Comunicato del Presidente del 25 marzo 2015
[color=red][b]Oggetto: criteri interpretativi in ordine alle disposizioni dell’artt. 38, comma 2-bis, e 46, comma 1-ter, d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163.[/b][/color]
Il Consiglio dell’Autorità Nazionale Anticorruzione, nell’adunanza dell’11 e 12 marzo 2015, ha approvato la risposta ad una serie di quesiti presentati dal Ministero dell’Interno in ordine all’applicazione degli artt. 38, comma 2- bis, e 46, comma 1- ter, d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti).
La prima questione riguarda l’applicabilità del citato comma 2-bis anche alle procedure ristrette, nelle quali la cauzione provvisoria non viene presentata unitamente alla richiesta di invito, ma solo successivamente insieme all’offerta. Sul punto è stato osservato che l’Autorità con determinazione n. 1 dell’8 gennaio 2015 ha già sottolineato come la cauzione provvisoria costituisca garanzia del versamento della sanzione e non presupposto per la sua applicazione. La disciplina di cui al citato comma 2-bis ha portata generale e, pertanto, la sanzione di cui all’art. 38, comma 2-bis può essere comminata anche nelle procedure ristrette (cfr. determinazione 1/2015, p. 9).
In relazione alla seconda questione, concernente la compatibilità dell’art. 38, comma 2-bis, con l’art. 12 d.lgs. 209/2005 (che vieta le assicurazioni che hanno per oggetto il trasferimento del rischio di pagamento delle sanzioni amministrative) e con l’art. 75, comma 1, del Codice dei contratti, il quale stabilisce che nelle procedure ad evidenza pubblica la garanzia a corredo dell’offerta può essere rilasciata anche sotto forma di fideiussione bancaria o assicurativa, è stato evidenziato come il divieto di cui all’art. 12 cit. non incide sulla disciplina del nuovo soccorso istruttorio.
La dottrina e la giurisprudenza maggioritarie ritengono, infatti, che la causa della polizza fideiussoria sia quella di garantire l’adempimento di un’obbligazione altrui (propria del contratto di fideiussione) e non di traslare il rischio di un avvenimento futuro ed incerto dal contraente all’assicuratore (proprio del contratto di assicurazione).
Secondo l’orientamento della Cassazione a Sezioni Unite, ‹‹pur essendo prestata spesso da un'impresa di assicurazione, la funzione della polizza non consiste nel trasferimento o nella copertura di un rischio - che assume un rilievo assai marginale, essendo la prestazione del garante svincolata da un preciso ed obiettivo accertamento del suo presupposto (il quale è demandato allo stesso beneficiario) - ma in quella di garantire al beneficiario l'adempimento di obblighi assunti dallo stesso contraente, anche quando l'inadempimento sia dovuto a volontà dello stesso e questi sia solvibile…›› (Cass. Sez. Un. 18.2.2010, n.3947).
Alla luce di ciò si è, quindi, concluso che la polizza fideiussoria rientra nell’ambito dei contratti (autonomi) di garanzia, mentre quello di assicurazione rientra nell’ambito dei contratti aleatori e che, pertanto, la diversa tipologia dei negozi giuridici contemplati rispettivamente dagli artt. 12 d.lgs. 209/2005 e 75 d.lgs. 106/2006 sia di per sé sufficiente a fugare i dubbi su ipotetiche violazioni del divieto posto dal Codice delle assicurazioni.
Con la terza questione, è stato affrontato il tema del giusto raccordo tra l’affermazione contenuta nella determinazione n. 1/2015, secondo cui “la sanzione individuata negli atti di gara sarà comminata nel caso in cui il concorrente intenda avvalersi del nuovo soccorso istruttorio” e la lettera dell’art. 38, comma 2-bis, d.lgs. 163/2006, laddove questo prevede che l’operatore economico “è obbligato” al pagamento della sanzione.
Al riguardo la lettura fornita dall’Autorità nella citata Determinazione n. 1/2015 si è imposta come doverosa sia per evitare eccessive ed immotivate vessazioni delle imprese sia in ossequio al principio di primazia del diritto comunitario, che impone di interpretare la normativa interna in modo conforme a quella comunitaria anche in corso di recepimento. La direttiva 2014/24/UE sugli appalti pubblici, infatti, prevede all’art. 59, paragrafo 4, secondo capoverso, la possibilità di integrare o chiarire i certificati presentati relativi al possesso sia dei requisiti generali sia di quelli speciali, senza il pagamento di alcuna sanzione.
È stato chiesto, infine, un approfondimento relativo alla partecipazione di un costituendo RTI ad una procedura ristretta sia con riferimento all’escussione della cauzione provvisoria ex art. 38, comma 2-bis, del Codice dei contratti, sia con riferimento alle conseguenze della mancata regolarizzazione e/o integrazione da parte di uno dei componenti.
Sotto il primo profilo si è rilevato che se la cauzione è presentata in forma di fideiussione, quest’ultima dovrà essere intestata, e, quindi, sottoscritta da ogni membro del costituendo raggruppamento, in qualità di contraente, in tal modo la stessa verrà a garantire la stazione appaltante per l’eventuale inadempimento posto in essere da uno qualsiasi dei contraenti (cfr. ANAC, Schema di disciplinare di gara, Bando tipo n. 2 del 2 settembre 2014, punto 11.3.7). Ne deriva allora che nell’ipotesi in cui la stazione appaltante disponga l’integrazione o la regolarizzazione delle dichiarazioni necessarie per la partecipazione alla gara, il singolo membro del raggruppamento dovrà procedere alla predetta integrazione o regolarizzazione “per quanto di competenza” ed il pagamento della sanzione pecuniaria potrà avvenire o tramite corresponsione diretta della sanzione o tramite escussione parziale della cauzione, che dovrà, però, essere reintegrata tempestivamente, pena l’esclusione dell’intero RTI costituendo (cfr. determinazione n.1/2015, pag. 9).
Sotto il secondo profilo, si è osservato che in caso di mancata regolarizzazione la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla gara (cfr. determinazione n.1/2015 pag. 8) e, quindi, di tutto il costituendo RTI, che rappresenta un unico concorrente, indipendentemente dal fatto che l’inadempimento sia imputabile alla mandataria o ad una delle mandanti, non essendo consentito alla stazione appaltante ammettere al prosieguo della gara la sola mandataria nella veste di nuovo soggetto partecipante singolarmente o in raggruppamento con diverso operatore economico. Difatti, come sottolineato dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, del 4.5.2012, n. 8, «il codice degli appalti indica i casi tassativi in cui è possibile la modifica soggettiva del RTI, già aggiudicatario, sempre in caso di vicende patologiche che colpiscono il mandante o il mandatario (art. 37, comma 18 e 19). Secondo un’interpretazione restrittiva se ne desume il divieto della modifica della compagine soggettiva in corso di gara o dopo l’aggiudicazione al RTI, al di fuori dei casi consentiti. (….)». Tuttavia la citata pronuncia ammette la modifica della compagine soggettiva in senso riduttivo purché avvenga per esigenze organizzative proprie dell’a.t.i. o consorzio, e non invece per eludere la legge di gara e, in particolare, per evitare una sanzione di esclusione dalla gara per difetto dei requisiti in capo al componente dell’a.t.i. che viene meno per effetto dell’operazione riduttiva.
Raffaele Cantone
http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?ca=6089
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[b]DECRETO LEGISLATIVO 12 aprile 2006, n. 163[/b]
Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE.
Art. 38 Requisiti di ordine generale
(art. 45, direttiva 2004/18; art. 75, d.P.R. n. 554/1999; art. 17,
d.P.R. n. 34/2000)
1. Sono esclusi dalla partecipazione alle procedure di affidamento
delle concessioni e degli appalti di lavori, forniture e servizi, ne'
possono essere affidatari di subappalti, e non possono stipulare i
relativi contratti i soggetti:
a) che si trovano in stato di fallimento, di liquidazione coatta,
di concordato preventivo,salvo il caso di cui all'articolo 186-bis
del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, o nei cui riguardi sia in
corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
(37)
b) nei cui confronti e' pendente procedimento per l'applicazione
di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge
27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause ostative previste
dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575; l'esclusione e
il divieto operano se la pendenza del procedimento riguarda il
titolare o il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale;
i soci o il direttore tecnico se si tratta di societa' in nome
collettivo, i soci accomandatari o il direttore tecnico se si tratta
di societa' in accomandita semplice, gli amministratori muniti di
poteri di rappresentanza o il direttore tecnico o il socio unico
persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di societa'
con meno di quattro soci,, se si tratta di altro tipo di societa';
(29)
c) nei cui confronti e' stata pronunciata sentenza di condanna
passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto
irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su
richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale,
per reati gravi in danno dello Stato o della Comunita' che incidono
sulla moralita' professionale; e' comunque causa di esclusione la
condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o piu' reati di
partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode,
riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'articolo
45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18; l'esclusione e il divieto
operano se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti:
del titolare o del direttore tecnico se si tratta di impresa
individuale; dei soci o del direttore tecnico, se si tratta di
societa' in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore
tecnico se si tratta di societa' in accomandita semplice; degli
amministratori muniti di potere di rappresentanza o del direttore
tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di
maggioranza in caso di societa' con meno di quattro soci, se si
tratta di altro tipo di societa' o consorzio. In ogni caso
l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti
cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione
del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata
completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente
sanzionata; l'esclusione e il divieto in ogni caso non operano quando
il reato e' stato depenalizzato ovvero quando e' intervenuta la
riabilitazione ovvero quando il reato e' stato dichiarato estinto
dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima;
(29)
d) che hanno violato il divieto di intestazione fiduciaria posto
all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55; l'esclusione ha
durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della
violazione e va comunque disposta se la violazione non e' stata
rimossa; (29)
e) che hanno commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle
norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai
rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso
dell'Osservatorio;
f) che, secondo motivata valutazione della stazione appaltante,
hanno commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle
prestazioni affidate dalla stazione appaltante che bandisce la gara;
o che hanno commesso un errore grave nell'esercizio della loro
attivita' professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da
parte della stazione appaltante;
g) che hanno commesso violazioni gravi, definitivamente
accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte
e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui
sono stabiliti; (29)
h) nei cui confronti, ai sensi del comma 1-ter, risulta
l'iscrizione nel casellario informatico di cui all'articolo 7, comma
10, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in
merito a requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a
procedure di gara e per l'affidamento dei subappalti. (29)
i) che hanno commesso violazioni gravi, definitivamente
accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e
assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui
sono stabiliti;
l) che non presentino la certificazione di cui all'articolo 17
della legge 12 marzo 1999, n. 68, salvo il disposto del comma 2;
m) nei cui confronti e' stata applicata la sanzione interdittiva
di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo
dell'8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di
contrarre con la pubblica amministrazione compresi i provvedimenti
interdittivi di cui all'articolo 36-bis, comma 1, del decreto-legge 4
luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4
agosto 2006 n. 248;
m-bis) nei cui confronti, ai sensi dell'articolo 40, comma
9-quater, risulta l'iscrizione nel casellario informatico di cui
all'articolo 7, comma 10, per aver presentato falsa dichiarazione o
falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione SOA. 29.
m-ter) di cui alla precedente lettera b) che pur essendo stati
vittime dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del
codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13
maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12
luglio 1991, n. 203, non risultino aver denunciato i fatti
all'autorita' giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti
dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689.
La circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a
base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti
dell'imputato nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando e
deve essere comunicata, unitamente alle generalita' del soggetto che
ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica
procedente all'Autorita' di cui all'articolo 6, la quale cura la
pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio. (29)
m-quater) che si trovino, rispetto ad un altro partecipante alla
medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di
cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione,
anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti
che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.
1-bis. Le cause di esclusione previste dal presente articolo non si
applicano alle aziende o societa' sottoposte a sequestro o confisca
ai sensi dell'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n.
306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n.
356, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, ed affidate ad un custode
o amministratore giudiziario , limitatamente a quelle riferite al
periodo precedente al predetto affidamento, o finanziario. (29)
1-ter. In caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa
documentazione, nelle procedure di gara e negli affidamenti di
subappalto, la stazione appaltante ne da' segnalazione all'Autorita'
che, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave in
considerazione della rilevanza o della gravita' dei fatti oggetto
della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa
documentazione, dispone l'iscrizione nel casellario informatico ai
fini dell'esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di
subappalto ai sensi del comma 1, lettera h),fino ad un anno, decorso
il quale l'iscrizione e' cancellata e perde comunque efficacia. (29)
2. Il candidato o il concorrente attesta il possesso dei requisiti
mediante dichiarazione sostitutiva in conformita' alle previsioni del
testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia
di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in cui indica tutte le
condanne penali riportate, ivi comprese quelle per le quali abbia
beneficiato della non menzione. Ai fini del comma 1, lettera c), il
concorrente non e' tenuto ad indicare nella dichiarazione le condanne
per reati depenalizzati ovvero dichiarati estinti dopo la condanna
stessa, ne' le condanne revocate, ne' quelle per le quali e'
intervenuta la riabilitazione. Ai fini del comma 1, lettera g), si
intendono gravi le violazioni che comportano un omesso pagamento di
imposte e tasse per un importo superiore all'importo di cui
all'articolo 48 bis, commi 1 e 2-bis, del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 ;costituiscono violazioni
definitivamente accertate quelle relative all'obbligo di pagamento di
debiti per imposte e tasse certi, scaduti ed esigibili. Ai fini del
comma 1, lettera i), si intendono gravi le violazioni ostative al
rilascio del documento unico di regolarita' contributiva di cui
all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 266;
i soggetti di cui all'articolo 47, comma 1, dimostrano, ai sensi
dell'articolo 47, comma 2, il possesso degli stessi requisiti
prescritti per il rilascio del documento unico di regolarita'
contributiva. Ai fini del comma 1, lettera m-quater), il concorrente
allega, alternativamente: a) la dichiarazione di non trovarsi in
alcuna situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice
civile rispetto ad alcun soggetto, e di aver formulato l'offerta
autonomamente; b) la dichiarazione di non essere a conoscenza della
partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano,
rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui
all'articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato l'offerta
autonomamente; c) la dichiarazione di essere a conoscenza della
partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano,
rispetto al concorrente, in situazione di controllo di cui
all'articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato l'offerta
autonomamente. Nelle ipotesi di cui alle lettere a), b) e c), la
stazione appaltante esclude i concorrenti per i quali accerta che le
relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale,
sulla base di univoci elementi. La verifica e l'eventuale esclusione
sono disposte dopo l'apertura delle buste contenenti l'offerta
economica. (29)
[color=red][b] ((2-bis. La mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarita'
essenziale degli elementi e delle dichiarazioni sostitutive di cui al
comma 2 obbliga il concorrente che vi ha dato causa al pagamento, in
favore della stazione appaltante, della sanzione pecuniaria stabilita
dal bando di gara, in misura non inferiore all'uno per mille e non
superiore all'uno per cento del valore della gara e comunque non
superiore a 50.000 euro, il cui versamento e' garantito dalla
cauzione provvisoria. In tal caso, la stazione appaltante assegna al
concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perche' siano
rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie,
indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. Nei casi
di irregolarita' non essenziali, ovvero di mancanza o incompletezza
di dichiarazioni non indispensabili, la stazione appaltante non ne
richiede la regolarizzazione, ne' applica alcuna sanzione. In caso di
inutile decorso del termine di cui al secondo periodo il concorrente
e' escluso dalla gara. Ogni variazione che intervenga, anche in
conseguenza di una pronuncia giurisdizionale, successivamente alla
fase di ammissione, regolarizzazione o esclusione delle offerte non
rileva ai fini del calcolo di medie nella procedura, ne' per
l'individuazione della soglia di anomalia delle offerte.)) ((58)) [/b][/color]
3. Ai fini degli accertamenti relativi alle cause di esclusione di
cui al presente articolo, si applica l'articolo 43 del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; resta fermo per
le stazioni appaltanti e per gli enti aggiudicatori l'obbligo di
acquisire d'ufficio il documento unico di regolarita' contributiva.
In sede di verifica delle dichiarazioni di cui ai commi 1 e 2 le
stazioni appaltanti chiedono al competente ufficio del casellario
giudiziale, relativamente ai candidati o ai concorrenti, i
certificati del casellario giudiziale di cui all'articolo 21 del
decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313,
oppure le visure di cui all'articolo 33, comma 1, del medesimo
decreto n. 313 del 2002.
4. Ai fini degli accertamenti relativi alle cause di esclusione di
cui al presente articolo, nei confronti di candidati o concorrenti
non stabiliti in Italia, le stazioni appaltanti chiedono se del caso
ai candidati o ai concorrenti di fornire i necessari documenti
probatori, e possono altresi' chiedere la cooperazione delle
autorita' competenti.
5. Se nessun documento o certificato e' rilasciato da altro Stato
dell'Unione europea, costituisce prova sufficiente una dichiarazione
giurata, ovvero, negli Stati membri in cui non esiste siffatta
dichiarazione, una dichiarazione resa dall'interessato innanzi a
un'autorita' giudiziaria o amministrativa competente, a un notaio o a
un organismo professionale qualificato a riceverla del Paese di
origine o di provenienza.
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AGGIORNAMENTO (29)
Il D.L. 13 maggio 2011, n. 70, convertito con modificazioni dalla
L. 12 luglio 2011, n. 106, ha disposto (con l'art. 4, comma 3) che
"Le disposizioni di cui al comma 2, lettere b), d), e-bis), i-bis),
i-ter), l), dd) e ll), numero 1-bis), si applicano alle procedure i
cui bandi o avvisi con i quali si indice una gara sono pubblicati
successivamente alla data di entrata in vigore del presente
decreto-legge, nonche', in caso di contratti senza pubblicazione di
bandi o avvisi, alle procedure in cui, alla data di entrata in vigore
del presente decreto-legge, non sono ancora stati inviati gli inviti
a presentare le offerte".
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AGGIORNAMENTO (37)
Il D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla
L. 7 agosto 2012, n. 134, ha disposto (con l'art. 33, comma 3) che
"Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano ai procedimenti
di concordato preventivo e per l'omologazione di accordi di
ristrutturazione dei debiti introdotti dal trentesimo giorno
successivo a quello di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto, nonche' ai piani di cui al comma 1, lettera a),
n. 1) elaborati successivamente al predetto termine."
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AGGIORNAMENTO (58)
Il D.L. 24 giugno 2014, n. 90 convertito con modificazioni dalla L.
11 agosto 2014, n. 114 ha disposto (con l'art. 39, comma 3) che la
presente modifica si applica alle procedure di affidamento indette
successivamente alla data di entrata in vigore del suindicato
decreto.
[b] Art. 46. Documenti e informazioni complementari - Tassativita' delle cause di
esclusione [/b]
(art. 43, direttiva 2004/18; art. 16, d.lgs. n. 157/1995; art. 15,
d.lgs. n. 358/1992)
1. Nei limiti previsti dagli articoli da 38 a 45, le stazioni
appaltanti invitano, se necessario, i concorrenti a completare o a
fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti
e dichiarazioni presentati.
1-bis. La stazione appaltante esclude i candidati o i concorrenti
in caso di mancato adempimento alle prescrizioni previste dal
presente codice e dal regolamento e da altre disposizioni di legge
vigenti, nonche' nei casi di incertezza assoluta sul contenuto o
sulla provenienza dell'offerta, per difetto di sottoscrizione o di
altri elementi essenziali ovvero in caso di non integrita' del plico
contenente l'offerta o la domanda di partecipazione o altre
irregolarita' relative alla chiusura dei plichi, tali da far
ritenere, secondo le circostanze concrete, che sia stato violato il
principio di segretezza delle offerte; i bandi e le lettere di invito
non possono contenere ulteriori prescrizioni a pena di esclusione.
Dette prescrizioni sono comunque nulle. (29)
[b] ((1-ter. Le disposizioni di cui all'articolo 38, comma 2-bis, si
applicano a ogni ipotesi di mancanza, incompletezza o irregolarita'
degli elementi e delle dichiarazioni, anche di soggetti terzi, che
devono essere prodotte dai concorrenti in base alla legge, al bando o
al disciplinare di gara.)) ((58)) [/b]
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AGGIORNAMENTO (29)
Il D.L. 13 maggio 2011, n. 70, convertito con modificazioni dalla
L. 12 luglio 2011, n. 106, ha disposto (con l'art. 4, comma 3) che
"Le disposizioni di cui al comma 2, lettere b), d), e-bis), i-bis),
i-ter), l), dd) e ll), numero 1-bis), si applicano alle procedure i
cui bandi o avvisi con i quali si indice una gara sono pubblicati
successivamente alla data di entrata in vigore del presente
decreto-legge, nonche', in caso di contratti senza pubblicazione di
bandi o avvisi, alle procedure in cui, alla data di entrata in vigore
del presente decreto-legge, non sono ancora stati inviati gli inviti
a presentare le offerte."
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AGGIORNAMENTO (58)
Il D.L. 24 giugno 2014, n. 90 convertito con modificazioni dalla L.
11 agosto 2014, n. 114 ha disposto (con l'art. 39, comma 3) che la
presente modifica si applica alle procedure di affidamento indette
successivamente alla data di entrata in vigore del suindicato
decreto.