ciao,
con la presente domanda ho deliberatamente deciso di perdere almeno 1000 punti utente....vi risulta che vi sia in giro una qualche recente normativa che prevede la possibilità di effettuare una cessione di azienda per un valore al di sotto del quale è possibile non andare dal notaio?
Io ricordo che fu tentata, tempo fa, una riscrittura del comma 2 dell'articolo 2556 del Codicie civile che prevedeva che se i contratti di cessione di azienda venivano sottoscritti dai contraenti con la firma digitale, potevano essere pubblicati nel registro imprese a cura dei cosiddetti intermediari abilitati, vale a dire (in base all'articolo 31, comma 2-quater, legge 340/2000) «gli iscritti negli albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali»
non ricordo però che tale norma sia stata recepita, vero?
Grazie
ciao,
con la presente domanda ho deliberatamente deciso di perdere almeno 1000 punti utente....vi risulta che vi sia in giro una qualche recente normativa che prevede la possibilità di effettuare una cessione di azienda per un valore al di sotto del quale è possibile non andare dal notaio?
Io ricordo che fu tentata, tempo fa, una riscrittura del comma 2 dell'articolo 2556 del Codicie civile che prevedeva che se i contratti di cessione di azienda venivano sottoscritti dai contraenti con la firma digitale, potevano essere pubblicati nel registro imprese a cura dei cosiddetti intermediari abilitati, vale a dire (in base all'articolo 31, comma 2-quater, legge 340/2000) «gli iscritti negli albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali»
non ricordo però che tale norma sia stata recepita, vero?
Grazie
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Ciao,
ho trattato il tema più volte negli anni e trovi i post qui:
https://www.google.it/search?q=site%3Aomniavis.it%2Fweb%2Fforum+2556+notaio&oq=site%3Aomniavis.it%2Fweb%2Fforum+2556+notaio&aqs=chrome..69i57j69i58.671j0j9&sourceid=chrome&es_sm=122&ie=UTF-8
In sintesi:
TESI MINORITARIA: il 2556 non prevede interventi del notaio per le imprese NON iscritte al registro imprese, quindi per i PICCOLI IMPRENDITORI (vedi qui: http://it.wikipedia.org/wiki/Piccolo_imprenditore)
Per il resto serve in notaio.
In base a questa tesi la REGIONE LAZIO aveva introdotto una norma per i commercianti su AAPP "La domanda di reintestazione di una autorizzazione per il commercio su area pubblica di una piccola impresa commerciale, rilasciata a seguito di cessione o di affidamento in gestione dell'azienda, effettuati con scrittura privata autenticata da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco, registrata ai sensi del combinato disposto degli articoli 2083, 2202 e 2556 del codice civile, consente di proseguire l'attività del dante causa senza interruzioni" POI RIMOSSA per rischio di incostituzionalità
TESI PREVALENTE: ci vuole sempre il notaio
NEL TEMPO VI SONO STATE PROPOSTE ED ANCHE UN PROGETTO DI LEGGE MA MAI ANDATE A BUON FINE
PROGETTO DI LEGGE - N. 6337
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Modifiche agli articoli 2479 e 2556
del codice civile).
1. All'ultimo comma dell'articolo 2479 del codice civile, dopo le parole: "a cura del notaio" sono inserite le seguenti: "o del ragioniere o dottore commercialista".
2. Al secondo comma dell'articolo 2556 del codice civile, dopo le parole: "a cura del notaio rogante o autenticante" sono inserite le seguenti: "o del ragioniere o dottore commercialista autenticante".
Art. 2.
(Modifiche all'articolo 7
della legge 12 agosto 1993, n. 310).
1. Nel primo periodo del comma 1 dell'articolo 7 della legge 12 agosto 1993, n. 310, dopo le parole: "A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge i notai" sono inserite le seguenti: ", i ragionieri e i dottori commercialisti". Nel secondo periodo del medesimo comma 1 dell'articolo 7 della citata legge n. 310 del 1993, dopo le parole: "il questore può richiedere al notaio rogante o autenticante" sono inserite le seguenti: "o al ragioniere o al dottore commercialista autenticante".
2. Al comma 2 dell'articolo 7 della legge 12 agosto 1993, n. 310, le parole: "Al notaio che nel termine indicato al comma 1 omette" sono sostituite dalle seguenti: "Al notaio, al ragioniere e al dottore commercialista che nel termine indicato al comma 1 omettono".
NON HO NOTIZIE DI NOVITA' RECENTI SALVO CHE IL DDL CONCORRENZA NON INTRODUCA QUALCHE SORPRESA
[size=18pt]SUBINGRESSO e VARIAZIONI senza NOTAIO [/size]
*****************
[color=red][b]D.L. 16/10/2017, n. 148 - In vigore dal 6 dicembre 2017[/b][/color]
1. All'articolo 36 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, dopo il comma 1-bis è aggiunto il seguente:
«1-ter. Tutti gli atti di natura fiscale di cui agli articoli 230-bis, da 2498 a 2506 e 2556 del codice civile, possono essere sottoscritti con firma digitale, nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione dei documenti informatici».
https://buff.ly/2AgOiIp
GRAZIEEE :)
riferimento id:25639