TAR Puglia (LE) Sez. I n.1691 del 29 settembre 2011
Elettrosmog. Impianti e silenzio assenso
Il silenzio-assenso di cui all'art. 87 d.lg. n. 259 del 2003 non è applicabile (come, in verità, "in radice" , l'intera procedura ex art. 87 cit.) al caso di manufatti già realizzati e non dunque di futura edificazione, come è desumibile dallo stesso comma 10 dell'art. 87, il quale, sebbene fondi la conclusione dell'assorbimento della concessione edilizia nell'ambito dell'autorizzazione disciplinata da tale norma, rende del pari evidente che la fattispecie autorizzativa (anche) silenziosa è riferibile esclusivamente ad opere che "devono essere realizzate" (entro il termine perentorio di dodici mesi dalla formazione del silenzio-assenso) e quindi, appunto, non già edificate. Anche per i suoi più volte chiariti fini acceleratori della realizzazione degli impianti radioelettrici e di telecomunicazione, la norma riguarda, proprio alla luce della sua ratio, future realizzazioni impiantistiche
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