BUON POMERIGGIO, ABBIAMO IL CASO DI UNA DITTA CHE VENDE ELETTRODOMESTICI E PEZZI DI RICAMBIO PER ELETTRODOMESTICI. QUINDI COMMERCIO AL DETTAGLIO SETTORE NON ALIMENTARE. DA QUALCHE TEMPO INSIEME ALLE MACCHINETTE DA CAFFE' LA DITTA HA INIZIATO A VENDERE ANCHE LE CIALDE. INIZIALMENTE IN MODO MOLTO MARGINALE, ORA LE CIFRE STANNO AUMENTANDO, QUINDI ABBIAMO DECISO DI INIZIARE IL COMMERCIO AL DETTAGLIO SETTORE ALIMENTARE. LA DOMANDA E' QUESTA, NEI CONFRONTI DEL COMUNE, PER LA SOLA VENDITA DI CIALDE DA CAFFE' CONFEZIONATE SONO NECESSARI GLI STESSI REQUISITI PROFESSIONALI DEL SETTORE ALIMENTARE?
GRAZIE
La regione toscana ha previsto una deroga per il possesso dei requsiti:
[i]I requisiti professionali non sono richiesti per la vendita di pastigliaggi e bibite preconfezionate, esclusi il latte e i suoi derivati, qualora tale vendita abbia carattere residuale rispetto all’attività prevalente, fermo restando il rispetto delle norme igienico-sanitarie relative ai locali e attrezzature utilizzate e la corretta conservazione dei prodotti.[/i]
Detto questo, in virtù di una interpretazione sostanziale e non meramente letterale, puoi affermare che, ferma restando la condizione del carattere residuale dell'attività, è possibile affermare che le capsule confezionate di polvere di caffè sottendano un rischio alimentare sicuramente non maggiore dei pastigliaggi.
Vedi tu quale linea adottare. Se opti per l'estensione è meglio se la espliciti con una delibera di indirizzo