Data: 2015-03-31 09:03:13

Risoluzione n. 219972 del 12 dicembre 2014 - D.P.R. 6 aprile 2001, n. 218 – Ques

Risoluzione n. 219972 del 12 dicembre 2014 - D.P.R. 6 aprile 2001, n. 218 – Quesito in materia di vendite sottocosto
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/it/impresa/46-concorrenza-e-commercio/2032489-risoluzione-n-219972-del-12-dicembre-2014-d-p-r-6-aprile-2001-n-218-quesito-in-materia-di-vendite-sottocosto

Ministero dello Sviluppo Economico
DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, I CONSUMATORI, LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA
Divisione IV “Promozione della Concorrenza e semplificazioni per le imprese”
Via Sallustiana, 53 – 00187 Roma
tel. +39 06 47055500 – fax +39 06 4821706
e-mail daniela.paradisi@mise.gov.it
www.mise.gov.it

Risoluzione n. 219972 del 12 dicembre 2014
Oggetto: D.P.R. 6 aprile 2001, n. 218 – Quesito in materia di vendite sottocosto
Si fa riferimento alla nota pervenuta per e-mail, con la quale la S.V. chiede un chiarimento in
merito all’applicazione del D.P.R. n. 218 del 2001.
In particolare richiama quanto disciplinato dall’articolo 1, comma 8, del citato decreto, ovvero la
non applicabilità delle disposizioni in esso contenute alle vendite promozionali non effettuate
sottocosto e alle vendite di liquidazione e di fine stagione.
Fermo il disposto normativo, chiede se per le vendite di fine stagione, escluse dall’applicazione
della suddetta norma, possano essere praticabili degli sconti in misura tale, ad esempio fino al 70-
80%, da comportare un prezzo al consumatore finale che risulti sottocosto.
Al riguardo la scrivente Direzione rappresenta quanto segue.
In via preliminare richiama il citato articolo 1, comma 8, del D.P.R. n. 218, il quale stabilisce
che: “Le disposizioni del presente decreto non si applicano alle vendite promozionali non effettuate
sottocosto e alle vendite di liquidazione e di fine stagione, nonché alle vendite disposte dall’autorità
giudiziaria nell’ambito di una procedura di esecuzione forzata o fallimentare”.
Dal tenore della norma appare evidente la non applicabilità del decreto alle vendite di fine
stagione, anche laddove, pertanto, in occasione delle medesime, si effettuino sconti in misura tale
da comportare un prezzo di vendita al consumatore che risulti sottocosto.
IL DIRETTORE GENERALE
Gianfrancesco Vecchio

riferimento id:25770

Data: 2015-03-31 10:44:07

Risoluzione n. 219972 del 12 dicembre 2014 - D.P.R. 6 aprile 2001, n. 218

Mi stupisco di certi quesiti............  :o
Mi stupisco ancor di più che vengano degnati di una risposta.

riferimento id:25770
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