Data: 2015-03-31 09:04:41

Risoluzione n. 219970 del 12 dicembre 2014 - settore merceologico alimentare.

Risoluzione n. 219970 del 12 dicembre 2014 - Decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 Art.71, comma 6, lettera a) – Validità attestato di frequenza per l’attività di commercio relativa al settore merceologico alimentare.
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/it/impresa/46-concorrenza-e-commercio/2032488-risoluzione-n-219970-del-12-dicembre-2014-decreto-legislativo-26-marzo-2010-n-59-art-71-comma-6-lettera-a-validita-attestato-di-frequenza-per-l-attivita-di-commercio-relativa-al-settore-merceologico-alimentare

Ministero dello Sviluppo Economico
DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, I CONSUMATORI, LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA
DIVISIONE IV Promozione della concorrenza e semplificazioni per le imprese
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Risoluzione n. 219970 del 12 dicembre 2014
Oggetto: Decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 e s.m.i. – Articolo 71, comma 6, lettera a)
– Validità attestato di frequenza per l’attività di commercio relativa al settore
merceologico alimentare
Si fa riferimento alla nota pervenuta per e-mail, con la quale codesto Comune chiede
se un attestato di frequenza di un corso relativo al commercio del settore merceologico
alimentare rilasciato dalla Regione (…) ai sensi delle norme regionali possa essere
considerato valido per l’esercizio dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande
nella Regione (…) considerate le recenti modifiche alla legge regionale (…), la quale
prevede, quali titoli abilitativi per l’esercizio dell’attività in discorso, i corsi professionali e i
titoli di studio attinenti la sola preparazione e somministrazione di alimenti e bevande.
Al riguardo la scrivente Direzione rappresenta quanto segue.
In via preliminare evidenzia che ai sensi dell’articolo 71, comma 6, lettera a) del
decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 e s.m.i. “L’esercizio (…) di un’attività di
commercio al dettaglio relativa al settore merceologico alimentare o di un’attività di
somministrazione di alimenti e bevande è consentito a chi è in possesso di uno dei seguenti
requisiti professionali:
a) Avere frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio,la
preparazione o la somministrazione degli alimenti, istituito o riconosciuto dalle regioni
o dalle province autonome di Trento e di Bolzano.
b) Omissis
c) Omissis.”
Il Decreto legislativo n. 59 ha, quindi, unificato i requisiti professionali per l’avvio di
attività di commercio al dettaglio relativo al settore merceologico alimentare e di
somministrazione di alimenti e bevande, con la conseguenza che la frequenza dei corsi
formativi di cui alla citata lettera a) costituisce requisito valido sia ai fini del riconoscimento
della qualificazione professionale per la vendita di prodotti alimentari che per la
somministrazione di alimenti e bevande.
La finalità della disposizione è, infatti, quella di rendere assimilabili, ai fini del
riconoscimento della qualificazione per ambedue le attività in questione, i titoli, i percorsi
formativi e le pratiche professionali anche se acquisite in uno solo dei citati due settori.
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Pertanto, la frequenza con esito positivo dei corsi professionali per il commercio, la
preparazione o la somministrazione degli alimenti, istituiti o riconosciuti dalle Regioni o
dalle Province autonome di Trento e Bolzano ai sensi dell’articolo 71, comma 6, lettera a)
del decreto legislativo n. 59 del 2010, sono da considerarsi titoli abilitanti per ambedue le
tipologie di attività in questione.
Appare, infine, utile evidenziare che con l’accordo sulla durata ed il contenuto dei
corsi professionali abilitanti sancito in data 21 dicembre 2011 in sede di conferenza
permanente per i rapporti tra lo stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano,
è stato garantito un livello formativo omogeneo su tutto il territorio nazionale con il
conseguente riconoscimento del possesso della qualificazione professionale conseguita in
ogni ambito territoriale regionale.
IL DIRETTORE GENERALE
(Gianfrancesco Vecchio)

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