Potrebbe un comune scegliere di non recepire per intero la nuova legge regionale urbanistica 65/2014 e appellarsi per alcuni elementi ancora alla vecchia? Nel caso specifico mi riferisco alla possibilità di destinare parte di un fondo ad altro uso. Prima vigeva la misura del 33% (max 30 mq) della superficie. Adesso la nuova legge regionale si è spinta al 50%. Il mio tecnico asseveratore, recatosi in un comune della prov. di FI, ha sospettato questa cosa. Quindi è possibile che il comune in materia urbanistica possa continuare ad applicare ancora il vecchio regolamento e non adottare al momento i parametri della nuova legge regionale? Potrebbe contestarmi quel 50% destnato ad altro uso? (contestarmi perché avrei superato i 30 mq imposti dalla vecchia legge)
Daniele
Potrebbe un comune scegliere di non recepire per intero la nuova legge regionale urbanistica 65/2014 e appellarsi per alcuni elementi ancora alla vecchia? Nel caso specifico mi riferisco alla possibilità di destinare parte di un fondo ad altro uso. Prima vigeva la misura del 33% (max 30 mq) della superficie. Adesso la nuova legge regionale si è spinta al 50%. Il mio tecnico asseveratore, recatosi in un comune della prov. di FI, ha sospettato questa cosa. Quindi è possibile che il comune in materia urbanistica possa continuare ad applicare ancora il vecchio regolamento e non adottare al momento i parametri della nuova legge regionale? Potrebbe contestarmi quel 50% destnato ad altro uso? (contestarmi perché avrei superato i 30 mq imposti dalla vecchia legge)
Daniele
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Hai aperto una questione che abbiamo affrontato anche nel corso di formazione di recente e tratteremo nel prossimo Master.
SINTESI:
1) il Comune non può dettare disposizioni derogatorie alla Legge Regionale in materia
2) tuttavia l'art. 99 contiene una FORMULAZIONE AMBIGUA in quanto in materia di destinazione d'uso non precisa se è di immediata applicazione (come ritengo) o se debba essere RECEPITO negli strumenti urbanistici
Se vale la tesi 2 allora ha ragione il Comune a continuare ad applicare la (per loro) vigente normativa.
Art. 99
- Mutamenti della destinazione d’uso
1. [color=red][b]Le previsioni degli strumenti della pianificazione territoriale e urbanistica, nonché la disciplina di cui all'articolo 98, sono definiti [/b][/color]con riferimento alle seguenti destinazioni d'uso:
a) residenziale;
b) industriale e artigianale;
c) commerciale al dettaglio;
d) turistico-ricettiva;
e) direzionale e di servizio;
f) commerciale all’ingrosso e depositi;
g) agricola e funzioni connesse ai sensi di legge.
2. Fermo restando quanto previsto dal comma 3:
a) il mutamento della destinazione d'uso all'interno della stessa categoria funzionale è sempre consentito.
b) il mutamento delle destinazioni d'uso da una all'altra delle categorie indicate al comma 1 costituisce mutamento rilevante della destinazione d'uso.
3. Gli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica comunali possono:
a) stabilire limitazioni al mutamento della destinazione d'uso all'interno della stessa categoria funzionale;
b) individuare aree nelle quali le seguenti destinazioni d'uso siano assimilabili:
1) residenziale e direzionale e di servizio laddove reciprocamente funzionali;
2) industriale e artigianale e commerciale, all'ingrosso e depositi, nonché direzionale e di servizio.
4. La destinazione d’uso di un fabbricato o di una unità immobiliare è quella prevalente in termini di superficie utile.
5. L’insediamento di grandi strutture di vendita o di medie strutture aggregate, aventi effetti assimilabili a quelle delle grandi strutture, sono ammessi solo tramite espressa previsione del piano operativo in conformità con la disciplina del piano strutturale. In assenza di tale previsione è precluso l’insediamento di strutture di vendita sopra richiamate, anche se attuato mediante interventi comportanti la modifica della destinazione d’uso di edifici esistenti o l’incremento della superficie di vendita di strutture commerciali già insediate.
6. Si presume destinazione d’uso attuale ai fini della presente legge quella risultante da:
a) atti pubblici;
b) atti in possesso della pubblica amministrazione formati in data anteriore agli strumenti urbanistici comunali che stabiliscono le destinazioni;
c) in mancanza di uno degli atti di cui alle lettere a) e b), la posizione catastale quale risulta alla data di entrata in vigore degli strumenti urbanistici comunali che stabiliscono le destinazioni d'uso.
http://raccoltanormativa.consiglio.regione.toscana.it/articolo?urndoc=urn:nir:regione.toscana:legge:2014-11-10;65&pr=idx,0;artic,1;articparziale,0