Data: 2015-03-26 12:17:42

Responsabile tecnico provvisorio attività di tintolavandaria

Le norme transitorie di cui all'art. 12 comma 2 della L.R. toscana n. 56/2013 sono ancora vigenti? Nello specifico, sono stati avviati i percorsi formativi regionali di cui all'art. 8 di detta legge per l'acquisizione del requisito di idoneità professionale di responsabile tecnico per tintolavanderia? Se no, un titolare che subentra nell'attività può ancora nominare un responsabile tecnico provvisorio che si impegni a conseguire il requisito di idoneità professionale entro 2 anni dall'entrata in vigore della medesima legge (08.11.2015)? Se invece  i corsi fossero stati avviati ma non frequentati con esito positivo dal subentrante, lo stesso (in possesso di diploma tecnico di geometra) potrebbe avere i requisiti per ricoprire la qualifica di resp. tecnico o dovrebbe avvalersi di soggetti terzi in possesso dei requisiti di legge?
Grazie
Geom. Stefano Milli

riferimento id:25676

Data: 2015-03-26 20:35:10

Re:Responsabile tecnico provvisorio attività di tintolavandaria

Le norme transitorie di cui all'art. 12 comma 2 della L.R. toscana n. 56/2013 sono ancora vigenti? Nello specifico, sono stati avviati i percorsi formativi regionali di cui all'art. 8 di detta legge per l'acquisizione del requisito di idoneità professionale di responsabile tecnico per tintolavanderia?

[color=red]Sì sono stati avviati con DGR 1172/2013 e decreto dirigenziale n. 538/2014. Non so se attualmente ci sono già scuole in grado di accettare iscrizioni. Puoi sentire le associazioni.
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Se no, un titolare che subentra nell'attività può ancora nominare un responsabile tecnico provvisorio che si impegni a conseguire il requisito di idoneità professionale entro 2 anni dall'entrata in vigore della medesima legge (08.11.2015)?

S[color=red]ì, il comma 2 dell’art. 12 si può applicare. Ancora non siamo arrivati al 08/11/2015 (a me risulta il 07/11/2015) e quindi non vedo problemi se i corsi non sono ancora sul mercato oppure non è stato possibile iscriversi.[/color]

Se invece  i corsi fossero stati avviati ma non frequentati con esito positivo dal subentrante, lo stesso (in possesso di diploma tecnico di geometra) potrebbe avere i requisiti per ricoprire la qualifica di resp. tecnico o dovrebbe avvalersi di soggetti terzi in possesso dei requisiti di legge?

[color=red]I titoli di studio adeguati sono sufficienti per soddisfare il requisito ma il geometra non è un titolo previsto.
Vedi qua:
http://www.omniavis.it/web/forum/index.php?topic=19074.0
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