Buongiorno,
Tizio è proprietario di un fondo commerciale che l’ha dato in affitto a Caio, dove quest’ultimo molto tempo fa, ha aperto un ristorantino tipico toscano.
Dopo diversi anni di gestione personale, Caio ha subaffittato la gestione del locale a Sempronio con un subingresso (senza modifiche quanto già autorizzato), che l’ha tenuta per un po’ di tempo finché nel 2012, Sempronio comunica al comune la cessazione dell’attività.
Da questa data nel locale non viene esercitata più la ristorazione, anche se Caio, dalla data di cessazione di Sempronio ad oggi, sta continuando a pagare l’affitto a Tizio.
Adesso sono venuti al comune delle persone per informarsi se era possibile subentrare nell’attività di ristorazione a Caio, in modo da non dover fare una SCIA di AVVIO ATTIVITA’, in quanto a mio avviso, oggi non ci sarebbero più le condizioni strutturali per l’avvio attività di ristorazione (in pratica il soffitto risulterebbe più basso del minimo consentito). Tra l’altro credo che Caio paghi l’affitto a Tizio, proprio per questa ragione, in modo da poter vendere o affittare il ramo d’azienda ad un nuovo gestore facendogli fare un subingresso, come fece a suo tempo tra con Sempronio.
Volevo sapere se era possibile, considerato anche il lungo periodo di sospensione dell’attività, ed anche la cessazione inviata da Sempronio, fare un subingresso oggi tra Caio ed un nuovo gestore, dichiarando che nulla è invariato quanto già autorizzato?
Se il nuovo gestore fosse comunque obbligato a fare l’avvio attività (ammesso che la usl glielo faccia fare) è possibile scavalcare Caio?
Grazie.
luciano
Quindi Tizio è proprietario solamente del fabbricato.
Caio è il proprietario d’azienda e ha affittato a Sempronio.
Sempronio cessa l’attività nel 2012 e il locale, da quella data, è rimasto sempre chiuso.
L’art. 107 della legge 28/05 dispone:
[i]1. Il comune dispone la chiusura di un esercizio di vicinato o di un esercizio di somministrazione di alimenti e bevande:
[...]
b) qualora l’attività sia sospesa per un periodo superiore ad un anno, salvo proroga in caso di comprovata necessità e su motivata istanza presentata prima della scadenza del termine, indipendentemente da intervenuti trasferimenti di titolarità salvi i casi di sospensione volontaria di cui all'articolo 70[/i]
Nel tuo caso il comune avrebbe dovuto avviare il procedimento per disporre la chiusura già da molto tempo. In ogni caso lo dovrebbe fare ora che ha accertato la fattispecie. Caio non ha fatto domanda di proroga prima della scadenza del termine.
Puoi anche prenderti la libertà di non applicare la legge ma devi essere consapevole di quello che stai facendo. Puoi ritenere valida una richiesta di proroga tardiva ma lo devi motivare bene.
Il nuovo gestore può anche scavalcare Caio sempre che abbia l’effettiva diponibilità del fondo ma questo è un aspetto di diritto privato fra Tizio, Caio e il nuovo potenziale gestore.
Caio può vendere attrezzatura al nuovo e ricavare comunque qualcosa.
Per le altezze può essere richiesta una deroga ex d.lgs. n. 81/08 e LR 65/2014 previo parere ASL.
Grazie infinite!
luciano