Data: 2015-03-31 09:05:45

Risoluzione n. 213720 del 2 dicembre 2014 - sottocosto in relazione al concetto

Risoluzione n. 213720 del 2 dicembre 2014 - D.P.R. 6 aprile 2001, n. 218 – Comunicazione pubblicitaria sul sottocosto in relazione al concetto di referenza - Quesito

http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/it/normativa/altri-atti-amministrativi/2032470-risoluzione-n-213720-del-2-dicembre-2014-d-p-r-6-aprile-2001-n-218-comunicazione-pubblicitaria-sul-sottocosto-in-relazione-al-concetto-di-referenza-quesito

Ministero dello Sviluppo Economico
DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, CONCORRENZA, CONSUMATORI,VIGILANZA E NORMATIVA TECNICA
DIVISIONE IV Promozione della concorrenza e semplificazioni per le imprese
Via Sallustiana, 53 – 00187 Roma
tel. +39 06 47055500 – fax +39 06 4821706
e-mail daniela.paradisi@sviluppoeconomico.gov.it
www.sviluppoeconomico.gov.it
Risoluzione n. 213720 del 2 dicembre 2014
Oggetto: D.P.R. 6 aprile 2001, n. 218 – Comunicazione pubblicitaria sul sottocosto in relazione al
concetto di referenza - Quesito
Si fa riferimento alla nota n. 114 SI/mr del 4 novembre 2014, con la quale codesta
Associazione Nazionale sottopone all’attenzione della scrivente Direzione un quesito inerente alle
comunicazioni pubblicitarie in materia di sottocosto collegate al concetto di referenza.
Chiede, nello specifico, se sulla base di quanto specificato nella circolare 3528/C del 24
ottobre 2001 in relazione al termine referenza, possa essere considerato corretto il comportamento
dell’impresa che predisponga una comunicazione pubblicitaria sul sottocosto così articolata:
“Marca della pasta, 500 grammi, vari formati”, intendendo per marca il nome dell’azienda apposto
sul prodotto, per tipologia la natura del prodotto e per quantità il peso del prodotto.
Al riguardo si fa presente quanto segue.
La necessità di individuare la corretta interpretazione del termine “referenza” è evidentemente
correlata a garantire al consumatore la corretta ed esaustiva conoscenza del prodotto offerto
sottocosto.
In tal senso, con la citata circolare n. 3528, la scrivente ha precisato, al punto 3.5, che “Il
termine referenza deve essere inteso come sinonimo del termine prodotto. Conseguentemente, nel
caso di referenze preconfezionate, il prodotto oggetto della vendita sottocosto deve essere
individuabile in relazione alla marca, alla tipologia e alla quantità del medesimo (es. marca di
pasta alimentare – spaghetti – mezzo chilogrammo) ….. “.
Nell’esemplificare la corretta modalità di pubblicizzazione del prodotto offerto sottocosto,
pertanto, è stato ritenuto necessario richiedere l’indicazione della marca del medesimo, nonché della
tipologia e della quantità.
L’indicazione, al predetto punto 3.5, di un’unica tipologia o formato di pasta, ossia gli
spaghetti, ha valore meramente esemplificativo, potendosi agevolmente individuare - in tutte le
varietà di pasta confezionate in formati aventi lo stesso peso ed offerti, prima dell’operazione
promozionale, al medesimo prezzo di vendita al pubblico – il rispetto della corretta applicazione
della disciplina come esplicitata nella su indicata circolare.
2
In conseguenza di quanto sopra, la scrivente Direzione Generale fa presente di ritenere
ammissibile, in quanto conforme al dettato normativo, un messaggio pubblicitario che, nel caso di
specie, oltre alla marca e alla quantità del prodotto, indichi la tipologia generale del prodotto, ossia i
vari formati, fermo restando, si ribadisce, che deve trattarsi di formati normalmente venduti al
medesimo prezzo.
IL DIRETTORE GENERALE
(Gianfrancesco Vecchio)

riferimento id:25772

Data: 2015-03-31 10:49:50

Re:Risoluzione n. 213720 del 2 dicembre 2014 - sottocosto in relazione al concetto

:-[  :o  :'(

riferimento id:25772
vuoi interagire con la community? vai al NUOVO FORUM - community.omniavis.it