Sul territorio comunale esiste un'area a verde, attualmente classificata dal PGT quale zona agricola.
Una società chiede al Comune la possibilità di posizionare contenitori/distributori di carburante fuori terra per 1 anno.
A quale normativa è soggetta tale installazione?
Grazie! ;)
L.r 6/2010
Art. 91. (Impianti di distribuzione ad uso privato)
1. Per impianto di distribuzione carburanti per autotrazione ad uso privato si intendono tutte le attrezzature fisse o mobili composte da erogatore collegato a serbatoio interrato, oppure da contenitori-distributori fuori terra, completi di erogatore, di tipo omologato ai sensi della normativa vigente, ubicate in spazi all'interno di stabilimenti, cantieri, magazzini e simili, di proprietà o in uso esclusivo, destinate al rifornimento di automezzi, o mezzi targati e non targati, di proprietà o oggetto di contratto di leasing in uso al titolare dell'autorizzazione, [b]con esclusione delle attrezzature fisse o mobili destinate ai carburanti agevolati per uso agricolo[/b]. Per questa tipologia di impianti vige il divieto di cessione di carburanti a terzi, a titolo oneroso o gratuito.
Se la società richiedente è un'azienda agricola e lo usa per mezzi che utilizzano carburanti agevolati non sono soggetti a nessuna autorizzazione per l'installazione.
Altrimenti, verificata la possibilità di installare su area agricola da altro soggetto, alla procedura di cui all'art. 91, indipendentemente dalla durata
Ti ringrazio.
Nel caso esposto, però:
- trattasi di società privata (diversa dal proprietario dell'area)
- il carburante servirà per il rifornimento di piccoli elicotteri (non ad uso privato).
Chiedono al Comune il rilascio di una "[i]licenza commerciale per l'erogazione di carburante aviazione Jet A/1 agli elicotteri[/i]".
La procedura quindi quale è?
Grazie ancora! ;)
L.R. 6/2010
Art. 92
Impianti per natanti e [b]aeromobili[/b].
1. Gli impianti per il rifornimento di natanti e quelli per il rifornimento di [b]aeromobili ad uso pubblico[/b] e le loro modifiche sono autorizzati dal comune nel quale ha sede l’impianto [b]secondo le procedure previste per gli impianti di distribuzione della rete stradale[/b], in conformità a quanto previsto dai provvedimenti di cui all’articolo 83, che disciplinano anche le deroghe alla programmazione regionale degli impianti stessi.
2. Gli impianti devono essere adibiti all’esclusivo rifornimento di natanti o aeromobili con impossibilità di rifornimento di autoveicoli.
3. Gli impianti per il rifornimento di natanti e quelli per il rifornimento di [b]aeromobili ad uso privato [/b]sono autorizzati dal comune alle [b]medesime condizioni e nel rispetto della disciplina applicabile per gli impianti di distribuzione carburanti per autotrazione ad uso privato[/b], nonché in conformità a quanto previsto dai provvedimenti di cui all’articolo 83.