[b]Politico e Posizione organizzativa sono INCOMPATIBILI - ANAC 19/3/2015[/b]
Alla Comunità Montana Valtellina di Sondrio
19/3/2015
AG 22/2015/AC
Oggetto: Comunità Montana Valtellina di Sondrio – incompatibilità posizione organizzativa ex art. 12, comma 3 lett. b) d.lgs. 39/2013 - richiesta di parere.
In esito a quanto richiesto con nota acquisita al prot. n. 14912 del 5 agosto 2014 dell’ANAC ante d.l. 90/2014, si comunica che il Consiglio dell’ANAC – nell’adunanza del 17 e del 19 marzo 2015 – ha approvato le seguenti considerazioni.
La Comunità Montana Valtellina di Sondrio ha chiesto a questa Autorità di esprimere avviso in ordine alla sussistenza, nelle fattispecie di seguito illustrate, della causa di incompatibilità dell’incarico di posizione organizzativa di alcuni dipendenti dei comuni facenti parte della medesima forma associativa con la carica di amministratore di tale Ente.
In particolare è stato rappresentato che la Comunità Montana è composta da 21 Comuni con una popolazione di 34.837 abitanti. Ai sensi della legge regionale n. 19 del 27 giugno del 2008, gli organi della Comunità Montana devono essere costituiti nel seguente modo: l’Assemblea è composta dai Sindaci dei Comuni membri o da loro delegati, scelti dai Sindaci tra gli assessori e i consiglieri dei rispettivi Comuni; la Giunta esecutiva è composta da 5 componenti, eletti dall’Assemblea, scelti tra i Sindaci, gli assessori in carica dei Comuni facenti parte della Comunità Montana o tra i consiglieri dei Comuni della Comunità Montana purché appartenenti alla maggioranza dei relativi consigli. Tra i Sindaci eletti vi sono alcuni rappresentanti che sono dipendenti di Comuni facenti parte di questa Comunità Montana ed ai quali è stato conferito dai rispettivi Sindaci l’incarico di posizione organizzativa in Comuni in cui non è prevista la dirigenza. Inoltre è presente un Sindaco che è dipendente della Provincia ed al quale è stata attribuita la posizione organizzativa dal dirigente da cui dipende funzionalmente.
In relazione a tali fattispecie, è stato chiesto all’Autorità di esprimere avviso in merito ad eventuali incompatibilità, ai sensi del d.lgs. n. 39/2013, dei citati amministratori, tenuto conto che essi svolgono le attività di responsabili dei lavori pubblici, di comandante del servizio di vigilanza e di responsabile del patrimonio edilizio della proprietà provinciale. Il tutto in considerazione di una FAQ 7.19 dell’Autorità che recita: «Il regime delle incompatibilità di cui al d.lgs. n. 39/2013 fa esclusivo riferimento agli incarichi dirigenziali e agli incarichi di funzioni dirigenziali, onde l’annoverabilità tra i medesimi degli incarichi di posizione organizzativa va valutata caso per caso in ragione delle funzioni effettivamente svolte».
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Al fine di definire le fattispecie poste all’attenzione dell’Autorità, si richiama, in via preliminare l’art. 2, comma 2, del d.lgs. 39/2013 a tenore del quale «Ai fini del presente decreto al conferimento negli enti locali di incarichi dirigenziali è assimilato quello di funzioni dirigenziali a personale non dirigenziale, nonché di tali incarichi a soggetti con contratto a tempo determinato, ai sensi di tali incarichi a soggetti con contratto a tempo determinato, ai sensi dell’art. 110, comma 2, del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267».
In secondo luogo si riporta quanto stabilito dall’art. 12, comma 3 lett. b) del d.lgs. n. 39/2013, secondo il quale: «Gli incarichi dirigenziali, interni e esterni, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico di livello regionale sono incompatibili: b) con la carica di componente della giunta o del consiglio di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione della medesima regione».
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Sul punto, successivamente alla FAQ 7.19 richiamata dall’istante, l’Autorità ha formulato l’orientamento n. 4/2014, pubblicato sul sito istituzionale, che di seguito si riporta:
Orientamento n. 4 del 15 maggio 2014
Ai fini dell’applicazione del d.lgs. n. 39/2013, negli enti locali, l’incarico di posizione organizzativa conferito ai sensi dell’art. 109, comma 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è qualificabile come incarico di funzioni dirigenziali a personale non dirigenziale.
Parole chiave: Anticorruzione – d.lgs. n. 39/2013 – incarico di posizione organizzativa – enti locali – incarico dirigenziale – equiparabilità
Tale orientamento può essere riferito anche ai casi sottoposti all’Autorità, con la sola precisazione che, ai sensi dell’art. 29- ter del d.l. 69/2013 - Disposizioni transitorie in materia di incompatibilità di cui al decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 - «In sede di prima applicazione, con riguardo ai casi previsti dalle disposizioni di cui ai capi V e VI del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, gli incarichi conferiti e i contratti stipulati prima della data di entrata in vigore del medesimo decreto legislativo in conformità alla normativa vigente prima della stessa data, non hanno effetto come causa di incompatibilità fino alla scadenza già stabilita per i medesimi incarichi e contratti».
Sulla base delle suesposte considerazioni l’Autorità ha approvato la riformulazione dell’orientamento n. 4/2014, in corso di pubblicazione sul sito istituzionale, secondo quanto di seguito indicato:
[color=red][b]Orientamento n. 4 /2014[/b][/color]
[b]Sussiste l’incompatibilità, ai sensi dell’art. 12, comma 4 lett. b) del d.lgs. n. 39/2013, tra l’incarico di posizione organizzativa in un ente locale, conferito ai sensi dell’art. 109, comma 2 del d.lgs. n. 267/2000 e la carica di componente della giunta o dell’assemblea della forma associativa di cui il medesimo ente locale fa parte, in quanto tale incarico è qualificabile come incarico di funzioni dirigenziali a personale non dirigenziale, fatta salva l’ipotesi che il conferimento dello stesso sia avvenuto prima dell’entrata in vigore del citato decreto 39, secondo quanto stabilito dall’art. 29-ter del d.l. n. 69/2013.[/b]
Parole chiave: Anticorruzione – art. 12, comma 4 lett. b) d.lgs. n. 39/2013 – incarico di posizione organizzativa enti locali- incarico dirigenziale – equiparabilità – carica di componente di una giunta o di un’assemblea in una forma associativa del medesimo ente locale – incompatibilità - sussistenza
Raffaele Cantone
http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?ca=6091
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Rimane comunque possibile attribuire la posizione organizzativa ad un assessore, nei comuni con meno di 5.000 abitanti?
Qui però... => Personale degli enti locali. Incarico di P.O. a organo politico http://autonomielocali.regione.fvg.it/aall/opencms/AALL/Servizi/pareri/specifico.jsp?txtidpareri=45111
Se i comuni A e B gestiscono in forma associata solamente il servizio di polizia locale, è possibile che il responsabile titolare di P. O. del servizio finanziario del comune A sia consigliere comunale nel comune B?
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