Data: 2015-03-31 09:06:18

Risoluzione n. 212733 del 1 dicembre 2014 - Attività artigianale - Consumo sul p

Risoluzione n. 212733 del 1 dicembre 2014 - Attività artigianale - Consumo sul posto

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Risoluzione n. 212733 del 1 dicembre 2014
Oggetto: Attività artigianale - Consumo sul posto
Si fa riferimento alla nota pervenuta per e-mail, con la quale la S.V. sottopone alla
scrivente Direzione un quesito riguardante la disciplina del consumo sul posto con
particolare riferimento ad una attività artigianale di focacceria con preparazione di soli
prodotti da forno e con possibilità di vendere bevande confezionate.
Evidenzia, nello specifico, di mettere a disposizione dei clienti alcuni tavoli e sedie
per la consumazione in loco anche se non è previsto un servizio al tavolo. La zona esterna al
locale, dove sono posizionati i tavoli, è di proprietà condominiale, concessa in uso dal
condominio a seguito di regolare accordo contrattuale.
Precisa, inoltre, di aver ottenuto anche l’autorizzazione per l’occupazione di suolo
pubblico da parte del Comune competente per territorio.
Fermo quanto sopra, chiede se il comune può rilasciare autorizzazioni per la
concessione di suolo pubblico ad attività artigianali e se occorra l’obbligo di attrezzare un
bagno per i clienti e quindi trasformare la licenza in somministrazione di alimenti e bevande.
Al riguardo la scrivente precisa quanto segue.
La scrivente, in via preliminare, sottolinea che la possibilità di consentire il consumo
sul posto è attualmente disciplinata dall’articolo 3, comma 1, lettera f-bis) del decreto legge
4 aprile 2006, n. 223, convertito con modificazioni nella legge 4 agosto 2006, n. 248.
Premesso quanto sopra, la scrivente richiama quanto disposto dal citato articolo 3,
comma 1, lettera f-bis: “1. Ai sensi delle disposizioni dell'ordinamento comunitario in
materia di tutela della concorrenza e libera circolazione delle merci e dei servizi ed al fine
di garantire la libertà di concorrenza secondo condizioni di pari opportunità ed il corretto
ed uniforme funzionamento del mercato, nonché di assicurare ai consumatori finali un
livello minimo ed uniforme di condizioni di accessibilità all'acquisto di prodotti e servizi sul
territorio nazionale, ai sensi dell'articolo 117, comma secondo, lettere e) ed m), della
Costituzione, le attività commerciali, come individuate dal decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 114, e di somministrazione di alimenti e bevande, sono svolte senza i seguenti limiti
e prescrizioni:
(…)
2
f-bis) il divieto o l'ottenimento di autorizzazioni preventive per il consumo immediato
dei prodotti di gastronomia presso l'esercizio di vicinato, utilizzando i locali e gli arredi
dell'azienda con l'esclusione del servizio assistito di somministrazione e con l'osservanza
delle prescrizioni igienico-sanitarie”.
Richiama, altresì, l’art. 4, comma 2-bis del medesimo decreto, relativo alle attività di
produzione di pane: “2-bis. È comunque consentita ai titolari di impianti di cui al comma 2
l'attività di vendita dei prodotti di propria produzione per il consumo immediato, utilizzando
i locali e gli arredi dell'azienda con l'esclusione del servizio assistito di somministrazione e
con l'osservanza delle prescrizioni igienico-sanitarie”.
Viene introdotto, pertanto, il principio in base al quale negli esercizi di vicinato, nel
solo caso in cui siano legittimati alla vendita dei prodotti appartenenti al settore
merceologico alimentare, il consumo sul posto di prodotti di gastronomia non può essere
vietato o limitato se svolto alle condizioni espressamente previste dalla nuova disposizione,
ovvero la presenza di arredi nei locali dell’azienda ed esclusione del servizio assistito di
somministrazione.
Il consumo sul posto nei locali dell’azienda è consentito anche ai titolari di impianti di
panificazione con le stesse modalità applicative cui devono sottostare i titolari di esercizi di
vicinato (cfr. punto 10.1 della circolare esplicativa 3603/C del 28-9-2006).
Tale tipologia di vendita, pertanto, non è estensibile ad altre attività artigianali di
vario tipo.
Con riferimento ai limiti e alle modalità da rispettare in caso di consumo sul posto
negli esercizi di vicinato e negli impianti di panificazione, con alcuni pareri ministeriali la
scrivente Direzione ha approfondito la questione degli arredi richiamati dalla disposizione
nonché quella delle attrezzature tipiche degli esercizi di somministrazione, annoverando tra
queste le apparecchiature per le bevande alla spina, tavoli e sedie, così come macchine
industriali per il caffè, il cui utilizzo non è ammesso nel caso di consumo sul posto da parte
degli esercizi in questione.
Allo stato, pertanto, la disciplina in materia di consumo sul posto continua ad
escludere la possibilità di contemporanea presenza di tavoli e sedie associati o associabili,
fatta salva solo la necessità di un’interpretazione ragionevole di tale vincolo, che non
consente di escludere, ad esempio, la presenza di un limitato numero di panchine o altre
sedute non abbinabili ad eventuali piani di appoggio (cfr. parere n. 75893 del 8-5-2013, che
si allega).
Stante quanto sopra, con riferimento nello specifico alla possibilità di concedere
l’occupazione di suolo pubblico all’esterno del locale per il consumo sul posto, la scrivente
non può che sottolineare che l’occupazione di suolo pubblico rientra nella potestà dell’Ente
locale che ne stabilisce limiti e modalità di utilizzo.
3
Resta fermo, ovviamente, il fatto che il consumo sul posto, anche se effettuato su
suolo pubblico nello spazio antistante il locale, deve essere svolto alle medesime condizioni
espressamente previste dalla citata disposizione cui devono sottostare i titolari degli esercizi
di vicinato del settore merceologico alimentare e degli impianti di panificazione.
IL DIRETTORE GENERALE
Gianfrancesco Vecchio

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