Data: 2011-10-29 16:22:23

Ordinanza liberalizzazione orari attività commerciali

In allegato ordinanza sindacale 28/10/2011 n° 332 "LIBERALIZZAZIONE, IN VIA SPERIMENTALE, DEGLI ORARI ESERCIZI COMMERCIALI IN SEDE FISSA E DEGLI ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE"

riferimento id:2573

Data: 2011-10-31 22:36:03

TAR: la liberalizzazione degli orari non automatica, va recepita entro il 31/12

TAR: la liberalizzazione degli orari non automatica, va recepita entro il 31/12


N. 00856/2011 REG.PROV.CAU.

N. 01762/2011 REG.RIC.         



REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente
ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 1762 del 2011, proposto da:

Finseco S.r.l., rappresentata e difesa dall'avv. Felice Eugenio Lorusso, con domicilio eletto presso Felice Eugenio Lorusso in Bari, via Amendola, 166/5;

contro
Comune di Bari, rappresentato e difeso dagli avv. Rossana Lanza e Rosaria Basile, con domicilio eletto presso Rossana Lanza in Bari, via P.Amedeo, 26;
Regione Puglia, rappresentata e difesa dall'avv. Maddalena Torrente, con domicilio eletto presso Maddalena Torrente in Bari, Lungomare Nazario Sauro, 31-33;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
1) - del comportamento del Comune di Bari e della Regione Puglia, nella parte in cui hanno violato l'obbligo di conformare i propri provvedimenti alla disposizione di cui all' art. 35, comma 6, del D.L. 6.7.2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla Legge 15.7.2011, n. 111;
2) - della nota prot . n. 228205 a firma del Direttore della Ripartizione Sviluppo Economico del comune di Bari;
3) - di ogni altro atto ai predetti connesso, sia presupposto che consequenziale, ancorché non conosciuto, in quanto lesivo, ivi espressamente, ove occorra, del provvedimento -ove esistente- con cui la Giunta della Regione Puglia ha confermato l'applicazione dell'art. 18 della L.R. n. 11/2003 fino al 31dicembre 2011;

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Bari e della Regione Puglia;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 26 ottobre 2011 il dott. Antonio Pasca e uditi per le parti i difensori avv. F. E. Lorusso, per la ricorrente, gli avv.ti R. Lanza e R. Basile, per il Comune e avv. M. Torrente, per la Regione;

Considerato che, nella pendenza del termine per l’adeguamento della normativa regionale alla disposizione di cui all’art. 3, comma 1, lett d) – bis del DL 223/2006 e dal comma 6 dell’art. 35 del DL 6/7/2011 n. 98, come modificato dall’art. 6 comma 4 del DL 13/8/2011, n. 128, trova applicazione la normativa attualmente vigente;
Considerato che, in disparte ogni altra considerazione in ordine all’oggetto di impugnazione di cui al ricorso in esame, il profilo di danno lamentato dalla ricorrente non può essere favorevolmente considerato, atteso il provvedimento interdittivo adottata dalla magistratura penale e che eventuali ulteriori profili di danno potranno essere oggetto di valutazione solo in sede di decisione di merito e per l’ipotesi di favorevole preliminare definizione delle eventuali questioni di rito.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Seconda), respinge la suindicata domanda incidentale di sospensione.
Compensa tra le parti le spese di giudizio della presente fase cautelare.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 26 ottobre 2011 con l'intervento dei magistrati:
Sabato Guadagno, Presidente
Antonio Pasca, Consigliere, Estensore
Giacinta Serlenga, Referendario


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE





DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 26/10/2011
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

riferimento id:2573

Data: 2013-01-08 05:07:14

Re:Ordinanza liberalizzazione orari attività commerciali

Orario dei negozi, la Consulta respinge i ricorsi (PREVALGONO LE NORME STATALI)

http://www.omniavis.it/web/forum/index.php?topic=9705.new#new

riferimento id:2573
vuoi interagire con la community? vai al NUOVO FORUM - community.omniavis.it