe la somministrazione. Il fatto che la birra sia una bevanda alcolica non centra poi un emerito fico secco.

riferimento id:25774

Data: 2015-03-31 13:49:14

Re:Risoluzione n. 212752 del 1 dicembre 2014 - erogatore di birra alla spina


Dissento completamente. Allo stesso modo il salumiere che mi vende il panino imbottito e poi mi incarta il tutto per la merenda, eserciterebbe la somministrazione. Il fatto che la birra sia una bevanda alcolica non centra poi un emerito fico secco.
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CONCORDO CON TE ... dalla risposta si capisce che il Ministero (che apprezzo molto nella formulazione di molti dei suoi interventi) è "costretto" da forze esterne (più poliziesche) a dettare linee interpretative restrittive rispetto alla somministrazione non assistita.

RIBADIAMOLO: non c'è scritto da nessuna parte che si devono avere piatti e bicchieri di plastica e che non si possono avere tavoli e sedie ma solo scomodi sgabelli!!!!!!!

E ciò che non è scritto NON è vietato.

riferimento id:25774

Data: 2015-04-23 14:14:44

Re:Risoluzione n. 212752 del 1 dicembre 2014 - erogatore di birra alla spina

scusate, ma, allora, il vino sfuso spillato da un contenitore/erogatore per essere introdotto in una bottiglia che poi viene tappata, è vendita o somministrazione? si tratta di bevanda alcolica, può essere consumato all'esterno dell'esercizio oppure trasportato sino a casa propria (così come un etto di prosciutto...)per la consumazione privata, non c'è predisposizione per il consumo sul posto....

riferimento id:25774

Data: 2015-04-24 06:32:24

Re:Risoluzione n. 212752 del 1 dicembre 2014 - erogatore di birra alla spina

Infatti, abbiamo già sottolinenato più volte che, allora, agli gli esercizi di commercio con la spillatura del vino (ti riempio un contenitore e ti faccio un prezzo al litro) sarebbe preclusa (in modo imparziale) la possibilità di fare la somministrazione non assistita

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