[color=red][b]Il dipendente che denuncia un reato nella PA ha diritto ad essere tutelato[/b][/color]
Pienamente applicabile l'art.54 bis del D. Lgs. n. 165/2001 in caso di comportamenti discriminatori accertati.
La Corte di Appello di Brescia, Sezione Lavoro, con [color=red][b]sentenza del 19 febbraio 2015[/b][/color], afferma la piena vigenza ed applicabilità del principio di cui all'art. 54 bis del D. Lgs. n. 165/2001 (testo unico del pubblico impiego) che ha "introdotto, nel nostro ordinamento, un nuovo tipo di discriminazione tutelata e prevede delle particolari garanzie per i dipendenti che si siano trovati, per senso del dovere, nella condizione di denunciare condotte illecite di cui erano venuti a conoscenza".
La vicenda inerisce un pubblico dipendente, di cui per tutela della privacy taceremo sia il nome sia l'amministrazione in cui presta servizio, il quale è stato "costretto" a denunziare alcuni dirigenti ed il Sindaco del proprio Comune dinanzi alle compenti autorità per atti e comportamenti "scorretti" di cui era venuto a conoscenza.
[b]A seguito della denunzia il dipendente ha subito ritorsioni sul lavoro che i giudici hanno accertato.[/b]
La Corte di Appello di Brescia, con la sentenza sopra citata, ha affermato che "fuori dei casi di responsabilità a titolo di calunnia o diffamazione, ovvero per lo stesso titolo ai sensi dell'articolo 2043 del codice civile, il pubblico dipendente che denuncia all'autorità giudiziaria o alla Corte dei conti, ovvero riferisce al proprio superiore gerarchico condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro, non può essere sanzionato, licenziato o sottoposto ad una misura discriminatoria, diretta o indiretta, avente effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente alla denuncia".
http://www.ilquotidianodellapa.it/_contents/news/2015/marzo/1427396363029.html
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La ritorsione va perseguita in quanto tale, perché quando pure fosse la reazione a un fatto ingiusto del dipendente sarebbe quanto meno giustizia fai da te.
Se il superiore gerarchico è onesto, scontato che non permetta al colpevole di vendicarsi. Se invece è disonesto, può infognare la denuncia o fare lui stesso la ritorsione. Oppure viceversa darci corso a scatola chiusa, ritenendo che il denunciato, sia o no colpevole, dia comunque fastidio per il fatto in sé di aver dato l'occasione di problemi: una denuncia non calunniosa ma comunque pretestuosa e poco rilevante si può usare per colpire senza rischio, per motivi tutti diversi dal senso del dovere. In entrambi i casi, non occorre il superiore compia un atto esplicito, bastando i poteri discrezionali facilmente abusabili.