La presenza di un televisore che trasmette programmi musicali in un pubblico esercizio può essere considerato ai fini dell'impatto acustico come "impianto"?
Mi spiego meglio: se un soggetto ha una prescrizione in autorizzazione relativa al divieto di utilizzo di impianti stereofonici, oppure autocertifica l'assenza di impianti stereofonici, questa si estende anche al televisore che trasmette ad esempio i programmi di una stazione radio?
Ringrazio anticipatamente chi mi aiuterà a sbrogliare la matassa!
L'argomento dell'inquinamento acustico sarà ampiamente trattato durante il master:
Attività produttive in Toscana (disciplina e procedure) DAL 9/4 AL 25/6
[b]21 maggio ore 09,45 – 13,30[/b]
Normativa statale e regionale sull'inquinamento acustico.
Autorizzazioni in deroga e regime sanzionatorio.
Giurisprudenza e prassi
http://www.omniavis.it/web/forum/index.php?topic=25404.0
Un televisore è normalmente considerato un impianto elettroacustico di modesta potenza non specificatamente utilizzato per la diffusione sonora amplificata, se utilizzato a basso volume, ovviamente
[url=http://www.inquinamentoacustico.it/_normativa/Pareri/Parere%20ministeriale%20-%20DPCM%20n%20215.pdf]http://www.inquinamentoacustico.it/_normativa/Pareri/Parere%20ministeriale%20-%20DPCM%20n%20215.pdf[/url]
Sta al tecnico che redige la VIA valutare l'incidenza della sorgente sonora, anche in relazione alle caratteristiche fonometriche dei locali e la presenza di altre sorgenti sonore.
La Dgr 1217/2014 prevede per gli interni nel caso C) prevede che una delle condizioni sia [i]Assenza di impianti di diffusione sonora con potenza complessiva superiore a 50 watt e assenza di subwoofer[/i].
Nelle prescrizioni ARPA dovrebbe evidenziare cosa ammette, in termini di emissioni più che tecnologia che le genera.
Rammentate il DPR 227/2011 che semplifica la documentazione di impatto acustico per le PMI
riferimento id:25751DPR 227/2001
Art. 4. Semplificazione della documentazione di impatto acustico
1. Sono escluse dall'obbligo di presentare la documentazione di cui all'articolo 8, commi 2, 3 e 4, della legge 26 ottobre 1995, n. 447, le attività a bassa rumorosità elencate nell'Allegato B, [u]fatta eccezione per l'esercizio di ristoranti, pizzerie, trattorie, bar[/u], mense, attività ricreative, agroturistiche, culturali e di spettacolo, sale da gioco, palestre, stabilimenti balneari [u]che utilizzino impianti di diffusione sonora [/u]ovvero svolgano manifestazioni ed eventi con diffusione di musica o utilizzo di strumenti musicali. In tali casi è fatto [u]obbligo di predisporre adeguata documentazione di previsione di impatto acustico[/u] ai sensi dell'articolo 8, comma 2, della legge 26 ottobre 1995, n. 447. Resta ferma la facoltà di fare ricorso alla [u]dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà[/u] di cui all'articolo 8, comma 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447, ove non vengano superati i limiti di emissione di rumore di cui al comma 2.
Regione Lombardia ha ulteriormente precisato in quali casi è ammissibile la dichiarazione a firma del titolare dell'attività con la D.g.r. 10 gennaio 2014 - n. X/1217
Allegato 1
La documentazione di previsione di impatto acustico è resa in forma di dichiarazione sostitutiva da parte del titolare/gestore se il pubblico esercizio o il circolo privato rientra in uno dei seguenti casi (le condizioni elencate in ciascun caso devono essere tutte rispettate). La documentazione consisterà nella dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del dPR 445/2000, contenente tutti gli elementi che caratterizzano il caso.
Caso 1
a. Apertura dopo le 6:00.
b. Chiusura non oltre le 22:00.
c. Non viene effettuato DJ Set.
d. Non viene effettuata musica Live.
e. Non vengono svolti intrattenimenti danzanti.
f. Assenza di impianti di diffusione sonora in esterno.
Caso 2
a. Strutturalmente NON connesso con edifici con destinazione d’uso residenziale
b. Situato a più di 50 m da edifici ad uso residenziale
c. Non viene effettuato DJ Set.
d. Non viene effettuata musica Live.
e. Non vengono svolti intrattenimenti danzanti.
f. Assenza di impianti di diffusione sonora in esterno.
Caso 3
a. Assenza di impianti di diffusione sonora con potenza complessiva superiore a 50 watt e assenza di subwoofer.
b. Assenza di impianti di diffusione sonora in esterno.
c. Non viene effettuato DJ Set.
d. Non viene effettuata musica Live.
e. Non vengono svolti intrattenimenti danzanti.
f. Assenza di impianti di trattamento dell’aria installati in ambiente esterno oppure presenza di un unico impianto di trattamento
dell’aria installato in ambiente esterno, dotato di certificazione di emissione massima ad 1 metro di distanza non
superiore a 50 dB(A).
g. Assenza di plateatico esterno o presenza di plateatico esterno con capienza massima di 12 persone e fruibile non oltre le
ore 24:00.