Data: 2015-03-26 07:37:48

APPALTI e irregolarità dichiarazioni - ANAC comunicato 25/3/2015

Comunicato del Presidente del 25 marzo 2015
[color=red][b]Oggetto: criteri interpretativi in ordine alle disposizioni dell’artt. 38, comma 2-bis, e 46, comma 1-ter, d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163.[/b][/color]

Il Consiglio dell’Autorità Nazionale Anticorruzione, nell’adunanza dell’11 e 12 marzo 2015, ha approvato la risposta ad una serie di quesiti presentati dal Ministero dell’Interno in ordine all’applicazione degli artt. 38, comma 2- bis, e 46, comma 1- ter, d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti).
La prima questione riguarda l’applicabilità del citato comma 2-bis anche alle procedure ristrette, nelle quali la cauzione provvisoria non viene presentata unitamente alla richiesta di invito, ma solo successivamente insieme all’offerta. Sul punto è stato osservato che l’Autorità con determinazione n. 1 dell’8 gennaio 2015 ha già sottolineato come la cauzione provvisoria costituisca garanzia del versamento della sanzione e non presupposto per la sua applicazione. La disciplina di cui al citato comma 2-bis ha portata generale e, pertanto, la sanzione di cui all’art. 38, comma 2-bis può essere comminata anche nelle procedure ristrette (cfr. determinazione 1/2015, p. 9).
In relazione alla seconda questione, concernente la compatibilità dell’art. 38, comma 2-bis, con l’art. 12 d.lgs. 209/2005 (che vieta le assicurazioni che hanno per oggetto il trasferimento del rischio di pagamento delle sanzioni amministrative) e con l’art. 75, comma 1, del Codice dei contratti, il quale stabilisce che nelle procedure ad evidenza pubblica la garanzia a corredo dell’offerta può essere rilasciata anche sotto forma di fideiussione bancaria o assicurativa, è stato evidenziato come il divieto di cui all’art. 12 cit. non incide sulla disciplina del nuovo soccorso istruttorio.
La dottrina e la giurisprudenza maggioritarie ritengono, infatti, che la causa della polizza fideiussoria sia quella di garantire l’adempimento di un’obbligazione altrui (propria del contratto di fideiussione) e non di traslare il  rischio di un avvenimento futuro ed incerto dal contraente all’assicuratore (proprio del contratto di assicurazione).
Secondo l’orientamento della Cassazione a Sezioni Unite, ‹‹pur essendo prestata spesso da un'impresa di assicurazione, la funzione della polizza non consiste nel trasferimento o nella copertura di un rischio - che assume un rilievo assai marginale, essendo la prestazione del garante svincolata da un preciso ed obiettivo accertamento del suo presupposto (il quale è demandato allo stesso beneficiario) - ma in quella di garantire al beneficiario l'adempimento di obblighi assunti dallo stesso contraente, anche quando l'inadempimento sia dovuto a volontà dello stesso e questi sia solvibile…›› (Cass. Sez. Un. 18.2.2010, n.3947).
Alla luce di ciò si è, quindi, concluso che la polizza fideiussoria rientra nell’ambito dei contratti (autonomi) di garanzia, mentre quello di assicurazione rientra nell’ambito dei contratti aleatori e che, pertanto, la diversa tipologia dei negozi giuridici contemplati rispettivamente dagli artt. 12 d.lgs. 209/2005 e 75 d.lgs. 106/2006 sia di per sé sufficiente a fugare i dubbi su ipotetiche violazioni del divieto posto dal Codice delle assicurazioni.
Con la terza questione, è stato affrontato il tema del giusto raccordo tra l’affermazione contenuta nella determinazione n. 1/2015, secondo cui “la sanzione individuata negli atti di gara sarà comminata nel caso in cui il concorrente intenda avvalersi del nuovo soccorso istruttorio” e la lettera dell’art. 38, comma 2-bis, d.lgs. 163/2006, laddove questo prevede che l’operatore economico “è obbligato” al pagamento della sanzione.
Al riguardo la lettura fornita dall’Autorità nella citata Determinazione n. 1/2015 si è imposta come doverosa sia per evitare eccessive ed immotivate vessazioni delle imprese sia in ossequio al principio di primazia del diritto comunitario, che impone di interpretare la normativa interna in modo conforme a quella comunitaria anche in corso di recepimento. La direttiva 2014/24/UE sugli appalti pubblici, infatti, prevede all’art. 59, paragrafo 4, secondo capoverso, la possibilità di integrare o chiarire i certificati presentati relativi al possesso sia dei requisiti generali sia di quelli speciali, senza il pagamento di alcuna sanzione.
È stato chiesto, infine, un approfondimento relativo alla partecipazione di un costituendo RTI ad una procedura ristretta sia con riferimento all’escussione della cauzione provvisoria ex art. 38, comma 2-bis, del Codice dei contratti, sia con riferimento alle conseguenze della mancata regolarizzazione e/o integrazione da parte di uno dei componenti.
Sotto il primo profilo si è rilevato che se la cauzione è presentata in forma di fideiussione, quest’ultima dovrà essere intestata, e, quindi, sottoscritta da ogni membro del costituendo raggruppamento, in qualità di contraente, in tal modo la stessa verrà a garantire la stazione appaltante per l’eventuale inadempimento posto in essere da uno qualsiasi dei contraenti (cfr. ANAC, Schema di disciplinare di gara, Bando tipo n. 2 del 2 settembre 2014, punto 11.3.7). Ne deriva allora che nell’ipotesi in cui la stazione appaltante disponga l’integrazione o la regolarizzazione delle dichiarazioni necessarie per la partecipazione alla gara, il singolo membro del raggruppamento dovrà procedere alla predetta integrazione o regolarizzazione “per quanto di competenza” ed il pagamento della sanzione pecuniaria potrà avvenire o tramite corresponsione diretta della sanzione o tramite escussione parziale della cauzione, che dovrà, però, essere reintegrata tempestivamente, pena l’esclusione dell’intero RTI costituendo (cfr. determinazione n.1/2015, pag. 9).
Sotto il secondo profilo, si è osservato che in caso di mancata regolarizzazione la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla gara (cfr. determinazione n.1/2015 pag. 8) e, quindi, di tutto il costituendo RTI, che rappresenta un unico concorrente, indipendentemente dal fatto che l’inadempimento sia imputabile alla mandataria o ad una delle mandanti, non essendo consentito alla stazione appaltante ammettere al prosieguo della gara la sola mandataria nella veste di nuovo soggetto partecipante singolarmente o in raggruppamento con diverso operatore economico. Difatti, come sottolineato dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, del 4.5.2012, n. 8, «il codice degli appalti indica i casi tassativi in cui è possibile la modifica soggettiva del RTI, già aggiudicatario, sempre in caso di vicende patologiche che colpiscono il mandante o il mandatario (art. 37, comma 18 e 19). Secondo un’interpretazione restrittiva se ne desume il divieto della modifica della compagine soggettiva in corso di gara o dopo l’aggiudicazione al RTI, al di fuori dei casi consentiti. (….)». Tuttavia la citata pronuncia ammette la modifica della compagine soggettiva in senso riduttivo purché avvenga per esigenze organizzative proprie dell’a.t.i. o consorzio, e non invece per eludere la legge di gara e, in particolare, per evitare una sanzione di esclusione dalla gara per difetto dei requisiti in capo al componente dell’a.t.i. che viene meno per effetto dell’operazione riduttiva.

Raffaele Cantone

http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?ca=6089

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[b]DECRETO LEGISLATIVO 12 aprile 2006, n. 163[/b]
Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE.

Art. 38 Requisiti di ordine generale
(art. 45, direttiva 2004/18; art. 75, d.P.R. n.  554/1999;  art.  17,
                        d.P.R. n. 34/2000)

  1. Sono esclusi dalla partecipazione alle procedure di  affidamento
delle concessioni e degli appalti di lavori, forniture e servizi, ne'
possono essere affidatari di subappalti, e non  possono  stipulare  i
relativi contratti i soggetti:
    a) che si trovano in stato di fallimento, di liquidazione coatta,
di concordato preventivo,salvo il caso di  cui  all'articolo  186-bis
del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, o nei cui  riguardi  sia  in
corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
(37)
    b) nei cui confronti e' pendente procedimento per  l'applicazione
di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della  legge
27 dicembre 1956, n. 1423 o di  una  delle  cause  ostative  previste
dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575;  l'esclusione  e
il divieto operano  se  la  pendenza  del  procedimento  riguarda  il
titolare o il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale;
i soci o il direttore tecnico  se  si  tratta  di  societa'  in  nome
collettivo, i soci accomandatari o il direttore tecnico se si  tratta
di societa' in accomandita semplice,  gli  amministratori  muniti  di
poteri di rappresentanza o il direttore  tecnico  o  il  socio  unico
persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in  caso  di  societa'
con meno di quattro soci,, se si tratta di altro  tipo  di  societa';
(29)
    c) nei cui confronti e' stata pronunciata  sentenza  di  condanna
passata in giudicato, o emesso decreto penale  di  condanna  divenuto
irrevocabile,  oppure  sentenza  di  applicazione  della  pena  su
richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale,
per reati gravi in danno dello Stato o della Comunita'  che  incidono
sulla moralita' professionale; e' comunque  causa  di  esclusione  la
condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o piu' reati  di
partecipazione  a  un'organizzazione  criminale,  corruzione,  frode,
riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'articolo
45, paragrafo 1, direttiva Ce  2004/18;  l'esclusione  e  il  divieto
operano se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei  confronti:
del titolare  o  del  direttore  tecnico  se  si  tratta  di  impresa
individuale; dei soci o  del  direttore  tecnico,  se  si  tratta  di
societa' in nome collettivo; dei soci accomandatari o  del  direttore
tecnico se si tratta  di  societa'  in  accomandita  semplice;  degli
amministratori muniti di potere di  rappresentanza  o  del  direttore
tecnico o del  socio  unico  persona  fisica,  ovvero  del  socio  di
maggioranza in caso di societa' con  meno  di  quattro  soci,  se  si
tratta  di  altro  tipo  di  societa'  o  consorzio.  In  ogni  caso
l'esclusione e il divieto operano anche nei  confronti  dei  soggetti
cessati dalla carica nell'anno antecedente la data  di  pubblicazione
del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che  vi  sia  stata
completa  ed  effettiva  dissociazione  della  condotta  penalmente
sanzionata; l'esclusione e il divieto in ogni caso non operano quando
il reato e' stato  depenalizzato  ovvero  quando  e'  intervenuta  la
riabilitazione ovvero quando il reato  e'  stato  dichiarato  estinto
dopo la condanna ovvero in caso di revoca  della  condanna  medesima;
(29)
    d) che hanno violato il divieto di intestazione fiduciaria  posto
all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990,  n.  55;  l'esclusione  ha
durata di  un  anno  decorrente  dall'accertamento  definitivo  della
violazione e va comunque disposta  se  la  violazione  non  e'  stata
rimossa; (29)
  e) che hanno commesso gravi infrazioni debitamente  accertate  alle
norme in materia di sicurezza e a ogni altro  obbligo  derivante  dai
rapporti  di  lavoro,  risultanti    dai    dati    in    possesso
dell'Osservatorio;
    f) che, secondo motivata valutazione della  stazione  appaltante,
hanno commesso grave  negligenza  o  malafede  nell'esecuzione  delle
prestazioni affidate dalla stazione appaltante che bandisce la  gara;
o che hanno  commesso  un  errore  grave  nell'esercizio  della  loro
attivita' professionale, accertato con qualsiasi mezzo  di  prova  da
parte della stazione appaltante;
    g)  che  hanno  commesso  violazioni  gravi,  definitivamente
accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte
e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui
sono stabiliti; (29)
  h)  nei  cui  confronti,  ai  sensi  del  comma  1-ter,  risulta
l'iscrizione nel casellario informatico di cui all'articolo 7,  comma
10, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in
merito a requisiti e condizioni rilevanti  per  la  partecipazione  a
procedure di gara e per l'affidamento dei subappalti. (29)
    i)  che  hanno  commesso  violazioni  gravi,  definitivamente
accertate, alle  norme  in  materia  di  contributi  previdenziali  e
assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in  cui
sono stabiliti;
  l) che non presentino la  certificazione  di  cui  all'articolo  17
della legge 12 marzo 1999, n. 68, salvo il disposto del comma 2;
    m) nei cui confronti e' stata applicata la sanzione  interdittiva
di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c), del  decreto  legislativo
dell'8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di
contrarre con la pubblica amministrazione  compresi  i  provvedimenti
interdittivi di cui all'articolo 36-bis, comma 1, del decreto-legge 4
luglio 2006, n. 223, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  4
agosto 2006 n. 248;
  m-bis)  nei  cui  confronti,  ai  sensi  dell'articolo  40,  comma
9-quater, risulta l'iscrizione  nel  casellario  informatico  di  cui
all'articolo 7, comma 10, per aver presentato falsa  dichiarazione  o
falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione SOA. 29.
    m-ter) di cui alla precedente lettera b) che  pur  essendo  stati
vittime dei reati previsti e puniti dagli  articoli  317  e  629  del
codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13
maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  12
luglio  1991,  n.  203,  non  risultino  aver  denunciato  i  fatti
all'autorita'  giudiziaria,  salvo  che  ricorrano  i  casi  previsti
dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981,  n.  689.
La circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli  indizi  a
base della richiesta di rinvio a  giudizio  formulata  nei  confronti
dell'imputato nell'anno antecedente alla pubblicazione  del  bando  e
deve essere comunicata, unitamente alle generalita' del soggetto  che
ha omesso la predetta  denuncia,  dal  procuratore  della  Repubblica
procedente all'Autorita' di cui all'articolo  6,  la  quale  cura  la
pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio. (29)
    m-quater) che si trovino, rispetto ad un altro partecipante  alla
medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo  di
cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione,
anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti
che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.
  1-bis. Le cause di esclusione previste dal presente articolo non si
applicano alle aziende o societa' sottoposte a sequestro  o  confisca
ai sensi dell'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992,  n.
306, convertito, con modificazioni, dalla legge  7  agosto  1992,  n.
356, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, ed affidate ad un  custode
o amministratore giudiziario , limitatamente  a  quelle  riferite  al
periodo precedente al predetto affidamento, o finanziario. (29)
  1-ter. In caso di presentazione  di  falsa  dichiarazione  o  falsa
documentazione, nelle  procedure  di  gara  e  negli  affidamenti  di
subappalto, la stazione appaltante ne da' segnalazione  all'Autorita'
che, se ritiene che siano state  rese  con  dolo  o  colpa  grave  in
considerazione della rilevanza o della  gravita'  dei  fatti  oggetto
della  falsa  dichiarazione  o  della  presentazione  di  falsa
documentazione, dispone l'iscrizione nel  casellario  informatico  ai
fini dell'esclusione dalle procedure di gara e dagli  affidamenti  di
subappalto ai sensi del comma 1, lettera h),fino ad un anno,  decorso
il quale l'iscrizione e' cancellata e perde comunque efficacia. (29)
  2. Il candidato o il concorrente attesta il possesso dei  requisiti
mediante dichiarazione sostitutiva in conformita' alle previsioni del
testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia
di documentazione amministrativa, di cui al  decreto  del  Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in  cui  indica  tutte  le
condanne penali riportate, ivi comprese quelle  per  le  quali  abbia
beneficiato della non menzione. Ai fini del comma 1, lettera  c),  il
concorrente non e' tenuto ad indicare nella dichiarazione le condanne
per reati depenalizzati ovvero dichiarati estinti  dopo  la  condanna
stessa, ne'  le  condanne  revocate,  ne'  quelle  per  le  quali  e'
intervenuta la riabilitazione. Ai fini del comma 1,  lettera  g),  si
intendono gravi le violazioni che comportano un omesso  pagamento  di
imposte  e  tasse  per  un  importo  superiore  all'importo  di  cui
all'articolo 48 bis, commi 1 e  2-bis,  del  decreto  del  Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 ;costituiscono  violazioni
definitivamente accertate quelle relative all'obbligo di pagamento di
debiti per imposte e tasse certi, scaduti ed esigibili. Ai  fini  del
comma 1, lettera i), si intendono gravi  le  violazioni  ostative  al
rilascio del documento  unico  di  regolarita'  contributiva  di  cui
all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n.  266;
i soggetti di cui all'articolo 47,  comma  1,  dimostrano,  ai  sensi
dell'articolo  47,  comma  2,  il  possesso  degli  stessi  requisiti
prescritti  per  il  rilascio  del  documento  unico  di  regolarita'
contributiva. Ai fini del comma 1, lettera m-quater), il  concorrente
allega, alternativamente: a) la  dichiarazione  di  non  trovarsi  in
alcuna situazione di controllo di cui all'articolo  2359  del  codice
civile rispetto ad alcun soggetto,  e  di  aver  formulato  l'offerta
autonomamente; b) la dichiarazione di non essere a  conoscenza  della
partecipazione alla medesima procedura di soggetti  che  si  trovano,
rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di  cui
all'articolo 2359 del codice civile, e di  aver  formulato  l'offerta
autonomamente; c) la  dichiarazione  di  essere  a  conoscenza  della
partecipazione alla medesima procedura di soggetti  che  si  trovano,
rispetto  al  concorrente,  in  situazione  di  controllo  di  cui
all'articolo 2359 del codice civile, e di  aver  formulato  l'offerta
autonomamente. Nelle ipotesi di cui alle lettere  a),  b)  e  c),  la
stazione appaltante esclude i concorrenti per i quali accerta che  le
relative offerte sono imputabili  ad  un  unico  centro  decisionale,
sulla base di univoci elementi. La verifica e l'eventuale  esclusione
sono  disposte  dopo  l'apertura  delle  buste  contenenti  l'offerta
economica. (29)
[color=red][b] ((2-bis. La mancanza, l'incompletezza e  ogni  altra  irregolarita'
essenziale degli elementi e delle dichiarazioni sostitutive di cui al
comma 2 obbliga il concorrente che vi ha dato causa al pagamento,  in
favore della stazione appaltante, della sanzione pecuniaria stabilita
dal bando di gara, in misura non inferiore all'uno per  mille  e  non
superiore all'uno per cento del valore  della  gara  e  comunque  non
superiore a  50.000  euro,  il  cui  versamento  e'  garantito  dalla
cauzione provvisoria. In tal caso, la stazione appaltante assegna  al
concorrente un termine, non superiore a dieci giorni,  perche'  siano
rese,  integrate  o  regolarizzate  le  dichiarazioni  necessarie,
indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. Nei casi
di irregolarita' non essenziali, ovvero di mancanza  o  incompletezza
di dichiarazioni non indispensabili, la stazione  appaltante  non  ne
richiede la regolarizzazione, ne' applica alcuna sanzione. In caso di
inutile decorso del termine di cui al secondo periodo il  concorrente
e' escluso dalla gara.  Ogni  variazione  che  intervenga,  anche  in
conseguenza di una pronuncia  giurisdizionale,  successivamente  alla
fase di ammissione, regolarizzazione o esclusione delle  offerte  non
rileva ai  fini  del  calcolo  di  medie  nella  procedura,  ne'  per
l'individuazione della soglia di anomalia delle offerte.)) ((58)) [/b][/color]
  3. Ai fini degli accertamenti relativi alle cause di esclusione  di
cui al presente articolo, si applica l'articolo 43  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; resta fermo per
le stazioni appaltanti e per  gli  enti  aggiudicatori  l'obbligo  di
acquisire d'ufficio il documento unico di  regolarita'  contributiva.
In sede di verifica delle dichiarazioni di cui ai  commi  1  e  2  le
stazioni appaltanti chiedono al  competente  ufficio  del  casellario
giudiziale,  relativamente  ai  candidati  o  ai  concorrenti,  i
certificati del casellario giudiziale  di  cui  all'articolo  21  del
decreto del Presidente della Repubblica 14  novembre  2002,  n.  313,
oppure le visure di  cui  all'articolo  33,  comma  1,  del  medesimo
decreto n. 313 del 2002.
  4. Ai fini degli accertamenti relativi alle cause di esclusione  di
cui al presente articolo, nei confronti di  candidati  o  concorrenti
non stabiliti in Italia, le stazioni appaltanti chiedono se del  caso
ai candidati o  ai  concorrenti  di  fornire  i  necessari  documenti
probatori,  e  possono  altresi'  chiedere  la  cooperazione  delle
autorita' competenti.
  5. Se nessun documento o certificato e' rilasciato da  altro  Stato
dell'Unione europea, costituisce prova sufficiente una  dichiarazione
giurata, ovvero, negli  Stati  membri  in  cui  non  esiste  siffatta
dichiarazione, una  dichiarazione  resa  dall'interessato  innanzi  a
un'autorita' giudiziaria o amministrativa competente, a un notaio o a
un organismo professionale  qualificato  a  riceverla  del  Paese  di
origine o di provenienza.

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AGGIORNAMENTO (29)
  Il D.L. 13 maggio 2011, n. 70, convertito con  modificazioni  dalla
L. 12 luglio 2011, n. 106, ha disposto (con l'art. 4,  comma  3)  che
"Le disposizioni di cui al comma 2, lettere b), d),  e-bis),  i-bis),
i-ter), l), dd) e ll), numero 1-bis), si applicano alle  procedure  i
cui bandi o avvisi con i quali si indice  una  gara  sono  pubblicati
successivamente  alla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
decreto-legge, nonche', in caso di contratti senza  pubblicazione  di
bandi o avvisi, alle procedure in cui, alla data di entrata in vigore
del presente decreto-legge, non sono ancora stati inviati gli  inviti
a presentare le offerte".
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AGGIORNAMENTO (37)
  Il D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito con  modificazioni  dalla
L. 7 agosto 2012, n. 134, ha disposto (con l'art. 33,  comma  3)  che
"Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano  ai  procedimenti
di  concordato  preventivo  e  per  l'omologazione  di  accordi  di
ristrutturazione  dei  debiti  introdotti  dal  trentesimo  giorno
successivo a quello di entrata in vigore della legge  di  conversione
del presente decreto, nonche' ai piani di cui al comma 1, lettera a),
n. 1) elaborati successivamente al predetto termine."
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AGGIORNAMENTO (58)
  Il D.L. 24 giugno 2014, n. 90 convertito con modificazioni dalla L.
11 agosto 2014, n. 114 ha disposto (con l'art. 39, comma  3)  che  la
presente modifica si applica alle procedure  di  affidamento  indette
successivamente  alla  data  di  entrata  in  vigore  del  suindicato
decreto.


[b] Art. 46.  Documenti e informazioni complementari - Tassativita' delle cause  di
                            esclusione [/b]
(art. 43, direttiva 2004/18; art. 16, d.lgs. n.  157/1995;  art.  15,
                        d.lgs. n. 358/1992)
  1. Nei limiti previsti dagli articoli  da  38  a  45,  le  stazioni
appaltanti invitano, se necessario, i concorrenti a  completare  o  a
fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti
e dichiarazioni presentati.
  1-bis. La stazione appaltante esclude i candidati o  i  concorrenti
in  caso  di  mancato  adempimento  alle  prescrizioni  previste  dal
presente codice e dal regolamento e da altre  disposizioni  di  legge
vigenti, nonche' nei casi di  incertezza  assoluta  sul  contenuto  o
sulla provenienza dell'offerta, per difetto di  sottoscrizione  o  di
altri elementi essenziali ovvero in caso di non integrita' del  plico
contenente  l'offerta  o  la  domanda  di  partecipazione  o  altre
irregolarita'  relative  alla  chiusura  dei  plichi,  tali  da  far
ritenere, secondo le circostanze concrete, che sia stato  violato  il
principio di segretezza delle offerte; i bandi e le lettere di invito
non possono contenere ulteriori prescrizioni a  pena  di  esclusione.
Dette prescrizioni sono comunque nulle. (29)
[b]  ((1-ter. Le disposizioni di cui all'articolo 38,  comma  2-bis,  si
applicano a ogni ipotesi di mancanza, incompletezza  o  irregolarita'
degli elementi e delle dichiarazioni, anche di  soggetti  terzi,  che
devono essere prodotte dai concorrenti in base alla legge, al bando o
al disciplinare di gara.)) ((58)) [/b]

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AGGIORNAMENTO (29)
  Il D.L. 13 maggio 2011, n. 70, convertito con  modificazioni  dalla
L. 12 luglio 2011, n. 106, ha disposto (con l'art. 4, comma 3) che
"Le disposizioni di cui al comma 2, lettere b), d),  e-bis),  i-bis),
i-ter), l), dd) e ll), numero 1-bis), si applicano alle  procedure  i
cui bandi o avvisi con i quali si indice  una  gara  sono  pubblicati
successivamente  alla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
decreto-legge, nonche', in caso di contratti senza  pubblicazione  di
bandi o avvisi, alle procedure in cui, alla data di entrata in vigore
del presente decreto-legge, non sono ancora stati inviati gli  inviti
a presentare le offerte."
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AGGIORNAMENTO (58)
  Il D.L. 24 giugno 2014, n. 90 convertito con modificazioni dalla L.
11 agosto 2014, n. 114 ha disposto (con l'art. 39, comma  3)  che  la
presente modifica si applica alle procedure  di  affidamento  indette
successivamente  alla  data  di  entrata  in  vigore  del  suindicato
decreto.

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