Data: 2015-03-31 08:28:10

programmazione somministrazione

Buongiorno,
volendo rimettere mano alla programmazione degli esercizi di somministrazione adottata nel 2008, ci chiedevamo innanzitutto se debba essere mantenuta o meno. L'art. 42 bis della L.R. 28/2005 che prevede la definizione dei requisiti da parte del Comune in effetti è sempre in vigore, anche se ha subito alcune modifiche negli anni.
Facendo una breve ricerca su internet ho trovato una delibera di un comune toscano che ha proceduto all'abrograzione delle programmazione adottata nel 2007 e basata su criteri qualitativi che prevedevano il raggiungimento di un punteggio minimo ai fini dell'apertura (più o meno come la nostra, anche se noi non abbiamo un punteggio). In questo caso le motivazioni, oltre che sui principi derivanti dalla Bolkestein, si basano sul fatto che l'art. 47 della L.R. 28/2005 che prevedeva la programmazione comunale è stato abrogato. Il problema è che l'abrogazione risale al lontano 2007 e la nostra programmazione (adottata nel 2008) si fonda infatti sull'art. 42 bis tuttora vigente e non sul 47.
La domanda è se è legittimo o meno procedere all'abrogazione della programmazione.

Grazie per la sempre preziosa collaborazione.
Cordiali saluti

Letizia

riferimento id:25767

Data: 2015-03-31 13:27:16

Re:programmazione somministrazione


Buongiorno,
volendo rimettere mano alla programmazione degli esercizi di somministrazione adottata nel 2008, ci chiedevamo innanzitutto se debba essere mantenuta o meno. L'art. 42 bis della L.R. 28/2005 che prevede la definizione dei requisiti da parte del Comune in effetti è sempre in vigore, anche se ha subito alcune modifiche negli anni.
Facendo una breve ricerca su internet ho trovato una delibera di un comune toscano che ha proceduto all'abrograzione delle programmazione adottata nel 2007 e basata su criteri qualitativi che prevedevano il raggiungimento di un punteggio minimo ai fini dell'apertura (più o meno come la nostra, anche se noi non abbiamo un punteggio). In questo caso le motivazioni, oltre che sui principi derivanti dalla Bolkestein, si basano sul fatto che l'art. 47 della L.R. 28/2005 che prevedeva la programmazione comunale è stato abrogato. Il problema è che l'abrogazione risale al lontano 2007 e la nostra programmazione (adottata nel 2008) si fonda infatti sull'art. 42 bis tuttora vigente e non sul 47.
La domanda è se è legittimo o meno procedere all'abrogazione della programmazione.

Grazie per la sempre preziosa collaborazione.
Cordiali saluti

Letizia
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Ciao,
la questione sarebbe IMMENSA da affrontare in tutte le sue evoluzioni (programmazione, Bersani, L.R., Bolkestein, L.R., dichiarazioni di incostituzionalità ecc...)

SINTESI:
1) la programmazione numerica non è più ammessa
2) la programmazione qualitativa IN LINEA TEORICA è ammissibile ma andrebbe fatta per aree determinate e per esigenze specifiche e non per generica volontà di regolamentazione
3) la programmazione qualitativa che esorbita da queste finalità è illegittima

CONSIGLIO: se non si tratta di CENTRI STORICI con esigenze particolari NON MANTENERE assolutamente la programmazione di qualità che non ha più alcun senso.
A tal fine consigliamo di adottare una DELIBERA RICOGNITIVA che prende atto dell'intervenuta abrogazione (da ultimo ad opera del Dlgs 59/2010) della vecchia programmazione.

Aiutati con questa http://www.omniavis.it/web/forum/index.php?topic=17673.msg33088#msg33088


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