Data: 2015-03-26 09:41:23

deposito carburanti "provvisorio"

Sul territorio comunale esiste un'area a verde, attualmente classificata dal PGT quale zona agricola.
Una società chiede al Comune la possibilità di posizionare contenitori/distributori di carburante fuori terra per 1 anno.
A quale normativa è soggetta tale installazione?
Grazie!  ;)

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Data: 2015-03-26 21:15:33

Re:deposito carburanti "provvisorio"

L.r 6/2010

Art. 91. (Impianti di distribuzione ad uso privato)

1. Per impianto di distribuzione carburanti per autotrazione ad uso privato si intendono tutte le attrezzature fisse o mobili composte da erogatore collegato a serbatoio interrato, oppure da contenitori-distributori fuori terra, completi di erogatore, di tipo omologato ai sensi della normativa vigente, ubicate in spazi all'interno di stabilimenti, cantieri, magazzini e simili, di proprietà o in uso esclusivo, destinate al rifornimento di automezzi, o mezzi targati e non targati, di proprietà o oggetto di contratto di leasing in uso al titolare dell'autorizzazione, [b]con esclusione delle attrezzature fisse o mobili destinate ai carburanti agevolati per uso agricolo[/b]. Per questa tipologia di impianti vige il divieto di cessione di carburanti a terzi, a titolo oneroso o gratuito.

Se la società richiedente è un'azienda agricola e lo usa per mezzi che utilizzano carburanti agevolati non sono soggetti a nessuna autorizzazione per l'installazione.

Altrimenti, verificata la possibilità di installare su area agricola da altro soggetto, alla procedura di cui all'art. 91, indipendentemente dalla durata

riferimento id:25665

Data: 2015-03-27 09:47:54

Re:deposito carburanti "provvisorio"

Ti ringrazio.
Nel caso esposto, però:
- trattasi di società privata (diversa dal proprietario dell'area)
- il carburante servirà per il rifornimento di piccoli elicotteri (non ad uso privato).
Chiedono al Comune il rilascio di una "[i]licenza commerciale per l'erogazione di carburante aviazione Jet A/1 agli elicotteri[/i]".
La procedura quindi quale è?
Grazie ancora!  ;)

riferimento id:25665

Data: 2015-03-27 15:00:57

Re:deposito carburanti "provvisorio"

L.R. 6/2010
Art. 92
Impianti per natanti e [b]aeromobili[/b].
1. Gli impianti per il rifornimento di natanti e quelli per il rifornimento di [b]aeromobili ad uso pubblico[/b] e le loro modifiche sono autorizzati dal comune nel quale ha sede l’impianto [b]secondo le procedure previste per gli impianti di distribuzione della rete stradale[/b], in conformità a quanto previsto dai provvedimenti di cui all’articolo 83, che disciplinano anche le deroghe alla programmazione regionale degli impianti stessi.
2. Gli impianti devono essere adibiti all’esclusivo rifornimento di natanti o aeromobili con impossibilità di rifornimento di autoveicoli.
3. Gli impianti per il rifornimento di natanti e quelli per il rifornimento di [b]aeromobili ad uso privato [/b]sono autorizzati dal comune alle [b]medesime condizioni e nel rispetto della disciplina applicabile per gli impianti di distribuzione carburanti per autotrazione ad uso privato[/b], nonché in conformità a quanto previsto dai provvedimenti di cui all’articolo 83.

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