Data: 2015-03-24 14:07:41

Termini conformazione attività o integrazioni.

L'art. 19 c.3 della 241/1990 dice che il termine da concedere agli interessati per conformare la propria attività a seguito di Scia non deve essere inferiore ai 30 giorni. E' previsto da qualche parte un termine "massimo"? O questo è a totale discrezione dell'amministrazione, da valutare in funzione delle tempistiche che si possono prevedere necessarie per i vari tipi di conformazioni richieste?

Grazie.

Emiliano.

riferimento id:25593

Data: 2015-03-24 19:20:17

Re:Termini conformazione attività o integrazioni.


L'art. 19 c.3 della 241/1990 dice che il termine da concedere agli interessati per conformare la propria attività a seguito di Scia non deve essere inferiore ai 30 giorni. E' previsto da qualche parte un termine "massimo"? O questo è a totale discrezione dell'amministrazione, da valutare in funzione delle tempistiche che si possono prevedere necessarie per i vari tipi di conformazioni richieste?

Grazie.

Emiliano.
[/quote]

SI APPLICA IL PRINCIPIO DI PROPORZIONALITA'.
IN MANCANZA DI INFORMAZIONI O ELEMENTI ECCEZIONALI SI ASSEGNANO 30 GIORNI .... MA PER CONDIZIONI ECCEZIONALI, DA MOTIVARE, SI PUO' ARRIVARE ANCHE AD UN TERMINE BEN PIU' AMPIO.

******************
LEGGE 7 agosto 1990, n. 241
Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi.

Art. 19
        (Segnalazione certificata di inizio attivita' - Scia)
  1.  Ogni  atto  di  autorizzazione,  licenza,  concessione  non
costitutiva, permesso o nulla osta comunque denominato,  comprese  le
domande per le iscrizioni in albi o ruoli richieste  per  l'esercizio
di  attivita'  imprenditoriale,  commerciale  o  artigianale  il  cui
rilascio dipenda  esclusivamente  dall'accertamento  di  requisiti  e
presupposti  richiesti  dalla  legge  o  da  atti  amministrativi  a
contenuto generale, e non sia previsto  alcun  limite  o  contingente
complessivo o specifici strumenti di programmazione settoriale per il
rilascio  degli  atti  stessi,  e'  sostituito  da  una  segnalazione
dell'interessato, con la sola esclusione dei casi in  cui  sussistano
vincoli ambientali, paesaggistici o culturali e degli atti rilasciati
dalle amministrazioni preposte alla difesa nazionale,  alla  pubblica
sicurezza,  all'immigrazione,    all'asilo,    alla    cittadinanza,
all'amministrazione  della  giustizia,  all'amministrazione  delle
finanze, ivi compresi gli atti concernenti le  reti  di  acquisizione
del gettito, anche derivante dal gioco, nonche'  di  quelli  previsti
dalla normativa per le costruzioni  in  zone  sismiche  e  di  quelli
imposti dalla normativa comunitaria.  La  segnalazione  e'  corredata
dalle dichiarazioni sostitutive  di  certificazioni  e  dell'atto  di
notorieta' per quanto riguarda tutti gli stati, le qualita' personali
e i fatti previsti negli articoli 46 e 47 del testo unico di  cui  al
decreto del Presidente della Repubblica 28  dicembre  2000,  n.  445,
nonche' , ove espressamente previsto dalla normativa  vigente,  dalle
attestazioni e  asseverazioni  di  tecnici  abilitati,  ovvero  dalle
dichiarazioni di conformita' da parte dell'Agenzia delle  imprese  di
cui all'articolo 38, comma 4, del decreto-legge 25  giugno  2008,  n.
112, convertito, con modificazioni, dalla legge  6  agosto  2008,  n.
133, relative alla sussistenza dei requisiti e dei presupposti di cui
al primo periodo; tali attestazioni e  asseverazioni  sono  corredate
dagli elaborati tecnici necessari  per  consentire  le  verifiche  di
competenza dell'amministrazione. Nei casi in cui la normativa vigente
prevede l'acquisizione di atti o pareri di organi  o  enti  appositi,
ovvero l'esecuzione  di  verifiche  preventive,  essi  sono  comunque
sostituiti dalle autocertificazioni, attestazioni e  asseverazioni  o
certificazioni  di  cui  al  presente  comma,  salve  le  verifiche
successive  degli  organi  e  delle  amministrazioni  competenti.  La
segnalazione,  corredata  delle  dichiarazioni,  attestazioni  e
asseverazioni nonche' dei relativi  elaborati  tecnici,  puo'  essere
presentata mediante posta raccomandata con avviso di ricevimento,  ad
eccezione dei procedimenti per cui e' previsto  l'utilizzo  esclusivo
della modalita' telematica; in tal caso la segnalazione si  considera
presentata al momento della ricezione da parte dell'amministrazione.
  2. L'attivita' oggetto  della  segnalazione  puo'  essere  iniziata
dalla data della presentazione della segnalazione all'amministrazione
competente.
  3. L'amministrazione competente, in caso di accertata  carenza  dei
requisiti e dei presupposti  di  cui  al  comma  1,  nel  termine  di
sessanta giorni dal ricevimento della segnalazione di cui al medesimo
comma, adotta  motivati  provvedimenti  di  divieto  di  prosecuzione
dell'attivita' e di rimozione  degli  eventuali  effetti  dannosi  di
essa, salvo che, ove cio' sia  possibile,  l'interessato  provveda  a
conformare alla normativa vigente detta attivita' ed i  suoi  effetti
entro un termine  fissato  dall'amministrazione,  in  ogni  caso  non
inferiore  a  trenta  giorni.  E'  fatto  comunque  salvo  il  potere
dell'amministrazione competente di assumere determinazioni in via  di
autotutela, ai sensi degli articoli 21-quinquies e 21-nonies ((,  nei
casi  di  cui  al  comma  4  del  presente  articolo)).  In  caso  di
dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell'atto di notorieta'
false o mendaci,  l'amministrazione,  ferma  restando  l'applicazione
delle sanzioni penali di cui al comma 6, nonche' di quelle di cui  al
capo VI del testo unico  di  cui  al  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, puo'  sempre  e  in  ogni  tempo
adottare i provvedimenti di cui al primo periodo.
  4. Decorso il termine per l'adozione dei provvedimenti  di  cui  al
primo periodo del comma 3 ovvero di cui al comma  6-bis,  ovvero  nel
caso di segnalazione corredata della dichiarazione di conformita'  di
cui all'articolo 2, comma 3, del regolamento di cui  al  decreto  del
Presidente  della  Repubblica    9    luglio    2010,    n.    159,
all'amministrazione e' consentito intervenire solo  in  presenza  del
pericolo di un danno per il patrimonio  artistico  e  culturale,  per
l'ambiente, per la salute, per la  sicurezza  pubblica  o  la  difesa
nazionale  e  previo  motivato  accertamento  dell'impossibilita'  di
tutelare  comunque    tali    interessi    mediante    conformazione
dell'attivita' dei privati alla normativa vigente.
  4-bis.  Il  presente  articolo  non  si  applica  alle  attivita'
economiche a prevalente carattere finanziario,  ivi  comprese  quelle
regolate dal testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia
di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e dal  testo
unico in materia di intermediazione finanziaria  di  cui  al  decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.
  5. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 2 LUGLIO 2010, N. 104.
  6. Ove il fatto non costituisca piu' grave reato,  chiunque,  nelle
dichiarazioni  o  attestazioni  o  asseverazioni  che  corredano  la
segnalazione di  inizio  attivita',  dichiara  o  attesta  falsamente
l'esistenza dei requisiti o dei presupposti di  cui  al  comma  1  e'
punito con la reclusione da uno a tre anni.
  6-bis. Nei casi di Scia in materia edilizia, il termine di sessanta
giorni di cui al primo periodo  del  comma  3  e'  ridotto  a  trenta
giorni. Fatta salva l'applicazione delle disposizioni di cui al comma
4 e al comma 6, restano altresi' ferme le disposizioni relative  alla
vigilanza sull'attivita' urbanistico-edilizia, alle responsabilita' e
alle sanzioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica  6
giugno 2001, n.380, e dalle leggi regionali.(19)
  6-ter. La segnalazione certificata di inizio attivita', la denuncia
e  la  dichiarazione  di  inizio  attivita'  non  costituiscono
provvedimenti  taciti  direttamente  impugnabili.  Gli  interessati
possono  sollecitare  l'esercizio  delle    verifiche    spettanti
all'amministrazione e, in caso di  inerzia,  esperire  esclusivamente
l'azione di cui all'art. 31, commi 1, 2 e 3 del decreto legislativo 2
luglio 2010, n. 104.
-------------
AGGIORNAMENTO (1a)
  Il D.P.R. 26 aprile 1992, n. 300 ha disposto: (con l'art. 3,  comma
1) che il termine di cui al comma 2, del  presente  articolo  decorre
dalla data di ricevimento della denuncia o della domanda del privato.
(con l'art. 3, comma 3) che "Qualora la denuncia  o  la  domanda  del
privato non siano  regolari  o  complete,  l'amministrazione  ne  da'
comunicazione al richiedente entro dieci giorni, indicando  le  cause
di irregolarita' o di incompletezza. In questi casi,  il  termine  di
cui al comma 1 decorre dal ricevimento della denuncia o della domanda
regolari".  (con  l'art.  3,  comma  4)  che  "Nel  caso  in  cui
l'amministrazione non provveda alla comunicazione di cui al comma  3,
il termine del procedimento decorre comunque  dal  ricevimento  della
denuncia o della domanda."
-------------
AGGIORNAMENTO (19)
  Il D.L. 13 maggio 2011, n. 70, convertito con  modificazioni  dalla
L. 12 luglio 2011, n. 106,  ha  disposto  (con  l'art.  5,  comma  2,
lettera c)) che "Le disposizioni di cui all'articolo 19 della legge 7
agosto 1990, n. 241 si  interpretano  nel  senso  che  le  stesse  si
applicano alle  denunce  di  inizio  attivita'  in  materia  edilizia
disciplinate dal decreto del Presidente  della  Repubblica  6  giugno
2001, n.380, con esclusione dei casi in cui  le  denunce  stesse,  in
base  alla  normativa  statale  o  regionale,  siano  alternative  o
sostitutive  del  permesso  di  costruire.  Le  disposizioni  di  cui
all'articolo 19 della legge 7 agosto 1990,  n.  241  si  interpretano
altresi' nel senso che non sostituiscono la disciplina prevista dalle
leggi regionali che, in attuazione dell'articolo  22,  comma  4,  del
decreto del Presidente  della  Repubblica  6  giugno  2001,  n.  380,
abbiano ampliato  l'ambito  applicativo  delle  disposizioni  di  cui
all'articolo 22, comma 3, del medesimo decreto e nel senso  che,  nei
casi in cui sussistano vincoli ambientali, paesaggistici o culturali,
la Scia non sostituisce gli atti  di  autorizzazione  o  nulla  osta,
comunque  denominati,  delle  amministrazioni  preposte  alla  tutela
dell'ambiente e del patrimonio culturale."

riferimento id:25593

Data: 2015-03-26 08:31:36

Re:Termini conformazione attività o integrazioni.



L'art. 19 c.3 della 241/1990 dice che il termine da concedere agli interessati per conformare la propria attività a seguito di Scia non deve essere inferiore ai 30 giorni. E' previsto da qualche parte un termine "massimo"? O questo è a totale discrezione dell'amministrazione, da valutare in funzione delle tempistiche che si possono prevedere necessarie per i vari tipi di conformazioni richieste?

Grazie.

Emiliano.
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SI APPLICA IL PRINCIPIO DI PROPORZIONALITA'.
IN MANCANZA DI INFORMAZIONI O ELEMENTI ECCEZIONALI SI ASSEGNANO 30 GIORNI .... MA PER CONDIZIONI ECCEZIONALI, DA MOTIVARE, SI PUO' ARRIVARE ANCHE AD UN TERMINE BEN PIU' AMPIO.

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Per problemi legati all'agibilità dei locali di attività di una ditta noi abbiamo dato 90 giorni di tempo. E' una tempistica "proporzionale" o assolutamente sproporzionata?

Grazie.

riferimento id:25593

Data: 2015-03-26 18:46:42

Re:Termini conformazione attività o integrazioni.

Non mi farei dei problemi (soprattutto sul latte versato).
Diciamo che è RAGIONEVOLE un termine più ampio se le problematiche sono strutturali .... ma per il futuro consiglio di essere più TIRCHIO!  :) :) :)

riferimento id:25593

Data: 2015-03-27 11:55:02

Re:Termini conformazione attività o integrazioni.


Non mi farei dei problemi (soprattutto sul latte versato).
Diciamo che è RAGIONEVOLE un termine più ampio se le problematiche sono strutturali .... ma per il futuro consiglio di essere più TIRCHIO!  :) :) :)
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;D ;D ;D

ok, tenderò al "braccino corto".

Grazie!

riferimento id:25593

Data: 2015-03-27 15:41:14

Re:Termini conformazione attività o integrazioni.

Il proprietario di un locale esistente dal 1967 ha svolto nello stesso attività di somministrazione per diversi anni e successivamente con vari subentri (passaggi di azienda) fino ad un anno fa chiudendo definitivamente l'attività.

Quindici giorni fa il proprietario ha fittato il locale ad A, che ha inviato con Pec Scia di avvio di attività di somministrazione.
Nella Scia non aveva contrassegnato la casella riguardante l'agibilità né indicato i precedenti edilizi dei locali.

Pensando ad una omissione involontaria, abbiamo subito comunicato che la Scia era incompleta.

Nel frattempo abbiamo informato l'ufficio Tecnico dell'avvio dell'attività per gli accertamenti di specifica competenza.

L'Uffici tecnico ha risposto che per il locale non risulta rilasciato il certificato di agibilità!!

Abbiamo  nuovamente comunicato ad A la nota dell'Utc e lo abbiamo sollecitato a relazionarsi con l'Utc per regolarizzare la parte tecnica.

Volevamo concedere 30 giorni per questi adempimenti, bastano?

Nel caso viene confermata la non agibilità dei locali possiamo comunicare che la Scia è inefficace con divieto di prosecuzione dell'attività?

Il fatto che  A nella Scia non abbia dichiarato l'agibilità e i precedenti edilizi può essere stato un escamotage per non dichiarare il falso?

Come è possibile che un locale esistente da molti anni con vecchie licenza di Questura dal 1967,e successive autorizzazioni amministrative per subentri vari fino al 2014,  non sia agibile?( non abbia collaudo, impianti a norma etc)

Grazie per la risposta 

riferimento id:25593

Data: 2015-03-27 19:44:54

Re:Termini conformazione attività o integrazioni.


Il proprietario di un locale esistente dal 1967 ha svolto nello stesso attività di somministrazione per diversi anni e successivamente con vari subentri (passaggi di azienda) fino ad un anno fa chiudendo definitivamente l'attività.

Quindici giorni fa il proprietario ha fittato il locale ad A, che ha inviato con Pec Scia di avvio di attività di somministrazione.
Nella Scia non aveva contrassegnato la casella riguardante l'agibilità né indicato i precedenti edilizi dei locali.

Pensando ad una omissione involontaria, abbiamo subito comunicato che la Scia era incompleta.

Nel frattempo abbiamo informato l'ufficio Tecnico dell'avvio dell'attività per gli accertamenti di specifica competenza.

L'Uffici tecnico ha risposto che per il locale non risulta rilasciato il certificato di agibilità!!

Abbiamo  nuovamente comunicato ad A la nota dell'Utc e lo abbiamo sollecitato a relazionarsi con l'Utc per regolarizzare la parte tecnica.

Volevamo concedere 30 giorni per questi adempimenti, bastano?

Nel caso viene confermata la non agibilità dei locali possiamo comunicare che la Scia è inefficace con divieto di prosecuzione dell'attività?

Il fatto che  A nella Scia non abbia dichiarato l'agibilità e i precedenti edilizi può essere stato un escamotage per non dichiarare il falso?

Come è possibile che un locale esistente da molti anni con vecchie licenza di Questura dal 1967,e successive autorizzazioni amministrative per subentri vari fino al 2014,  non sia agibile?( non abbia collaudo, impianti a norma etc)

Grazie per la risposta
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1) disponi la conformazione in MINIMO 30 giorni (puoi darne anche 60/90 in questi casi) pena la chiusura per inefficacia della scia
2) non sono false dichiarazioni
3) POTREBBE risultasre che il locale NON SIA TENUTO alla agibilità .....

Valuta quanto emerge nel procedimento e poi adotta i conseguenti atti

riferimento id:25593

Data: 2015-03-28 17:56:26

Re:Termini conformazione attività o integrazioni.

Mi inserisco nella conversazione.  ;)
Nell'ambito del mio lavoro (SUAP), ho sempre ragionato in questo modo:
Ogni locale in cui si esercita un'attività commerciale deve essere in possesso del requisito relativo all'agibilità.
Tuttavia, la data della sua edificazione e la natura degli (eventuali) interventi edilizi realizzati sul medesimo determinano un differente modo di attestare l'agibilità e la conformità del locale, da parte del soggetto che intende avviare l'attività, sotto il profilo urbanistico-edilizio e igienico sanitario.

Cercando di semplificare il discorso, nel caso in cui il locale è in possesso di Certificato di conformità edilizia ed agibilità (Autorizzazione di usabilità ecc ecc), rilasciato a seguito di concessioni edilizie, Permesso di costruire o DIA o SCIA, basterà indicare nella SCIA i riferimenti di quest'ultimo che poi saranno verificati presso il competente Ufficio tecnico del comune.

Viceversa, qualora il locale è inserito in immobile costruito prima del 1967 (o per alcuni comuni prima del 1934, data dell'adozione del Regolamento edilizio di Roma) e non è stato interessato da lavori edilizi che abbiano comportato l'obbligo del rilascio del certificato di agibilità (ad esempio solo lavori di manutenzione ordinaria o, oggi, lavori realizzati con CIL), l'agibilità va comunque dimostrata attraverso la produzione delle [u]dichiarazioni di conformità alla regola dell'arte [/u]degli impianti presenti nel locale, complete della relazione tipologica dei materiali e schema impianto (es. elettrico, idrotermo sanitario, ecc.) e [u]l'autorizzazione allo scarico[/u] (sempre un grosso problema quando il locale è nel cento storico!).
Quindi, il fatto che un locale non abbia un Certificato di conformità edilizia ed agibilità (o Usabilità o Abitabilità) non significa che non debba essere in ogni caso agibile.
Modalità operativa del Servizio in cui lavoro: la completa mancanza nella SCIA della dichiarazione relativa all'agibilità (quindi non incompleta ma del tutto carente) potrebbe anche determinare la "non conformità" della stessa Segnalazione per carenza di uno dei presupposti e requisiti necessari per l'avvio dell'attività, con adozione di provvedimento di divieto di prosecuzione dell'attività, ex art. 19, comma 3 L. 241/90.
Spero di essere stato utile
Marco Della Vecchia

riferimento id:25593
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