Data: 2015-03-31 06:44:35

Incarichi a contratto ai sensi dell'art. 110 - APPROFONDIMENTI

[b]Incarichi a contratto ai sensi dell'art. 110 - APPROFONDIMENTI[/b]

Assunzioni dei dirigenti a tempo determinato e limiti di spesa: la parola alla Sezione Autonomie della Corte dei conti
http://quotidianopa.leggiditalia.it/quotidiano_home.html#news=PKQT0000133081

Incarichi a contratto e trasformazione
http://www.quotidianoentilocali.ilsole24ore.com/art/personale/2015-03-30/incarichi-contratto-e-trasformazione-125937.php?uuid=ABYlpHZ

Le assunzioni dei dirigenti ai sensi dell'art. 110, comma 1, t.u.e.l. rientrano nel limite delle assunzioni flessibili
http://www.segretaricomunalivighenzi.it/08-01-2015-le-assunzioni-dei-dirigenti-ai-sensi-dellart-110-comma-1-t-u-e-l-rientrano-nel-limite-delle-assunzioni-flessibili

Dirigenti a contratto, assunzioni bloccate
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/wcm/idc/groups/public/documents/document/mdaz/odq3/~edisp/rass_150112_3e8o5w.pdf

Incarichi ex art. 110, comma 1, del Tuel: necessario il rispetto del turnover
http://www.entilocali-online.it/incarichi-ex-art-110-comma-1-del-tuel-necessario-il-rispetto-del-turnover/

Piemonte, deliberazione n. 26 – Personale e legge di stabilità 2015: rimessione alle Autonomie
http://www.self-entilocali.it/2015/03/19/piemonte-deliberazione-n-26-personale-e-legge-di-stabilita-2015-rimessione-alle-autonomie/

Assunzioni art.110 TUEL e limiti di spesa
http://www.almacentroservizi.it/index.php/corte-dei-conti/778-assunzioni-art110-limiti-spesa.html

Conferimento incarichi dirigenziali: é necessario che il soggetto esterno all´amministrazione possieda il titolo di laurea per il conferimento di qualsivoglia incarico di funzioni dirigenziali, anche a tempo determinato
http://www.gazzettaamministrativa.it/opencms/opencms/_gazzetta_amministrativa/_permalink_news.html?resId=918fa2b0-51d9-11e4-9056-5b005dcc639c

I dirigenti a contratto negli enti locali: la durata degli incarichi ai sensi dell’art. 110 TUEL secondo la Corte di Cassazione
http://www.studiocataldi.it/news_giuridiche_asp/news_giuridica_16405.asp

Durata degli incarichi ex art. 110 TUEL
http://www.publika.it/it/news/paginapersonale/durata-degli-incarichi-ex-art.-110-tuel?id=786

La durata minima degli incarichi dirigenziali
http://www.marcoaurelio.comune.roma.it/asp/MADoc.asp?IdT=24&IdD=4513

CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 13 gennaio 2014, n. 478
http://www.teleconsul.it/leggiArticolo.aspx?id=274564&tip=ul

Incarichi dirigenziali a tempo determinato negli Enti Locali - Applicabilità dell'art. 110 del d.lgs. 267/2000 dopo l'entrata in vigore del Decreto brunetta - Parere della Corte dei Conti della Lombardia
http://www.ambientediritto.it/dottrina/Dottrina_2010/incarichi_dirigenziali_rapicavoli.htm

I dirigenti a tempo determinato
http://www.marcoaurelio.comune.roma.it/asp/MADoc.asp?IdT=24&IdD=4973

******************
[b]Corte dei conti, sezione di controllo per la Liguria, deliberazione n. 53 del 6 ottobre 2014[/b]

Enti locali - conferimento incarichi - limiti assunzionali.

I giudici contabili intervengono sulla richiesta di una amministrazione relativamente ai limiti assunzionali imposti dalla normativa vigente alla luce delle modifiche introdotte dall’art. 11 del d.l. 90/2014.; in particolare se la spesa sostenuta a seguito di stipula di un contratto ex art. 110 comma 1 d.lgs. 267/2000 debba rientrare nel limite delle cessazioni del 60% delle cessazioni dell’anno precedente, limite previsto per le assunzioni a tempo indeterminato, nonché nel limite delle assunzioni a tempo determinato ( 50% della spesa sostenuta nel 2009) anche alla luce delle modifiche introdotte dall’art. 11 del d.l. 90/2014 convertito nella l. 114/2014.

Il Collegio rinvia alla delibera n. 12 /2012 della Sezione Autonomie della magistratura contabile con la quale ha precisato che, le limitazioni previste dalle due disposizioni non siano cumulabili ma attendano ad esigenze diverse essendo stato creato un regime specifico e differenziato. Inoltre i giudici ritengono ulteriormente condivisibile l’assunto della citata sezione ( confermata con la del. Sez. controllo Liguria n. 23/2014) per cui “ dette speciali disposizioni assunzionali sottraggono gli incarichi dirigenziali con contratto a tempo determinato, conferibili ex art. 110, comma 1 TUEL, ai vincoli assunzionali, previsti dall’art. 9, comma 28 del d.l. 78/2010; “mentre dette assunzioni sono soggette ai seguenti vincoli di spesa: rispetto del patto di stabilità, riduzione o contenimento della spesa di personale e contenimento della percentuale prevista del rapporto tra spesa del personale e spesa corrente”.

deliberazione Corte conti Liguria n.53-2014
https://www.aranagenzia.it/araninforma/index.php/ottobre-2014/34-sentenze/1201-deliberazione-corte-conti-liguria-n53-2014

********************************

[b]Corte dei conti, sezione di controllo per il Friuli Venezia Giulia, deliberazione n. 159 del 7 ottobre 2014[/b]

Incarichi dirigenziali – necessità titolo di studio.

La sezione è intervenuta sul conferimento degli incarichi dirigenziali negli enti locali.

A tale proposito i magistrati contabili preliminarmente esaminano la fattispecie procedendo a un inquadramento sistematico della disciplina sul conferimento degli incarichi a contratto negli enti locali, anche alla luce dei recenti interventi legislativi che ne hanno parzialmente modificato la portata.

Tali incarichi sono disciplinati, per gli enti locali, dall’art. 110 del Tuel, (d.lgs 267/2000) e possono avere ad oggetto il conferimento di funzioni dirigenziali a soggetti che non abbiano con l’ente un rapporto a tempo indeterminato in virtù di un criterio di attribuzione fondato sull’intuitus personae; per gli enti di dimensioni ridotte, al di fuori della dotazione organica o dell’area direttiva possono essere conferiti con contratto a tempo determinato per i soli dirigenti e le alte specializzazioni (art. 110, comma 2). In questi casi gli incarichi non possono superare il 5% della dotazione organica dirigenziale e direttiva.

Tale disciplina, ribadiscono i giudici, non trova esclusiva fonte solo nel TUEL, posto che puntuali norme sono state inserite nel d.lgs. 165/2001, nonché in disposizioni di carattere ordinamentale recate da varie leggi finanziarie. In particolare alcune disposizioni dell’art. 19 del predetto d.lgs. 165/2001, sono state estese anche agli enti locali, già in forza dell’intervento interpretativo fornito dalla Corte costituzionale con la decisione 324/2010, detta estensione è stata poi normativizzata con l’introduzione del comma 6-ter dell’art. 19 introdotto dall’art. 40 comma 1, lett. f), del d.l.gs. 150/2009.

Quel che viene in esame, nello specifico, è l’interpretazione dell’art 19 comma 6 del citato d.lgs. 165/2001 in materia di conferimento di incarichi a soggetti esterni all’amministrazione. A parere dell’Ente, parrebbero rinvenirsi all’interno della norma due ipotesi, la prima, prevederebbe il conferimento dell’incarico a persone di comprovata qualificazione professionale, che abbiano svolto attività in organismi ed enti pubblici o privati, ovvero aziende pubbliche, acquisita per almeno un quinquennio in funzioni dirigenziali e per tale incarico, sostiene l’ente, non verrebbe fatto riferimento al possesso di una formazione universitaria; mentre, la seconda riferita a soggetti che abbiano conseguito una specializzazione professionale culturale e scientifica desumibile dalla formazione universitaria o post universitaria prevederebbe il possesso dello specifico titolo di studio. L’opzione ermeneutica a favore dell’affidamento di incarichi anche in assenza dello specifico titolo di studio della laurea, si fonderebbe sull’assunto secondo cui sarebbe sufficiente acquisire la qualificazione professionale “sul campo” per il fatto di avere svolto le funzioni dirigenziali in organismi pubblici o privati che sostituiscono il requisito professionale della laurea.

La giurisprudenza contabile non ha mai condiviso tale orientamento, con diversi interventi sia in sede consultiva (ex pluris sez. reg. Basilicata del 29/2011) sia in sede di controllo di legittimità; (sez. controllo legittimità atti del governo delib. 3/2003 e sez. controllo legittimità su atti del Governo e delle Amm.ni dello Stato n. 2/2005/P), sostenendo una interpretazione sistematica del citato art. 19, comma 6, secondo cui il requisito del diploma di laurea costituisce requisito essenziale per l’accesso alle qualifiche dirigenziali nel rapporto di lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche.

A conclusioni analoghe è pervenuto il Dipartimento della funzione pubblica con parere 35/2008 nel quale ha stabilito che, per gli enti locali il requisito del titolo di studio è lo stesso disposto dall’art. 28 del d.lgs. 165/2001 e consiste nel titolo di laurea.

Pertanto, quando il conferimento dell’incarico provenga da un Ente locale con contratto a termine, a parere dei giudici, oltre al requisito di base del possesso di laurea, sarà necessario il possesso di uno dei requisiti delineati nell’art. 19 comma 6, su tale impianto interpretativo si innestano le recentissime novelle normative recate sul dettato dell’art. 110 del d.l. 90 /2014 e dall’art. 11, comma 1, che nel mantiene i requisiti già normativamente fissati per la qualifica, introduce l’obbligo di esperire una apposita procedura selettiva pubblica volta ad accertare “il possesso di comprovata esperienza pluriennale e specifica professionalità nelle materie oggetto dell’incarico”.

In definitiva, secondo i magistrati contabili, compete all’amministrazione motivare adeguatamente la scelta amministrativo gestionale operata, procedendo, preliminarmente, alla ricognizione delle professionalità interne e, solo in caso di esito negativo di tale verifica, ricercare all’esterno la professionalità necessaria all’assolvimento dell’incarico, selezionando soggetti dotati della particolare specializzazione richiesta.(delib. Corte conti SCCLEG/18/2010/PREV).

deliberazione Corte conti Friuli n.159-2014
https://www.aranagenzia.it/araninforma/index.php/ottobre-2014/34-sentenze/1200-deliberazione-corte-conti-friuli-n159-2014

riferimento id:25764
vuoi interagire con la community? vai al NUOVO FORUM - community.omniavis.it