Cessione di cubatura: l’accordo tra i proprietari dei fondi postula solo l’adesione del cedente e non richiede la forma scritta ad substantiam, non trattandosi di un contratto traslativo di un diritto reale immobiliare, bensì di un negozio il cui effetto tipico è di carattere obbligatorio, finalizzato al trasferimento di volumetria (che si realizza soltanto con il provvedimento amministrativo).
(Tar Piemonte, sez. II, 14 marzo 2015, n. 459)
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