Data: 2015-03-25 07:54:09

Vendita ONLINE di beni mobili e immobili ai sensi del Codice di Procedura Civile

Vedita ONLINE di beni mobili e immobili ai sensi del Codice di Procedura Civile

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
[b]DECRETO 26 febbraio 2015, n. 32 [/b]
[color=red][b]Regolamento recante le regole tecniche e operative per lo svolgimento della vendita dei beni mobili e immobili  con  modalita'  telematiche nei  casi  previsti  dal  codice  di  procedura  civile,  ai  sensi dell'articolo 161-ter delle disposizioni per l'attuazione del  codice di procedura civile. (15G00045) [/b][/color]
(GU n.69 del 24-3-2015)
  Vigente al: 8-4-2015 
Capo I

Disposizioni generali



                    IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

  Visto l'articolo 161-ter delle disposizioni  per  l'attuazione  del
codice di procedura civile, recante disposizioni per le  vendite  con
modalita' telematiche;
  Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Udito il parere del Consiglio  di  Stato,  espresso  dalla  Sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 29 gennaio 2015;
  Sentito il Garante per la protezione dei dati personali,  ai  sensi
dell'articolo 154, comma 4, del decreto legislativo 20  giugno  2003,
n. 196, che ha espresso parere favorevole con provvedimento reso  nel
corso della riunione del 15 maggio 2014;
  Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri,  a
norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.  400,
effettuata con nota del 12  febbraio  2015,  ai  sensi  del  predetto
articolo;

                            A d o t t a


                      il seguente regolamento:

                              Art. 1


                              Oggetto

  1.  Il  presente  regolamento  stabilisce  le  regole  tecniche  e
operative per lo svolgimento delle vendite dei beni mobili e immobili
mediante gara telematica nei casi previsti dal  codice  di  procedura
civile.
                              Art. 2


                            Definizioni

  1. Ai fini del presente decreto si intende per:
    a) «operazioni di vendita telematica»: le attivita' compiute  tra
il momento della connessione degli offerenti al portale  del  gestore
della vendita telematica e l'aggiudicazione  o  l'individuazione  del
migliore offerente;
    b) «gestore della vendita telematica»: il soggetto costituito  in
forma  societaria  autorizzato  dal  giudice  a  gestire  la  vendita
telematica;
    c) «referente della procedura»: la persona fisica incaricata  dal
giudice che procede alle operazioni di vendita;
    d) «offerta per la vendita telematica»: l'offerta  d'acquisto  di
beni mobili o immobili  nella  vendita  telematica  senza  incanto  o
tramite commissionario  ovvero  la  domanda  di  partecipazione  alla
vendita telematica all'incanto dei medesimi beni;
    e) «rilancio»: l'offerta in  aumento  nella  gara  relativa  alla
vendita con e senza incanto o tramite commissionario;
    f)  «vendita  sincrona  telematica»:  modalita'  di  svolgimento
dell'incanto o della gara nella vendita immobiliare senza incanto  in
cui i rilanci vengono  formulati  esclusivamente  in  via  telematica
nella medesima unita' di tempo e con la  simultanea  connessione  del
giudice o del referente della procedura e di tutti gli offerenti;
    g)  «vendita  sincrona  mista»:  modalita'  di  svolgimento
dell'incanto o della gara nella vendita immobiliare senza incanto  in
cui i rilanci possono essere  formulati,  nella  medesima  unita'  di
tempo, sia in via telematica sia comparendo innanzi al giudice  o  al
referente della procedura;
    h) «vendita asincrona»: modalita' di  svolgimento  delle  vendite
mobiliari senza incanto o tramite commissionario o della  gara  nella
vendita immobiliare senza incanto in cui i rilanci vengono formulati,
esclusivamente  in  via  telematica,  in  un  lasso  temporale
predeterminato e senza la simultanea connessione del  giudice  o  del
referente della procedura;
    i) «Ministero»: il Ministero della giustizia;
    l) «registro»: il registro dei gestori della vendita telematica;
    m) «responsabile»: il responsabile della tenuta del registro;
    n) «casella di  posta  elettronica  certificata  per  la  vendita
telematica»: la casella di posta  elettronica  certificata  richiesta
dalla persona fisica o giuridica che intende formulare l'offerta,  le
cui credenziali di accesso sono  rilasciate,  previa  identificazione
del richiedente, a norma dell'articolo 13;
    o) «portale del gestore»: il sistema telematico  predisposto  dal
gestore della vendita telematica e accessibile agli  offerenti  e  al
pubblico tramite rete Internet  ed  al  giudice  o  ad  altri  utenti
legittimati tramite rete Internet o servizi telematici del Ministero;
i servizi del portale sono erogati in conformita'  ai  protocolli  di
comunicazione crittografica SSL/TLS (Secure Sockets Layer e Transport
Layer  Security);  il  portale  deve  essere  munito  di  un  valido
certificato di autenticazione emesso da un certificatore  accreditato
per la firma digitale o da un certificatore  riconosciuto  a  livello
internazionale alla emissione di certificati  di  autenticazione  per
protocolli SSL/TLS.
Capo II

Registro dei gestori della vendita telematica

Sezione I

Requisiti e procedimento di iscrizione
                              Art. 3


                      Istituzione del registro

  1. E' istituito il registro dei gestori della vendita telematica.
  2. Il registro  e'  tenuto  dal  Dipartimento  per  gli  affari  di
giustizia del Ministero e ne e' responsabile  il  direttore  generale
della giustizia civile. Il direttore generale della giustizia  civile
puo' delegare una persona con qualifica dirigenziale o un  magistrato
ed  avvalersi  della  Direzione  generale  dei  sistemi  informativi
automatizzati  del  Ministero  nonche',  al  fine  di  esercitare  la
vigilanza, dell'Ispettorato generale del Ministero. Il  Ministero  e'
titolare del trattamento dei dati personali.
  3. I dati del registro e le relative annotazioni sono continuamente
aggiornati in conformita' alle previsioni del presente regolamento.
  4. La gestione del registro ha luogo con modalita' informatiche che
assicurino la possibilita' di una rapida elaborazione  dei  dati  con
finalita' statistica e ispettiva o, comunque, connessa ai compiti  di
tenuta di cui al presente regolamento.
  5. A cura del responsabile e' formato un elenco dei  gestori  della
vendita  telematica  iscritti  nel  registro  contenente  i  dati
identificativi degli stessi e i distretti di Corte di appello  per  i
quali sono iscritti.  L'elenco  di  cui  al  periodo  precedente  non
comprende i gestori della vendita telematica sospesi dal  registro  a
norma dell'articolo 8. L'elenco e' pubblicato sul portale dei servizi
telematici del Ministero.
                              Art. 4


              Requisiti per l'iscrizione nel registro

  1. Nel registro sono iscritti, a domanda, i gestori  della  vendita
telematica costituiti in forma di societa' di capitali. La domanda di
iscrizione deve contenere l'indicazione di uno o  piu'  distretti  di
Corte di appello in cui si intende svolgere il  servizio  di  vendita
telematica.
  2. Il responsabile prima di procedere all'iscrizione verifica:
    a) il rilascio di una polizza  assicurativa  per  le  conseguenze
patrimoniali comunque derivanti dallo  svolgimento  del  servizio  di
gestione della vendita telematica, con massimale non inferiore a:
      1) tre milioni di euro se l'iscrizione e' richiesta per  due  o
piu' distretti di Corte di appello o per uno dei seguenti  distretti:
Roma, Milano, Napoli, Palermo;
      2) un milione di euro nei casi diversi  da  quelli  di  cui  al
numero 1);
    b) l'adozione di un manuale operativo dei servizi, in conformita'
a quanto previsto dal presente decreto;
    c) l'adozione di un piano di sicurezza in cui  vengano  descritte
tutte le misure e gli accorgimenti adottati dal gestore per garantire
la protezione dei dati anche personali trattati tramite il portale  e
la  sicurezza  delle  operazioni,  la  loro  integrita',  e  la
disponibilita' dei servizi; il piano comprendera' le  misure  per  il
salvataggio periodico dei dati  e  il  loro  ripristino  in  caso  di
danneggiamento o perdita dei dati e dei sistemi;
    d)  la  conformita'  dei  portali  dei  gestori  della  vendita
telematica ai requisiti tecnici di cui agli articoli 10  e  11  della
legge 9 gennaio 2004, n. 4 e al decreto 8 luglio  2005  del  Ministro
per  l'innovazione  e  la  tecnologia,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale 8 agosto 2005, n. 183, nonche' al  decreto  del  Presidente
della Repubblica 1° marzo 2005, n. 75.
  3.  Il  contratto  di  assicurazione  deve  prevedere  a  carico
dell'assicuratore  l'obbligo  di  comunicare  immediatamente  al
responsabile la cessazione di efficacia del  medesimo  contratto  per
qualsiasi motivo.
  4. Prima  di  procedere  all'iscrizione  il  responsabile  verifica
altresi' il possesso da parte degli amministratori, dei sindaci e dei
procuratori  speciali  e  generali  della  societa'  richiedente  dei
seguenti requisiti di onorabilita':
    a) non versare in  una  delle  condizioni  di  ineleggibilita'  o
decadenza previste dall'articolo 2382 del codice civile;
    b) non essere stati sottoposti a misure di prevenzione  personali
disposte dall'autorita' giudiziaria ai sensi del decreto  legislativo
6 settembre 2011, n. 159;
    c) non essere stati condannati con sentenza passata in giudicato,
salvi gli effetti della riabilitazione:
      1) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme  che
disciplinano  l'attivita'    bancaria,    finanziaria,    mobiliare,
assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori  mobiliari,
di strumenti di pagamento;
      2) alla reclusione per uno dei delitti previsti dagli  articoli
351, 353 e 354 del codice penale e nel titolo  XI  del  libro  V  del
codice civile, nel regio decreto  16  marzo  1942,  n.  267,  nonche'
dall'articolo 16 della legge 27  gennaio  2012,  n.  3  e  successive
modificazioni;
      3) alla reclusione per un tempo non inferiore a un anno per  un
delitto contro la pubblica amministrazione diverso da quelli  di  cui
al numero 2), contro la fede pubblica, contro il  patrimonio,  contro
l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per  un  delitto
in materia tributaria;
      4) alla reclusione per un tempo superiore a  due  anni  per  un
qualunque delitto non colposo.
  5. Quando la societa'  richiedente  e'  soggetta  al  controllo  di
un'altra societa', a norma dell'articolo 2359, primo e secondo comma,
del codice civile, il responsabile verifica il possesso dei requisiti
di cui al comma 4 anche con riguardo agli amministratori, ai  sindaci
e ai procuratori speciali e generali della societa' controllante. Nel
caso previsto dall'articolo 2359, primo  comma,  n.  3),  del  codice
civile,  l'influenza  dominante  deve  essere  stata  accertata  con
sentenza passata in giudicato.
  6. La documentazione comprovante il possesso dei requisiti  di  cui
al presente articolo, salvo quello di cui al comma 2, lettera a),  e'
presentata ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente
della Repubblica del 28  dicembre  2000,  n.  445.  Il  possesso  del
requisito di cui al comma 2, lettera a), e'  dimostrato  mediante  la
produzione di copia autentica della polizza assicurativa.
                              Art. 5


                    Procedimento per l'iscrizione

  1.  Il  responsabile  approva  il  modello  della  domanda  per
l'iscrizione, con l'indicazione degli atti e dei documenti  idonei  a
comprovare il possesso dei requisiti previsti dall'articolo 4, di cui
la domanda deve essere corredata. Il modello approvato e'  pubblicato
sul sito internet del Ministero.
  2. La domanda e' sottoscritta  con  firma  digitale. E'  trasmessa,
unitamente agli allegati, a mezzo posta elettronica certificata.
  3. Il procedimento di iscrizione deve essere concluso entro  trenta
giorni a decorrere  dalla  data  di  ricevimento  della  domanda.  La
richiesta di integrazione  della  domanda  o  dei  suoi  allegati  e'
ammessa per una sola volta e sospende  il  predetto  termine  per  un
periodo non superiore  a  trenta  giorni.  La  mancata  adozione  del
provvedimento di iscrizione nel termine  di  cui  al  presente  comma
equivale a diniego dello stesso.
                              Art. 6


                      Effetti dell'iscrizione

  1.  Il  provvedimento  di  iscrizione,  con  il  numero  d'ordine
attribuito  nel  registro,  e'  comunicato  al  richiedente  ed  al
presidente  della  Corte  di  appello  alla  quale  si  riferisce
l'iscrizione.
  2. Dalla data della comunicazione di cui al  comma  precedente,  il
gestore della vendita telematica e' tenuto  a  fare  menzione,  negli
atti, nella corrispondenza e nella pubblicita', del  numero  d'ordine
attribuitogli.
                              Art. 7


                Obblighi di comunicazione dei gestori
                      delle vendite telematiche

  1. Il gestore della vendita telematica e'  obbligato  a  comunicare
immediatamente  al  responsabile,  a  mezzo  posta  elettronica
certificata, tutte le  vicende  modificative  dei  requisiti  di  cui
all'articolo 4.
  2.  L'autorita'  giudiziaria  provvede  alla  segnalazione  al
responsabile di  tutti  i  fatti  e  le  notizie  rilevanti  ai  fini
dell'esercizio dei poteri previsti nel presente regolamento.
  3. Il gestore  della  vendita  telematica  trasmette  entro  cinque
giorni da ciascun esperimento di vendita  i  dati  relativi  ai  beni
immobili che ne costituiscono oggetto nonche' i  dati  identificativi
dei relativi offerenti. La trasmissione e' effettuata  con  modalita'
telematiche,  nel  rispetto  della  normativa  anche  regolamentare
concernente la sottoscrizione, la trasmissione  e  la  ricezione  dei
documenti informatici, nonche' delle apposite specifiche tecniche del
responsabile  per  i  sistemi  informativi  ed  automatizzati  del
Ministero. I relativi dati sono estratti ed elaborati dal  Ministero,
per  il  tramite  della  direzione  generale  di  statistica,  anche
nell'ambito di rilevazioni su base nazionale. La disposizione di  cui
al presente comma si applica anche agli  esperimenti  di  vendita  di
beni mobili, anche tramite commissionario, di valore pari o superiore
a quello di cui  all'articolo  525,  secondo  comma,  del  codice  di
procedura civile.
                              Art. 8


              Sospensione e cancellazione dal registro

  1. Quando dopo l'iscrizione il  gestore  della  vendita  telematica
perde i requisiti di cui all'articolo 4, il responsabile  provvede  a
sospenderlo dal registro per  un  periodo  non  superiore  a  novanta
giorni, decorso il quale,  persistendo  la  mancanza  dei  requisiti,
provvede alla cancellazione.
  2. Quando risulta  che  i  requisiti  di  cui  all'articolo  4  non
sussistevano al momento dell'iscrizione il  responsabile  provvede  a
norma del comma 1 ovvero, nei casi piu' gravi, alla cancellazione del
gestore della vendita telematica dal registro.
  3. E' disposta la cancellazione dei gestori di  vendita  telematica
che hanno prestato il servizio  in  forza  di  incarico  ricevuto  da
uffici giudiziari siti in distretti di Corti di  appello  diversi  da
quelli per i quali sono iscritti o che violano gli obblighi  previsti
dall'articolo 7.
  4. Il gestore della vendita telematica cancellato dal registro  non
puo' essere nuovamente iscritto prima  che  sia  decorso  un  biennio
dalla cancellazione.
  5. Ai fini del presente articolo, il  responsabile  puo'  acquisire
informazioni  relative  all'attivita'  dei  gestori  delle  vendite
telematiche dai medesimi gestori e dagli uffici giudiziari nei modi e
nei tempi stabiliti  da  circolari  o  atti  amministrativi  generali
equipollenti.
Sezione II

Obblighi del gestore della vendita telematica
                              Art. 9


          Registro degli incarichi di vendita telematica

  1. Ciascun gestore della vendita telematica e' tenuto  a  istituire
un  registro  informatico  degli  incarichi  di  vendita  telematica,
indicando:
    a) il numero d'ordine progressivo per anno;
    b) l'ufficio giudiziario innanzi  al  quale  pende  la  procedura
rispetto alla quale e' stato incaricato;
    c) se l'incarico riguarda una procedura di espropriazione forzata
mobiliare o immobiliare;
    d) se si tratta di vendita senza incanto, con incanto  o  tramite
commissionario;
    e) se procede alle operazioni di vendita con modalita'  sincrona,
asincrona o mista;
    f) il numero dei lotti posti in vendita;
    g) per ciascun lotto: il prezzo al quale i beni sono stati per la
prima volta posti in vendita, il numero degli esperimenti di vendita,
il prezzo di vendita;
    h) le spese e  i  compensi,  per  ciascuna  procedura,  liquidati
dall'autorita' competente.
  2. Ulteriori registri o annotazioni possono  essere  stabiliti  con
determinazione  del  responsabile,  comunicata  ai  gestori  mediante
pubblicazione nell'area pubblica del portale dei  servizi  telematici
del Ministero.
  3. Entro il 31 gennaio di ciascun anno  il  gestore  della  vendita
telematica trasmette al responsabile i dati indicati nel  registro  e
relativi agli eventi verificatisi nel corso dell'anno precedente.  La
trasmissione ha luogo con modalita'  telematiche  ed  in  conformita'
alle specifiche tecniche di cui all'articolo 26.
  4. Il gestore della vendita telematica e' tenuto a trattare i  dati
raccolti nel rispetto delle disposizioni del decreto  legislativo  30
giugno 2003, n. 196, recante «Codice in  materia  di  protezione  dei
dati personali».
                              Art. 10


                        Obblighi del gestore

  1. Il  gestore  della  vendita  telematica  non  puo'  partecipare,
neppure per interposta persona, alle operazioni di vendita  dei  beni
oggetto delle  procedure  pendenti  innanzi  agli  uffici  giudiziari
compresi nel distretto di Corte d'appello rispetto al quale e'  stato
iscritto.
  2. Il legale rappresentante del gestore della vendita telematica, o
un suo procuratore, sottoscrive una dichiarazione dalla quale risulti
che  il  gestore  non  si  trova  in  conflitto  d'interesse  con  la
procedura. La dichiarazione e' portata a conoscenza  del  giudice  al
momento dell'accettazione dell'incarico.
  3. I gestori della vendita  telematica  si  dotano  di  un  manuale
operativo dei servizi, in  cui  vengono  descritti  le  modalita'  di
esecuzione dei servizi, nonche' i prezzi praticati con indicazione di
eventuali differenziazioni per distretto o circondario. Le  modalita'
di esecuzione  dei  servizi  e  i  relativi  prezzi  dovranno  essere
pubblicati sui siti dei gestori delle vendite telematiche.
  4. Nel caso di violazione degli obblighi del gestore della  vendita
telematica previsti dal presente decreto il responsabile  dispone  la
sospensione e, nei casi piu' gravi, la cancellazione del gestore  dal
registro.
                              Art. 11


                            Monitoraggio

  1. Il Ministero  procede  annualmente  al  monitoraggio  statistico
delle operazioni di vendita  telematica  svolte  dai  gestori,  anche
sulla base dei dati trasmessi a norma dell'articolo 9. Il  Ministero,
per il tramite della Direzione generale  per  i  sistemi  informativi
automatizzati e della Direzione generale di statistica,  provvede  al
monitoraggio statistico di cui al periodo precedente nei modi  e  nei
tempi stabiliti da circolari o atti amministrativi equipollenti.
Capo III

Vendite immobiliari

Sezione I

Disposizioni generali
                              Art. 12


              Modalita' di presentazione dell'offerta
                      e dei documenti allegati

  1. L'offerta per la vendita telematica deve contenere:
    a)  i  dati  identificativi  dell'offerente,  con  l'espressa
indicazione del codice fiscale o della partita IVA;
    b) l'ufficio giudiziario presso il quale pende la procedura;
    c) l'anno e il numero di ruolo generale della procedura;
    d) il numero o altro dato identificativo del lotto;
    e) la descrizione del bene;
    f) l'indicazione del referente della procedura;
    g) la data e l'ora  fissata  per  l'inizio  delle  operazioni  di
vendita;
    h) il prezzo offerto e il  termine  per  il  relativo  pagamento,
salvo che si tratti di domanda di partecipazione all'incanto;
    i) l'importo versato a titolo di cauzione;
    l) la data, l'orario e il numero di CRO del  bonifico  effettuato
per il versamento della cauzione;
    m) il codice IBAN del conto sul  quale  e'  stata  addebitata  la
somma oggetto del bonifico di cui alla lettera l);
    n) l'indirizzo della casella di posta elettronica certificata  di
cui al comma  4  o,  in  alternativa,  quello  di  cui  al  comma  5,
utilizzata per trasmettere l'offerta e per ricevere le  comunicazioni
previste dal presente regolamento;
    o) l'eventuale recapito  di  telefonia  mobile  ove  ricevere  le
comunicazioni previste dal presente regolamento.
  2. Quando l'offerente risiede fuori dal territorio dello  Stato,  e
non risulti attribuito il codice fiscale, si deve indicare il  codice
fiscale rilasciato dall'autorita' fiscale del Paese di  residenza  o,
in mancanza, un analogo codice identificativo, quale  ad  esempio  un
codice di sicurezza sociale o un codice identificativo. In ogni  caso
deve essere anteposto il codice del paese assegnante, in  conformita'
alle regole tecniche di cui  allo  standard  ISO  3166-1  alpha-2code
dell'International Organization for Standardization.
  3. L'offerta  per  la  vendita  telematica  e'  redatta  e  cifrata
mediante un software realizzato dal Ministero, in forma di  documento
informatico privo di elementi attivi e in conformita' alle specifiche
tecniche di cui all'articolo 26 del presente decreto. Il software  di
cui al periodo precedente e' messo a disposizione  degli  interessati
da parte del gestore della vendita telematica e deve fornire  in  via
automatica i dati di cui al comma 1, lettere b), c), d), e), f) e g),
nonche' i riferimenti dei gestori del servizio di  posta  elettronica
certificata per la vendita telematica iscritti a norma  dell'articolo
13, comma 4.
  4. L'offerta e' trasmessa mediante la casella di posta  elettronica
certificata per la vendita telematica. La trasmissione sostituisce la
firma elettronica  avanzata  dell'offerta,  sempre  che  l'invio  sia
avvenuto richiedendo la ricevuta completa di avvenuta consegna di cui
all'articolo 6, comma 4 del decreto del Presidente della  Repubblica,
11 febbraio 2005, n. 68 e  che  il  gestore  del  servizio  di  posta
elettronica certificata attesti nel messaggio o in un suo allegato di
aver rilasciato le credenziali di accesso  in  conformita'  a  quanto
previsto dall'articolo 13, commi 2 e 3. Quando l'offerta e' formulata
da  piu'  persone  alla  stessa  deve  essere  allegata  la  procura
rilasciata dagli altri offerenti al titolare della casella  di  posta
elettronica certificata per la  vendita  telematica.  La  procura  e'
redatta nelle forme dell'atto  pubblico  o  della  scrittura  privata
autenticata e puo' essere allegata anche in copia per immagine.
  5. L'offerta, quando  e'  sottoscritta  con  firma  digitale,  puo'
essere trasmessa a mezzo di casella di posta elettronica  certificata
anche priva dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera n).
Si applica il comma 4, terzo periodo, e la procura  e'  rilasciata  a
colui che ha sottoscritto l'offerta a norma del presente comma.
  6. I documenti sono allegati  all'offerta  in  forma  di  documento
informatico o di copia informatica,  anche  per  immagine,  privi  di
elementi attivi.  I  documenti  allegati  sono  cifrati  mediante  il
software di cui al comma 3. Le  modalita'  di  congiunzione  mediante
strumenti  informatici  dell'offerta  con  i  documenti  alla  stessa
allegati sono fissate dalle specifiche tecniche di  cui  all'articolo
26.
                              Art. 13


              Modalita' di trasmissione dell'offerta

  1. L'offerta e i documenti allegati  sono  inviati  a  un  apposito
indirizzo di posta elettronica certificata del Ministero mediante  la
casella  di  posta  elettronica  certificata  indicata  a  norma
dell'articolo 12, comma 1, lettera n).
  2. Ciascun  messaggio  di  posta  elettronica  certificata  per  la
vendita telematica contiene, anche in un allegato, l'attestazione del
gestore della casella di posta elettronica certificata per la vendita
telematica di aver provveduto al rilascio  delle  credenziali  previa
identificazione del richiedente a norma del presente regolamento.
  3. Quando l'identificazione e'  eseguita  per  via  telematica,  la
stessa puo' aver luogo mediante la trasmissione al gestore di cui  al
comma 1 di una copia informatica per immagine, anche non sottoscritta
con firma elettronica, di un documento  analogico  di  identita'  del
richiedente. La copia per immagine e' priva di elementi attivi ed  ha
i formati  previsti  dalle  specifiche  tecniche  stabilite  a  norma
dell'articolo 26. Quando l'offerente non dispone di un  documento  di
identita' rilasciato da uno dei Paesi dell'Unione europea,  la  copia
per immagine deve essere estratta dal passaporto.
  4. Il responsabile per  i  sistemi  informativi  automatizzati  del
Ministero verifica, su richiesta dei gestori di cui al comma  1,  che
il procedimento previsto per il rilascio delle credenziali di accesso
sia conforme a quanto previsto dal presente articolo e li iscrive  in
un'apposita area pubblica del  portale  dei  servizi  telematici  del
Ministero.
                              Art. 14


          Deposito e trasmissione dell'offerta al gestore
                      per la vendita telematica

  1. L'offerta  si  intende  depositata  nel  momento  in  cui  viene
generata la ricevuta completa  di  avvenuta  consegna  da  parte  del
gestore  di  posta  elettronica  certificata  del  ministero  della
giustizia.
  2.  L'offerta  pervenuta  all'indirizzo  di  posta  elettronica
certificata di cui  all'articolo  13,  comma  1,  e'  automaticamente
decifrata non prima di centottanta  e  non  oltre  centoventi  minuti
antecedenti  l'orario  fissato  per  l'inizio  delle  operazioni  di
vendita.
  3. Il  software  di  cui  all'articolo  12,  comma  3,  elabora  un
ulteriore documento testuale, privo di restrizioni per le  operazioni
di selezione e copia, in uno dei formati  previsti  dalle  specifiche
tecniche  dell'articolo  26.  Il  documento  deve  contenere  i  dati
dell'offerta, salvo quelli di cui all'articolo 12, comma  1,  lettere
a), n) ed o).
  4. L'offerta e il documento di cui al comma  2  sono  trasmessi  ai
gestori incaricati delle rispettive vendite nel rispetto del  termine
di cui al comma 1.
                              Art. 15


            Mancato funzionamento dei servizi informatici
                        del dominio giustizia

  1. Il responsabile per  i  sistemi  informativi  automatizzati  del
ministero  comunica  preventivamente  ai  gestori  della  vendita
telematica i casi programmati di mancato  funzionamento  dei  sistemi
informativi del dominio giustizia. I gestori ne  danno  notizia  agli
interessati mediante avviso pubblicato sui  propri  siti  internet  e
richiedono di pubblicare un analogo avviso ai soggetti che gestiscono
i siti internet ove e' eseguita la pubblicita'  di  cui  all'articolo
490 del codice di procedura civile. Nei casi di cui al presente comma
le offerte sono formulate a mezzo telefax  al  recapito  dell'ufficio
giudiziario presso il quale e' iscritta la procedura, indicato  negli
avvisi di cui al periodo precedente. Non prima del giorno  precedente
l'inizio delle operazioni di vendita il  gestore  ritira  le  offerte
formulate a norma del presente comma dall'ufficio giudiziario.
  2. Nei casi di mancato funzionamento dei  sistemi  informativi  del
dominio giustizia non programmati o non comunicati a norma del  comma
1, l'offerta si intende depositata nel momento in cui viene  generata
la ricevuta di accettazione da parte del gestore di posta elettronica
certificata del mittente.  Il  gestore  e'  tenuto  a  permettere  la
partecipazione  alle  operazioni  di  vendita  dell'offerente  che
documenta  la  tempestiva  presentazione  dell'offerta  a  norma  del
periodo precedente.
                              Art. 16


                        Avviso di connessione

  1. Almeno trenta  minuti  prima  dell'inizio  delle  operazioni  di
vendita il gestore della vendita telematica  invia  all'indirizzo  di
posta elettronica  certificata  indicato  nell'offerta  un  invito  a
connettersi al proprio portale. Un estratto  dell'invito  di  cui  al
periodo precedente e' trasmesso dal gestore, a mezzo SMS, al recapito
di telefonia mobile di cui all'articolo 12, comma 1, lettera o).
  2. Al fine di  consentire  la  partecipazione  alle  operazioni  di
vendita, il gestore, entro il termine di cui al comma 1,  invia  alla
casella di cui all'articolo 12, comma 1, lettera n),  le  credenziali
per l'accesso al proprio portale.
                              Art. 17


        Verifiche del gestore per le operazioni di vendita

  1. Alle operazioni di vendita possono  partecipare  gli  offerenti.
L'identificazione dei partecipanti ha luogo mediante  le  credenziali
di cui all'articolo 16, comma 2.
  2. Il gestore  verifica  che  il  messaggio  di  posta  elettronica
certificata mediante il quale e' stata trasmessa  l'offerta  contiene
l'attestazione di cui all'articolo 13, comma 2,  nonche'  l'effettivo
versamento della cauzione. Dell'esito di tali  verifiche  il  gestore
informa immediatamente il giudice o il referente della procedura.
                              Art. 18


        Ammissione degli offerenti alle operazioni di vendita

  1. In sede di incanto o  di  deliberazione  sull'offerta,  a  norma
dell'articolo 572 del codice di procedura civile,  il  giudice  o  il
referente della procedura, verificata la  regolarita'  delle  offerte
da' inizio alle operazioni di vendita.
                              Art. 19


          Obblighi del gestore per le operazioni di vendita

  1. Il gestore della vendita telematica allestisce e visualizza  sul
proprio portale un sistema automatico di computo del termine  fissato
per la formulazione dei rilanci.
  2. I rilanci e le osservazioni di ciascun offerente sono  riportati
nel portale del gestore della vendita telematica e resi visibili agli
altri partecipanti, al giudice o al referente della  procedura;  allo
stesso modo si procede per ogni determinazione di questi ultimi.
                              Art. 20


      Accesso al portale nel corso delle operazioni di vendita

  1. Alle operazioni di vendita senza incanto possono prendere  parte
con modalita' telematiche il giudice, il referente della procedura  e
il cancelliere. Con le medesime modalita' possono  partecipare  anche
altri soggetti se autorizzati  dal  giudice  o  dal  referente  della
procedura.
  2. Alle operazioni di vendita con incanto puo' assistere  chiunque,
connettendosi all'indirizzo  internet  indicato  nell'avviso  di  cui
all'articolo 490 del codice di procedura civile, previa registrazione
sul portale.
  3. In ogni caso, il portale del gestore  della  vendita  telematica
assicura l'accesso degli offerenti ai dati  contenuti  nel  documento
informatico  di  cui  all'articolo  14,  comma  3,  e  sostituisce  i
nominativi degli offerenti con pseudonimi o altri elementi distintivi
in grado di assicurare l'anonimato. Il giudice,  il  referente  della
procedura ed il cancelliere possono comunque accedere a tutti i  dati
contenuti nell'offerta di cui all'articolo 14, comma 2.
Sezione II

Modalita' della vendita telematica
                              Art. 21


                    Vendita sincrona telematica

  1. Nel  caso  di  vendita  sincrona,  l'offerta  e  la  domanda  di
partecipazione all'incanto possono essere  presentate  esclusivamente
con modalita' telematiche a norma degli articoli 12 e 13.
                              Art. 22


                      Vendita sincrona mista

  1. Quando il giudice lo dispone, l'offerta di acquisto e la domanda
di partecipazione all'incanto possono essere presentate a norma degli
articoli 12 e  13  o  su  supporto  analogico  mediante  deposito  in
cancelleria.
  2. Coloro che hanno formulato l'offerta o la domanda con  modalita'
telematiche partecipano alle operazioni di vendita  con  le  medesime
modalita'. Coloro che hanno  formulato  l'offerta  o  la  domanda  su
supporto analogico partecipano comparendo innanzi  al  giudice  o  al
referente della procedura.
  3.  Fermo  quanto  previsto  dall'articolo  20,  comma  3,  i  dati
contenuti nelle offerte o nelle domande formate su supporto analogico
nonche' i rilanci e le osservazioni dei partecipanti alle  operazioni
di vendita comparsi innanzi al giudice o al referente della procedura
sono riportati nel portale del gestore  della  vendita  telematica  e
resi visibili a coloro che partecipano alle operazioni di vendita con
modalita' telematiche.
                              Art. 23


          Verbale della vendita sincrona e sincrona mista

  1. Per la redazione del verbale, il giudice o  il  referente  della
procedura puo' utilizzare i dati riportati nel portale della  vendita
telematica e  quelli  ivi  immessi  nel  corso  delle  operazioni.  I
predetti dati sono trasmessi dal gestore al giudice  o  al  referente
della procedura al termine delle operazioni di vendita. In ogni caso,
il  gestore  deve  trasmettere  un  elenco,  sottoscritto  con  firma
digitale, dei rilanci e di coloro che li  hanno  effettuati,  i  dati
identificativi  dell'aggiudicatario,  la  cauzione  da  quest'ultimo
versata e il prezzo di aggiudicazione, nonche' i dati  identificativi
degli altri offerenti, le cauzioni dagli stessi versate e gli estremi
dei conti bancari o postali sui quali sono state addebitate.
                              Art. 24


                          Vendita asincrona

  1. Il giudice puo' disporre che nella vendita senza incanto la gara
si svolga mediante rilanci compiuti  nell'ambito  di  un  determinato
lasso temporale.
  2. L'offerta e' presentata esclusivamente in via telematica a norma
degli articoli 12  e  13.  Ricevute  le  offerte,  il  giudice  o  il
referente della procedura sente le parti e i creditori  iscritti  non
intervenuti, compie le verifiche di cui all'articolo 18 e invita  gli
offerenti a una gara sull'offerta piu' alta con le modalita'  di  cui
al  comma  1.  Il  gestore  della  vendita  telematica  comunica  ai
partecipanti ogni rilancio all'indirizzo di posta elettronica di  cui
all'articolo 12, comma 1, lettera n) e con SMS.
  3. Al termine del lasso temporale fissato per lo svolgimento  della
gara, il gestore della vendita telematica comunica, con le  modalita'
di cui al comma  2,  a  tutti  i  partecipanti  la  maggiore  offerta
formulata. Al giudice o  al  referente  della  procedura  il  gestore
trasmette l'elenco dei rilanci e di coloro che li  hanno  effettuati,
comunica i dati identificativi del maggiore offerente, la cauzione da
quest'ultimo  versata  e  il  prezzo  offerto,  nonche'  i  dati
identificativi  degli  altri  offerenti,  le  cauzioni  dagli  stessi
versate e gli estremi dei conti bancari  o  postali  sui  quali  sono
state addebitate. Il giudice o il referente della procedura fa  luogo
alla vendita e provvede a  norma  dell'articolo  574  del  codice  di
procedura civile.
Capo IV

Vendite mobiliari senza incanto e a mezzo commissionario
                              Art. 25


Modalita'  di  presentazione  dell'offerta  e  di  svolgimento  delle
                        operazioni di vendita

  1. Per la presentazione dell'offerta per la vendita dei beni mobili
con modalita' asincrona, l'interessato si registra  sul  portale  del
gestore della vendita telematica, fornendo i dati identificativi,  il
codice fiscale, un indirizzo di posta elettronica anche ordinaria per
le comunicazioni del gestore, il luogo in  cui  intende  ricevere  le
comunicazioni  di  cancelleria,  il  recapito  di  telefonia  mobile.
All'esito della registrazione, il sistema genera le  credenziali  per
la partecipazione dell'interessato alla  vendita  telematica  per  la
quale la registrazione e' stata effettuata e assegna uno pseudonimo o
altri elementi distintivi in grado di assicurare l'anonimato.
  2. L'offerta e' presentata indicando:
    a) l'ufficio giudiziario presso il quale pende la procedura;
    b) l'anno e il numero di ruolo generale della procedura;
    c) il numero o altro dato identificativo del lotto;
    d) la descrizione del bene;
    e) l'indicazione del referente della procedura;
    f) il prezzo offerto;
    g) l'importo della cauzione prestata.
  4. Il portale del gestore deve fornire in via automatica i dati  di
cui al comma 3, lettere a), b), c) d), ed e).
  5. La cauzione e' prestata  con  sistemi  telematici  di  pagamento
ovvero con carte di debito, di credito o prepagate, nonche' con altri
mezzi di pagamento con moneta elettronica  disponibili  nei  circuiti
bancario e postale.
  6. Quando sono fissate modalita' di versamento della  cauzione  che
consentono al  gestore  di  verificare  l'effettivo  pagamento  della
stessa  con  modalita'  automatizzate  e  contestualmente  alla
presentazione dell'offerta, la registrazione puo'  essere  effettuata
nell'ambito del lasso temporale stabilito per la presentazione  delle
offerte. Nei casi diversi da quelli di cui al periodo precedente,  la
registrazione e il versamento della cauzione sono  effettuati  almeno
cinque giorni prima dell'inizio del lasso temporale  fissato  per  lo
svolgimento  delle  operazioni  di  vendita;  il  gestore  abilita  a
partecipare alla gara gli offerenti che hanno effettivamente  versato
la cauzione.
  7.  Nel  corso  della  gara  gli  offerenti  sono  individuati
esclusivamente mediante lo pseudonimo o gli altri elementi distintivi
di cui al comma 1. Entro il secondo giorno successivo  alla  chiusura
della  gara,  il  gestore  trasmette  al  referente  della  procedura
l'elenco delle offerte e i dati identificativi di coloro che le hanno
effettuate. Deve altresi' comunicare e documentare  gli  estremi  dei
conti bancari o postali sui quali sono state addebitate  le  cauzioni
accreditate sul  conto  vincolato,  di  aver  accreditato  sul  conto
corrente bancario o postale vincolato al referente della procedura la
cauzione versata da colui che ha formulato l'offerta piu' alta  e  di
aver svincolato le cauzioni prestate dagli altri  offerenti,  nonche'
di  aver  restituito  le  cauzioni  dagli  stessi  versate  mediante
accredito sui conti bancari o postali di provenienza.
  8. Per l'accesso al portale si applica l'articolo 20, commi 1 e 3.
Capo V

Disposizioni finanziarie e finali
                              Art. 26


                        Specifiche tecniche

  1. Le specifiche tecniche sono stabilite  dal  responsabile  per  i
sistemi  informativi  automatizzati  del    Ministero,    sentito,
limitatamente ai profili inerenti alla protezione dei dati personali,
il Garante per la protezione dei dati personali.
  2.  Le  specifiche  di  cui  al  comma  precedente  vengono  rese
disponibili mediante pubblicazione nell'area pubblica del portale dei
servizi telematici del Ministero.
                              Art. 27


                      Clausola di invarianza

  1. All'attuazione delle disposizioni contenute nel presente decreto
si  provvede  nell'ambito  delle  risorse  umane,  finanziarie  e
strumentali gia' esistenti e disponibili  a  legislazione  vigente  e
senza e nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
                              Art. 28


              Acquisto di efficacia e oneri informativi

  1. Le disposizioni del presente decreto  sono  applicabili  decorsi
dodici mesi dalla sua entrata in vigore.
  2. La tabella con la specifica degli oneri informativi  di  cui  al
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 novembre 2012 n.
252 e' allegata al presente regolamento.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di  osservarlo  e  farlo
osservare.
    Roma, 26 febbraio 2015

                                                Il Ministro: Orlando


Visto, Il Guardasigilli: Orlando


Registrato alla Corte dei conti il 16 marzo 2015
Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri giustizia  e  affari  esteri,
reg.ne - prev. n. 676
                                                            Allegato


ELENCO DEGLI ONERI INFORMATIVI INTRODOTTI O  ELIMINATI  A  CARICO  DI
  CITTADINI E IMPRESE (ART. 2, COMMA 2,  DPCM  14  NOVEMBRE  2012  N.
  252).


Oneri introdotti
A) Denominazione
    1) Obbligo di comunicazione di dati al Ministero della giustizia
    2) obbligo di monitoraggio  statistico  a  carico  del  Ministero
della giustizia
B) Riferimento normativo interno
    - Artt. 7, 9 e 11 dello schema di DM
C) Categoria dell'onere
    1) comunicazione
    2) altro
D) cosa cambia per il cittadino e/o l'impresa
    -  le  norme  introducono,  in  capo  al  gestore  della  vendita
telematica l'obbligo di comunicare annualmente  al  responsabile  del
registro una serie di dati aggregati:
      a) sul numero degli incarichi di vendita  telematica  ricevuti,
precisando il numero d'ordine progressivo per anno;
      b) sull'ufficio giudiziario innanzi al quale pende la procedura
rispetto alla quale e' stato incaricato;
      c) relativi al tipo di  procedura  relativamente  al  quale  ha
ricevuto l'incarico, in particolare  se  riguarda  una  procedura  di
espropriazione forzata mobiliare o immobiliare;
      d)  sulle  modalita'  della  vendita  da  effettuare  per  via
telematica, se si tratta di vendita  senza  incanto,  con  incanto  o
tramite commissionario;
      e) relative alle specifiche modalita'  telematica  con  cui  si
svolgono le operazioni di vendita, in particolare se si procede  alla
vendita con modalita' sincrona, asincrona o mista;
      f) sul numero dei lotti posti in vendita;
      g) relativi, per ciascun lotto: al prezzo al quale i beni  sono
stati  per  la  prima  volta  posti  in  vendita,  al  numero  degli
esperimenti di vendita, al prezzo di vendita;
      h) sulle spese e i compensi, per ciascuna procedura,  liquidati
dall'autorita' competente.
    Le  stesse  norme  introducono  altresi',  in  capo  ai  medesimi
gestori, l'obbligo di comunicare al Ministero della giustizia,  entro
5 giorni da ciascun esperimento di vendita, i dati relativi:
      - ai beni immobili che costituiscono oggetto degli  esperimenti
di vendita svolti con modalita' telematiche;
      - a coloro che hanno presentato offerte per  la  partecipazione
ai medesimi esperimenti.

              Parte di provvedimento in formato grafico

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