Vedita ONLINE di beni mobili e immobili ai sensi del Codice di Procedura Civile
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
[b]DECRETO 26 febbraio 2015, n. 32 [/b]
[color=red][b]Regolamento recante le regole tecniche e operative per lo svolgimento della vendita dei beni mobili e immobili con modalita' telematiche nei casi previsti dal codice di procedura civile, ai sensi dell'articolo 161-ter delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile. (15G00045) [/b][/color]
(GU n.69 del 24-3-2015)
Vigente al: 8-4-2015
Capo I
Disposizioni generali
IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA
Visto l'articolo 161-ter delle disposizioni per l'attuazione del
codice di procedura civile, recante disposizioni per le vendite con
modalita' telematiche;
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 29 gennaio 2015;
Sentito il Garante per la protezione dei dati personali, ai sensi
dell'articolo 154, comma 4, del decreto legislativo 20 giugno 2003,
n. 196, che ha espresso parere favorevole con provvedimento reso nel
corso della riunione del 15 maggio 2014;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri, a
norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
effettuata con nota del 12 febbraio 2015, ai sensi del predetto
articolo;
A d o t t a
il seguente regolamento:
Art. 1
Oggetto
1. Il presente regolamento stabilisce le regole tecniche e
operative per lo svolgimento delle vendite dei beni mobili e immobili
mediante gara telematica nei casi previsti dal codice di procedura
civile.
Art. 2
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto si intende per:
a) «operazioni di vendita telematica»: le attivita' compiute tra
il momento della connessione degli offerenti al portale del gestore
della vendita telematica e l'aggiudicazione o l'individuazione del
migliore offerente;
b) «gestore della vendita telematica»: il soggetto costituito in
forma societaria autorizzato dal giudice a gestire la vendita
telematica;
c) «referente della procedura»: la persona fisica incaricata dal
giudice che procede alle operazioni di vendita;
d) «offerta per la vendita telematica»: l'offerta d'acquisto di
beni mobili o immobili nella vendita telematica senza incanto o
tramite commissionario ovvero la domanda di partecipazione alla
vendita telematica all'incanto dei medesimi beni;
e) «rilancio»: l'offerta in aumento nella gara relativa alla
vendita con e senza incanto o tramite commissionario;
f) «vendita sincrona telematica»: modalita' di svolgimento
dell'incanto o della gara nella vendita immobiliare senza incanto in
cui i rilanci vengono formulati esclusivamente in via telematica
nella medesima unita' di tempo e con la simultanea connessione del
giudice o del referente della procedura e di tutti gli offerenti;
g) «vendita sincrona mista»: modalita' di svolgimento
dell'incanto o della gara nella vendita immobiliare senza incanto in
cui i rilanci possono essere formulati, nella medesima unita' di
tempo, sia in via telematica sia comparendo innanzi al giudice o al
referente della procedura;
h) «vendita asincrona»: modalita' di svolgimento delle vendite
mobiliari senza incanto o tramite commissionario o della gara nella
vendita immobiliare senza incanto in cui i rilanci vengono formulati,
esclusivamente in via telematica, in un lasso temporale
predeterminato e senza la simultanea connessione del giudice o del
referente della procedura;
i) «Ministero»: il Ministero della giustizia;
l) «registro»: il registro dei gestori della vendita telematica;
m) «responsabile»: il responsabile della tenuta del registro;
n) «casella di posta elettronica certificata per la vendita
telematica»: la casella di posta elettronica certificata richiesta
dalla persona fisica o giuridica che intende formulare l'offerta, le
cui credenziali di accesso sono rilasciate, previa identificazione
del richiedente, a norma dell'articolo 13;
o) «portale del gestore»: il sistema telematico predisposto dal
gestore della vendita telematica e accessibile agli offerenti e al
pubblico tramite rete Internet ed al giudice o ad altri utenti
legittimati tramite rete Internet o servizi telematici del Ministero;
i servizi del portale sono erogati in conformita' ai protocolli di
comunicazione crittografica SSL/TLS (Secure Sockets Layer e Transport
Layer Security); il portale deve essere munito di un valido
certificato di autenticazione emesso da un certificatore accreditato
per la firma digitale o da un certificatore riconosciuto a livello
internazionale alla emissione di certificati di autenticazione per
protocolli SSL/TLS.
Capo II
Registro dei gestori della vendita telematica
Sezione I
Requisiti e procedimento di iscrizione
Art. 3
Istituzione del registro
1. E' istituito il registro dei gestori della vendita telematica.
2. Il registro e' tenuto dal Dipartimento per gli affari di
giustizia del Ministero e ne e' responsabile il direttore generale
della giustizia civile. Il direttore generale della giustizia civile
puo' delegare una persona con qualifica dirigenziale o un magistrato
ed avvalersi della Direzione generale dei sistemi informativi
automatizzati del Ministero nonche', al fine di esercitare la
vigilanza, dell'Ispettorato generale del Ministero. Il Ministero e'
titolare del trattamento dei dati personali.
3. I dati del registro e le relative annotazioni sono continuamente
aggiornati in conformita' alle previsioni del presente regolamento.
4. La gestione del registro ha luogo con modalita' informatiche che
assicurino la possibilita' di una rapida elaborazione dei dati con
finalita' statistica e ispettiva o, comunque, connessa ai compiti di
tenuta di cui al presente regolamento.
5. A cura del responsabile e' formato un elenco dei gestori della
vendita telematica iscritti nel registro contenente i dati
identificativi degli stessi e i distretti di Corte di appello per i
quali sono iscritti. L'elenco di cui al periodo precedente non
comprende i gestori della vendita telematica sospesi dal registro a
norma dell'articolo 8. L'elenco e' pubblicato sul portale dei servizi
telematici del Ministero.
Art. 4
Requisiti per l'iscrizione nel registro
1. Nel registro sono iscritti, a domanda, i gestori della vendita
telematica costituiti in forma di societa' di capitali. La domanda di
iscrizione deve contenere l'indicazione di uno o piu' distretti di
Corte di appello in cui si intende svolgere il servizio di vendita
telematica.
2. Il responsabile prima di procedere all'iscrizione verifica:
a) il rilascio di una polizza assicurativa per le conseguenze
patrimoniali comunque derivanti dallo svolgimento del servizio di
gestione della vendita telematica, con massimale non inferiore a:
1) tre milioni di euro se l'iscrizione e' richiesta per due o
piu' distretti di Corte di appello o per uno dei seguenti distretti:
Roma, Milano, Napoli, Palermo;
2) un milione di euro nei casi diversi da quelli di cui al
numero 1);
b) l'adozione di un manuale operativo dei servizi, in conformita'
a quanto previsto dal presente decreto;
c) l'adozione di un piano di sicurezza in cui vengano descritte
tutte le misure e gli accorgimenti adottati dal gestore per garantire
la protezione dei dati anche personali trattati tramite il portale e
la sicurezza delle operazioni, la loro integrita', e la
disponibilita' dei servizi; il piano comprendera' le misure per il
salvataggio periodico dei dati e il loro ripristino in caso di
danneggiamento o perdita dei dati e dei sistemi;
d) la conformita' dei portali dei gestori della vendita
telematica ai requisiti tecnici di cui agli articoli 10 e 11 della
legge 9 gennaio 2004, n. 4 e al decreto 8 luglio 2005 del Ministro
per l'innovazione e la tecnologia, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 8 agosto 2005, n. 183, nonche' al decreto del Presidente
della Repubblica 1° marzo 2005, n. 75.
3. Il contratto di assicurazione deve prevedere a carico
dell'assicuratore l'obbligo di comunicare immediatamente al
responsabile la cessazione di efficacia del medesimo contratto per
qualsiasi motivo.
4. Prima di procedere all'iscrizione il responsabile verifica
altresi' il possesso da parte degli amministratori, dei sindaci e dei
procuratori speciali e generali della societa' richiedente dei
seguenti requisiti di onorabilita':
a) non versare in una delle condizioni di ineleggibilita' o
decadenza previste dall'articolo 2382 del codice civile;
b) non essere stati sottoposti a misure di prevenzione personali
disposte dall'autorita' giudiziaria ai sensi del decreto legislativo
6 settembre 2011, n. 159;
c) non essere stati condannati con sentenza passata in giudicato,
salvi gli effetti della riabilitazione:
1) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che
disciplinano l'attivita' bancaria, finanziaria, mobiliare,
assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari,
di strumenti di pagamento;
2) alla reclusione per uno dei delitti previsti dagli articoli
351, 353 e 354 del codice penale e nel titolo XI del libro V del
codice civile, nel regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, nonche'
dall'articolo 16 della legge 27 gennaio 2012, n. 3 e successive
modificazioni;
3) alla reclusione per un tempo non inferiore a un anno per un
delitto contro la pubblica amministrazione diverso da quelli di cui
al numero 2), contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro
l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto
in materia tributaria;
4) alla reclusione per un tempo superiore a due anni per un
qualunque delitto non colposo.
5. Quando la societa' richiedente e' soggetta al controllo di
un'altra societa', a norma dell'articolo 2359, primo e secondo comma,
del codice civile, il responsabile verifica il possesso dei requisiti
di cui al comma 4 anche con riguardo agli amministratori, ai sindaci
e ai procuratori speciali e generali della societa' controllante. Nel
caso previsto dall'articolo 2359, primo comma, n. 3), del codice
civile, l'influenza dominante deve essere stata accertata con
sentenza passata in giudicato.
6. La documentazione comprovante il possesso dei requisiti di cui
al presente articolo, salvo quello di cui al comma 2, lettera a), e'
presentata ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente
della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445. Il possesso del
requisito di cui al comma 2, lettera a), e' dimostrato mediante la
produzione di copia autentica della polizza assicurativa.
Art. 5
Procedimento per l'iscrizione
1. Il responsabile approva il modello della domanda per
l'iscrizione, con l'indicazione degli atti e dei documenti idonei a
comprovare il possesso dei requisiti previsti dall'articolo 4, di cui
la domanda deve essere corredata. Il modello approvato e' pubblicato
sul sito internet del Ministero.
2. La domanda e' sottoscritta con firma digitale. E' trasmessa,
unitamente agli allegati, a mezzo posta elettronica certificata.
3. Il procedimento di iscrizione deve essere concluso entro trenta
giorni a decorrere dalla data di ricevimento della domanda. La
richiesta di integrazione della domanda o dei suoi allegati e'
ammessa per una sola volta e sospende il predetto termine per un
periodo non superiore a trenta giorni. La mancata adozione del
provvedimento di iscrizione nel termine di cui al presente comma
equivale a diniego dello stesso.
Art. 6
Effetti dell'iscrizione
1. Il provvedimento di iscrizione, con il numero d'ordine
attribuito nel registro, e' comunicato al richiedente ed al
presidente della Corte di appello alla quale si riferisce
l'iscrizione.
2. Dalla data della comunicazione di cui al comma precedente, il
gestore della vendita telematica e' tenuto a fare menzione, negli
atti, nella corrispondenza e nella pubblicita', del numero d'ordine
attribuitogli.
Art. 7
Obblighi di comunicazione dei gestori
delle vendite telematiche
1. Il gestore della vendita telematica e' obbligato a comunicare
immediatamente al responsabile, a mezzo posta elettronica
certificata, tutte le vicende modificative dei requisiti di cui
all'articolo 4.
2. L'autorita' giudiziaria provvede alla segnalazione al
responsabile di tutti i fatti e le notizie rilevanti ai fini
dell'esercizio dei poteri previsti nel presente regolamento.
3. Il gestore della vendita telematica trasmette entro cinque
giorni da ciascun esperimento di vendita i dati relativi ai beni
immobili che ne costituiscono oggetto nonche' i dati identificativi
dei relativi offerenti. La trasmissione e' effettuata con modalita'
telematiche, nel rispetto della normativa anche regolamentare
concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei
documenti informatici, nonche' delle apposite specifiche tecniche del
responsabile per i sistemi informativi ed automatizzati del
Ministero. I relativi dati sono estratti ed elaborati dal Ministero,
per il tramite della direzione generale di statistica, anche
nell'ambito di rilevazioni su base nazionale. La disposizione di cui
al presente comma si applica anche agli esperimenti di vendita di
beni mobili, anche tramite commissionario, di valore pari o superiore
a quello di cui all'articolo 525, secondo comma, del codice di
procedura civile.
Art. 8
Sospensione e cancellazione dal registro
1. Quando dopo l'iscrizione il gestore della vendita telematica
perde i requisiti di cui all'articolo 4, il responsabile provvede a
sospenderlo dal registro per un periodo non superiore a novanta
giorni, decorso il quale, persistendo la mancanza dei requisiti,
provvede alla cancellazione.
2. Quando risulta che i requisiti di cui all'articolo 4 non
sussistevano al momento dell'iscrizione il responsabile provvede a
norma del comma 1 ovvero, nei casi piu' gravi, alla cancellazione del
gestore della vendita telematica dal registro.
3. E' disposta la cancellazione dei gestori di vendita telematica
che hanno prestato il servizio in forza di incarico ricevuto da
uffici giudiziari siti in distretti di Corti di appello diversi da
quelli per i quali sono iscritti o che violano gli obblighi previsti
dall'articolo 7.
4. Il gestore della vendita telematica cancellato dal registro non
puo' essere nuovamente iscritto prima che sia decorso un biennio
dalla cancellazione.
5. Ai fini del presente articolo, il responsabile puo' acquisire
informazioni relative all'attivita' dei gestori delle vendite
telematiche dai medesimi gestori e dagli uffici giudiziari nei modi e
nei tempi stabiliti da circolari o atti amministrativi generali
equipollenti.
Sezione II
Obblighi del gestore della vendita telematica
Art. 9
Registro degli incarichi di vendita telematica
1. Ciascun gestore della vendita telematica e' tenuto a istituire
un registro informatico degli incarichi di vendita telematica,
indicando:
a) il numero d'ordine progressivo per anno;
b) l'ufficio giudiziario innanzi al quale pende la procedura
rispetto alla quale e' stato incaricato;
c) se l'incarico riguarda una procedura di espropriazione forzata
mobiliare o immobiliare;
d) se si tratta di vendita senza incanto, con incanto o tramite
commissionario;
e) se procede alle operazioni di vendita con modalita' sincrona,
asincrona o mista;
f) il numero dei lotti posti in vendita;
g) per ciascun lotto: il prezzo al quale i beni sono stati per la
prima volta posti in vendita, il numero degli esperimenti di vendita,
il prezzo di vendita;
h) le spese e i compensi, per ciascuna procedura, liquidati
dall'autorita' competente.
2. Ulteriori registri o annotazioni possono essere stabiliti con
determinazione del responsabile, comunicata ai gestori mediante
pubblicazione nell'area pubblica del portale dei servizi telematici
del Ministero.
3. Entro il 31 gennaio di ciascun anno il gestore della vendita
telematica trasmette al responsabile i dati indicati nel registro e
relativi agli eventi verificatisi nel corso dell'anno precedente. La
trasmissione ha luogo con modalita' telematiche ed in conformita'
alle specifiche tecniche di cui all'articolo 26.
4. Il gestore della vendita telematica e' tenuto a trattare i dati
raccolti nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 30
giugno 2003, n. 196, recante «Codice in materia di protezione dei
dati personali».
Art. 10
Obblighi del gestore
1. Il gestore della vendita telematica non puo' partecipare,
neppure per interposta persona, alle operazioni di vendita dei beni
oggetto delle procedure pendenti innanzi agli uffici giudiziari
compresi nel distretto di Corte d'appello rispetto al quale e' stato
iscritto.
2. Il legale rappresentante del gestore della vendita telematica, o
un suo procuratore, sottoscrive una dichiarazione dalla quale risulti
che il gestore non si trova in conflitto d'interesse con la
procedura. La dichiarazione e' portata a conoscenza del giudice al
momento dell'accettazione dell'incarico.
3. I gestori della vendita telematica si dotano di un manuale
operativo dei servizi, in cui vengono descritti le modalita' di
esecuzione dei servizi, nonche' i prezzi praticati con indicazione di
eventuali differenziazioni per distretto o circondario. Le modalita'
di esecuzione dei servizi e i relativi prezzi dovranno essere
pubblicati sui siti dei gestori delle vendite telematiche.
4. Nel caso di violazione degli obblighi del gestore della vendita
telematica previsti dal presente decreto il responsabile dispone la
sospensione e, nei casi piu' gravi, la cancellazione del gestore dal
registro.
Art. 11
Monitoraggio
1. Il Ministero procede annualmente al monitoraggio statistico
delle operazioni di vendita telematica svolte dai gestori, anche
sulla base dei dati trasmessi a norma dell'articolo 9. Il Ministero,
per il tramite della Direzione generale per i sistemi informativi
automatizzati e della Direzione generale di statistica, provvede al
monitoraggio statistico di cui al periodo precedente nei modi e nei
tempi stabiliti da circolari o atti amministrativi equipollenti.
Capo III
Vendite immobiliari
Sezione I
Disposizioni generali
Art. 12
Modalita' di presentazione dell'offerta
e dei documenti allegati
1. L'offerta per la vendita telematica deve contenere:
a) i dati identificativi dell'offerente, con l'espressa
indicazione del codice fiscale o della partita IVA;
b) l'ufficio giudiziario presso il quale pende la procedura;
c) l'anno e il numero di ruolo generale della procedura;
d) il numero o altro dato identificativo del lotto;
e) la descrizione del bene;
f) l'indicazione del referente della procedura;
g) la data e l'ora fissata per l'inizio delle operazioni di
vendita;
h) il prezzo offerto e il termine per il relativo pagamento,
salvo che si tratti di domanda di partecipazione all'incanto;
i) l'importo versato a titolo di cauzione;
l) la data, l'orario e il numero di CRO del bonifico effettuato
per il versamento della cauzione;
m) il codice IBAN del conto sul quale e' stata addebitata la
somma oggetto del bonifico di cui alla lettera l);
n) l'indirizzo della casella di posta elettronica certificata di
cui al comma 4 o, in alternativa, quello di cui al comma 5,
utilizzata per trasmettere l'offerta e per ricevere le comunicazioni
previste dal presente regolamento;
o) l'eventuale recapito di telefonia mobile ove ricevere le
comunicazioni previste dal presente regolamento.
2. Quando l'offerente risiede fuori dal territorio dello Stato, e
non risulti attribuito il codice fiscale, si deve indicare il codice
fiscale rilasciato dall'autorita' fiscale del Paese di residenza o,
in mancanza, un analogo codice identificativo, quale ad esempio un
codice di sicurezza sociale o un codice identificativo. In ogni caso
deve essere anteposto il codice del paese assegnante, in conformita'
alle regole tecniche di cui allo standard ISO 3166-1 alpha-2code
dell'International Organization for Standardization.
3. L'offerta per la vendita telematica e' redatta e cifrata
mediante un software realizzato dal Ministero, in forma di documento
informatico privo di elementi attivi e in conformita' alle specifiche
tecniche di cui all'articolo 26 del presente decreto. Il software di
cui al periodo precedente e' messo a disposizione degli interessati
da parte del gestore della vendita telematica e deve fornire in via
automatica i dati di cui al comma 1, lettere b), c), d), e), f) e g),
nonche' i riferimenti dei gestori del servizio di posta elettronica
certificata per la vendita telematica iscritti a norma dell'articolo
13, comma 4.
4. L'offerta e' trasmessa mediante la casella di posta elettronica
certificata per la vendita telematica. La trasmissione sostituisce la
firma elettronica avanzata dell'offerta, sempre che l'invio sia
avvenuto richiedendo la ricevuta completa di avvenuta consegna di cui
all'articolo 6, comma 4 del decreto del Presidente della Repubblica,
11 febbraio 2005, n. 68 e che il gestore del servizio di posta
elettronica certificata attesti nel messaggio o in un suo allegato di
aver rilasciato le credenziali di accesso in conformita' a quanto
previsto dall'articolo 13, commi 2 e 3. Quando l'offerta e' formulata
da piu' persone alla stessa deve essere allegata la procura
rilasciata dagli altri offerenti al titolare della casella di posta
elettronica certificata per la vendita telematica. La procura e'
redatta nelle forme dell'atto pubblico o della scrittura privata
autenticata e puo' essere allegata anche in copia per immagine.
5. L'offerta, quando e' sottoscritta con firma digitale, puo'
essere trasmessa a mezzo di casella di posta elettronica certificata
anche priva dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera n).
Si applica il comma 4, terzo periodo, e la procura e' rilasciata a
colui che ha sottoscritto l'offerta a norma del presente comma.
6. I documenti sono allegati all'offerta in forma di documento
informatico o di copia informatica, anche per immagine, privi di
elementi attivi. I documenti allegati sono cifrati mediante il
software di cui al comma 3. Le modalita' di congiunzione mediante
strumenti informatici dell'offerta con i documenti alla stessa
allegati sono fissate dalle specifiche tecniche di cui all'articolo
26.
Art. 13
Modalita' di trasmissione dell'offerta
1. L'offerta e i documenti allegati sono inviati a un apposito
indirizzo di posta elettronica certificata del Ministero mediante la
casella di posta elettronica certificata indicata a norma
dell'articolo 12, comma 1, lettera n).
2. Ciascun messaggio di posta elettronica certificata per la
vendita telematica contiene, anche in un allegato, l'attestazione del
gestore della casella di posta elettronica certificata per la vendita
telematica di aver provveduto al rilascio delle credenziali previa
identificazione del richiedente a norma del presente regolamento.
3. Quando l'identificazione e' eseguita per via telematica, la
stessa puo' aver luogo mediante la trasmissione al gestore di cui al
comma 1 di una copia informatica per immagine, anche non sottoscritta
con firma elettronica, di un documento analogico di identita' del
richiedente. La copia per immagine e' priva di elementi attivi ed ha
i formati previsti dalle specifiche tecniche stabilite a norma
dell'articolo 26. Quando l'offerente non dispone di un documento di
identita' rilasciato da uno dei Paesi dell'Unione europea, la copia
per immagine deve essere estratta dal passaporto.
4. Il responsabile per i sistemi informativi automatizzati del
Ministero verifica, su richiesta dei gestori di cui al comma 1, che
il procedimento previsto per il rilascio delle credenziali di accesso
sia conforme a quanto previsto dal presente articolo e li iscrive in
un'apposita area pubblica del portale dei servizi telematici del
Ministero.
Art. 14
Deposito e trasmissione dell'offerta al gestore
per la vendita telematica
1. L'offerta si intende depositata nel momento in cui viene
generata la ricevuta completa di avvenuta consegna da parte del
gestore di posta elettronica certificata del ministero della
giustizia.
2. L'offerta pervenuta all'indirizzo di posta elettronica
certificata di cui all'articolo 13, comma 1, e' automaticamente
decifrata non prima di centottanta e non oltre centoventi minuti
antecedenti l'orario fissato per l'inizio delle operazioni di
vendita.
3. Il software di cui all'articolo 12, comma 3, elabora un
ulteriore documento testuale, privo di restrizioni per le operazioni
di selezione e copia, in uno dei formati previsti dalle specifiche
tecniche dell'articolo 26. Il documento deve contenere i dati
dell'offerta, salvo quelli di cui all'articolo 12, comma 1, lettere
a), n) ed o).
4. L'offerta e il documento di cui al comma 2 sono trasmessi ai
gestori incaricati delle rispettive vendite nel rispetto del termine
di cui al comma 1.
Art. 15
Mancato funzionamento dei servizi informatici
del dominio giustizia
1. Il responsabile per i sistemi informativi automatizzati del
ministero comunica preventivamente ai gestori della vendita
telematica i casi programmati di mancato funzionamento dei sistemi
informativi del dominio giustizia. I gestori ne danno notizia agli
interessati mediante avviso pubblicato sui propri siti internet e
richiedono di pubblicare un analogo avviso ai soggetti che gestiscono
i siti internet ove e' eseguita la pubblicita' di cui all'articolo
490 del codice di procedura civile. Nei casi di cui al presente comma
le offerte sono formulate a mezzo telefax al recapito dell'ufficio
giudiziario presso il quale e' iscritta la procedura, indicato negli
avvisi di cui al periodo precedente. Non prima del giorno precedente
l'inizio delle operazioni di vendita il gestore ritira le offerte
formulate a norma del presente comma dall'ufficio giudiziario.
2. Nei casi di mancato funzionamento dei sistemi informativi del
dominio giustizia non programmati o non comunicati a norma del comma
1, l'offerta si intende depositata nel momento in cui viene generata
la ricevuta di accettazione da parte del gestore di posta elettronica
certificata del mittente. Il gestore e' tenuto a permettere la
partecipazione alle operazioni di vendita dell'offerente che
documenta la tempestiva presentazione dell'offerta a norma del
periodo precedente.
Art. 16
Avviso di connessione
1. Almeno trenta minuti prima dell'inizio delle operazioni di
vendita il gestore della vendita telematica invia all'indirizzo di
posta elettronica certificata indicato nell'offerta un invito a
connettersi al proprio portale. Un estratto dell'invito di cui al
periodo precedente e' trasmesso dal gestore, a mezzo SMS, al recapito
di telefonia mobile di cui all'articolo 12, comma 1, lettera o).
2. Al fine di consentire la partecipazione alle operazioni di
vendita, il gestore, entro il termine di cui al comma 1, invia alla
casella di cui all'articolo 12, comma 1, lettera n), le credenziali
per l'accesso al proprio portale.
Art. 17
Verifiche del gestore per le operazioni di vendita
1. Alle operazioni di vendita possono partecipare gli offerenti.
L'identificazione dei partecipanti ha luogo mediante le credenziali
di cui all'articolo 16, comma 2.
2. Il gestore verifica che il messaggio di posta elettronica
certificata mediante il quale e' stata trasmessa l'offerta contiene
l'attestazione di cui all'articolo 13, comma 2, nonche' l'effettivo
versamento della cauzione. Dell'esito di tali verifiche il gestore
informa immediatamente il giudice o il referente della procedura.
Art. 18
Ammissione degli offerenti alle operazioni di vendita
1. In sede di incanto o di deliberazione sull'offerta, a norma
dell'articolo 572 del codice di procedura civile, il giudice o il
referente della procedura, verificata la regolarita' delle offerte
da' inizio alle operazioni di vendita.
Art. 19
Obblighi del gestore per le operazioni di vendita
1. Il gestore della vendita telematica allestisce e visualizza sul
proprio portale un sistema automatico di computo del termine fissato
per la formulazione dei rilanci.
2. I rilanci e le osservazioni di ciascun offerente sono riportati
nel portale del gestore della vendita telematica e resi visibili agli
altri partecipanti, al giudice o al referente della procedura; allo
stesso modo si procede per ogni determinazione di questi ultimi.
Art. 20
Accesso al portale nel corso delle operazioni di vendita
1. Alle operazioni di vendita senza incanto possono prendere parte
con modalita' telematiche il giudice, il referente della procedura e
il cancelliere. Con le medesime modalita' possono partecipare anche
altri soggetti se autorizzati dal giudice o dal referente della
procedura.
2. Alle operazioni di vendita con incanto puo' assistere chiunque,
connettendosi all'indirizzo internet indicato nell'avviso di cui
all'articolo 490 del codice di procedura civile, previa registrazione
sul portale.
3. In ogni caso, il portale del gestore della vendita telematica
assicura l'accesso degli offerenti ai dati contenuti nel documento
informatico di cui all'articolo 14, comma 3, e sostituisce i
nominativi degli offerenti con pseudonimi o altri elementi distintivi
in grado di assicurare l'anonimato. Il giudice, il referente della
procedura ed il cancelliere possono comunque accedere a tutti i dati
contenuti nell'offerta di cui all'articolo 14, comma 2.
Sezione II
Modalita' della vendita telematica
Art. 21
Vendita sincrona telematica
1. Nel caso di vendita sincrona, l'offerta e la domanda di
partecipazione all'incanto possono essere presentate esclusivamente
con modalita' telematiche a norma degli articoli 12 e 13.
Art. 22
Vendita sincrona mista
1. Quando il giudice lo dispone, l'offerta di acquisto e la domanda
di partecipazione all'incanto possono essere presentate a norma degli
articoli 12 e 13 o su supporto analogico mediante deposito in
cancelleria.
2. Coloro che hanno formulato l'offerta o la domanda con modalita'
telematiche partecipano alle operazioni di vendita con le medesime
modalita'. Coloro che hanno formulato l'offerta o la domanda su
supporto analogico partecipano comparendo innanzi al giudice o al
referente della procedura.
3. Fermo quanto previsto dall'articolo 20, comma 3, i dati
contenuti nelle offerte o nelle domande formate su supporto analogico
nonche' i rilanci e le osservazioni dei partecipanti alle operazioni
di vendita comparsi innanzi al giudice o al referente della procedura
sono riportati nel portale del gestore della vendita telematica e
resi visibili a coloro che partecipano alle operazioni di vendita con
modalita' telematiche.
Art. 23
Verbale della vendita sincrona e sincrona mista
1. Per la redazione del verbale, il giudice o il referente della
procedura puo' utilizzare i dati riportati nel portale della vendita
telematica e quelli ivi immessi nel corso delle operazioni. I
predetti dati sono trasmessi dal gestore al giudice o al referente
della procedura al termine delle operazioni di vendita. In ogni caso,
il gestore deve trasmettere un elenco, sottoscritto con firma
digitale, dei rilanci e di coloro che li hanno effettuati, i dati
identificativi dell'aggiudicatario, la cauzione da quest'ultimo
versata e il prezzo di aggiudicazione, nonche' i dati identificativi
degli altri offerenti, le cauzioni dagli stessi versate e gli estremi
dei conti bancari o postali sui quali sono state addebitate.
Art. 24
Vendita asincrona
1. Il giudice puo' disporre che nella vendita senza incanto la gara
si svolga mediante rilanci compiuti nell'ambito di un determinato
lasso temporale.
2. L'offerta e' presentata esclusivamente in via telematica a norma
degli articoli 12 e 13. Ricevute le offerte, il giudice o il
referente della procedura sente le parti e i creditori iscritti non
intervenuti, compie le verifiche di cui all'articolo 18 e invita gli
offerenti a una gara sull'offerta piu' alta con le modalita' di cui
al comma 1. Il gestore della vendita telematica comunica ai
partecipanti ogni rilancio all'indirizzo di posta elettronica di cui
all'articolo 12, comma 1, lettera n) e con SMS.
3. Al termine del lasso temporale fissato per lo svolgimento della
gara, il gestore della vendita telematica comunica, con le modalita'
di cui al comma 2, a tutti i partecipanti la maggiore offerta
formulata. Al giudice o al referente della procedura il gestore
trasmette l'elenco dei rilanci e di coloro che li hanno effettuati,
comunica i dati identificativi del maggiore offerente, la cauzione da
quest'ultimo versata e il prezzo offerto, nonche' i dati
identificativi degli altri offerenti, le cauzioni dagli stessi
versate e gli estremi dei conti bancari o postali sui quali sono
state addebitate. Il giudice o il referente della procedura fa luogo
alla vendita e provvede a norma dell'articolo 574 del codice di
procedura civile.
Capo IV
Vendite mobiliari senza incanto e a mezzo commissionario
Art. 25
Modalita' di presentazione dell'offerta e di svolgimento delle
operazioni di vendita
1. Per la presentazione dell'offerta per la vendita dei beni mobili
con modalita' asincrona, l'interessato si registra sul portale del
gestore della vendita telematica, fornendo i dati identificativi, il
codice fiscale, un indirizzo di posta elettronica anche ordinaria per
le comunicazioni del gestore, il luogo in cui intende ricevere le
comunicazioni di cancelleria, il recapito di telefonia mobile.
All'esito della registrazione, il sistema genera le credenziali per
la partecipazione dell'interessato alla vendita telematica per la
quale la registrazione e' stata effettuata e assegna uno pseudonimo o
altri elementi distintivi in grado di assicurare l'anonimato.
2. L'offerta e' presentata indicando:
a) l'ufficio giudiziario presso il quale pende la procedura;
b) l'anno e il numero di ruolo generale della procedura;
c) il numero o altro dato identificativo del lotto;
d) la descrizione del bene;
e) l'indicazione del referente della procedura;
f) il prezzo offerto;
g) l'importo della cauzione prestata.
4. Il portale del gestore deve fornire in via automatica i dati di
cui al comma 3, lettere a), b), c) d), ed e).
5. La cauzione e' prestata con sistemi telematici di pagamento
ovvero con carte di debito, di credito o prepagate, nonche' con altri
mezzi di pagamento con moneta elettronica disponibili nei circuiti
bancario e postale.
6. Quando sono fissate modalita' di versamento della cauzione che
consentono al gestore di verificare l'effettivo pagamento della
stessa con modalita' automatizzate e contestualmente alla
presentazione dell'offerta, la registrazione puo' essere effettuata
nell'ambito del lasso temporale stabilito per la presentazione delle
offerte. Nei casi diversi da quelli di cui al periodo precedente, la
registrazione e il versamento della cauzione sono effettuati almeno
cinque giorni prima dell'inizio del lasso temporale fissato per lo
svolgimento delle operazioni di vendita; il gestore abilita a
partecipare alla gara gli offerenti che hanno effettivamente versato
la cauzione.
7. Nel corso della gara gli offerenti sono individuati
esclusivamente mediante lo pseudonimo o gli altri elementi distintivi
di cui al comma 1. Entro il secondo giorno successivo alla chiusura
della gara, il gestore trasmette al referente della procedura
l'elenco delle offerte e i dati identificativi di coloro che le hanno
effettuate. Deve altresi' comunicare e documentare gli estremi dei
conti bancari o postali sui quali sono state addebitate le cauzioni
accreditate sul conto vincolato, di aver accreditato sul conto
corrente bancario o postale vincolato al referente della procedura la
cauzione versata da colui che ha formulato l'offerta piu' alta e di
aver svincolato le cauzioni prestate dagli altri offerenti, nonche'
di aver restituito le cauzioni dagli stessi versate mediante
accredito sui conti bancari o postali di provenienza.
8. Per l'accesso al portale si applica l'articolo 20, commi 1 e 3.
Capo V
Disposizioni finanziarie e finali
Art. 26
Specifiche tecniche
1. Le specifiche tecniche sono stabilite dal responsabile per i
sistemi informativi automatizzati del Ministero, sentito,
limitatamente ai profili inerenti alla protezione dei dati personali,
il Garante per la protezione dei dati personali.
2. Le specifiche di cui al comma precedente vengono rese
disponibili mediante pubblicazione nell'area pubblica del portale dei
servizi telematici del Ministero.
Art. 27
Clausola di invarianza
1. All'attuazione delle disposizioni contenute nel presente decreto
si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e
strumentali gia' esistenti e disponibili a legislazione vigente e
senza e nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Art. 28
Acquisto di efficacia e oneri informativi
1. Le disposizioni del presente decreto sono applicabili decorsi
dodici mesi dalla sua entrata in vigore.
2. La tabella con la specifica degli oneri informativi di cui al
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 novembre 2012 n.
252 e' allegata al presente regolamento.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo
osservare.
Roma, 26 febbraio 2015
Il Ministro: Orlando
Visto, Il Guardasigilli: Orlando
Registrato alla Corte dei conti il 16 marzo 2015
Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri giustizia e affari esteri,
reg.ne - prev. n. 676
Allegato
ELENCO DEGLI ONERI INFORMATIVI INTRODOTTI O ELIMINATI A CARICO DI
CITTADINI E IMPRESE (ART. 2, COMMA 2, DPCM 14 NOVEMBRE 2012 N.
252).
Oneri introdotti
A) Denominazione
1) Obbligo di comunicazione di dati al Ministero della giustizia
2) obbligo di monitoraggio statistico a carico del Ministero
della giustizia
B) Riferimento normativo interno
- Artt. 7, 9 e 11 dello schema di DM
C) Categoria dell'onere
1) comunicazione
2) altro
D) cosa cambia per il cittadino e/o l'impresa
- le norme introducono, in capo al gestore della vendita
telematica l'obbligo di comunicare annualmente al responsabile del
registro una serie di dati aggregati:
a) sul numero degli incarichi di vendita telematica ricevuti,
precisando il numero d'ordine progressivo per anno;
b) sull'ufficio giudiziario innanzi al quale pende la procedura
rispetto alla quale e' stato incaricato;
c) relativi al tipo di procedura relativamente al quale ha
ricevuto l'incarico, in particolare se riguarda una procedura di
espropriazione forzata mobiliare o immobiliare;
d) sulle modalita' della vendita da effettuare per via
telematica, se si tratta di vendita senza incanto, con incanto o
tramite commissionario;
e) relative alle specifiche modalita' telematica con cui si
svolgono le operazioni di vendita, in particolare se si procede alla
vendita con modalita' sincrona, asincrona o mista;
f) sul numero dei lotti posti in vendita;
g) relativi, per ciascun lotto: al prezzo al quale i beni sono
stati per la prima volta posti in vendita, al numero degli
esperimenti di vendita, al prezzo di vendita;
h) sulle spese e i compensi, per ciascuna procedura, liquidati
dall'autorita' competente.
Le stesse norme introducono altresi', in capo ai medesimi
gestori, l'obbligo di comunicare al Ministero della giustizia, entro
5 giorni da ciascun esperimento di vendita, i dati relativi:
- ai beni immobili che costituiscono oggetto degli esperimenti
di vendita svolti con modalita' telematiche;
- a coloro che hanno presentato offerte per la partecipazione
ai medesimi esperimenti.
Parte di provvedimento in formato grafico
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