L'art. 19 c.3 della 241/1990 dice che il termine da concedere agli interessati per conformare la propria attività a seguito di Scia non deve essere inferiore ai 30 giorni. E' previsto da qualche parte un termine "massimo"? O questo è a totale discrezione dell'amministrazione, da valutare in funzione delle tempistiche che si possono prevedere necessarie per i vari tipi di conformazioni richieste?
Grazie.
Emiliano.
L'art. 19 c.3 della 241/1990 dice che il termine da concedere agli interessati per conformare la propria attività a seguito di Scia non deve essere inferiore ai 30 giorni. E' previsto da qualche parte un termine "massimo"? O questo è a totale discrezione dell'amministrazione, da valutare in funzione delle tempistiche che si possono prevedere necessarie per i vari tipi di conformazioni richieste?
Grazie.
Emiliano.
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SI APPLICA IL PRINCIPIO DI PROPORZIONALITA'.
IN MANCANZA DI INFORMAZIONI O ELEMENTI ECCEZIONALI SI ASSEGNANO 30 GIORNI .... MA PER CONDIZIONI ECCEZIONALI, DA MOTIVARE, SI PUO' ARRIVARE ANCHE AD UN TERMINE BEN PIU' AMPIO.
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LEGGE 7 agosto 1990, n. 241
Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi.
Art. 19
(Segnalazione certificata di inizio attivita' - Scia)
1. Ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione non
costitutiva, permesso o nulla osta comunque denominato, comprese le
domande per le iscrizioni in albi o ruoli richieste per l'esercizio
di attivita' imprenditoriale, commerciale o artigianale il cui
rilascio dipenda esclusivamente dall'accertamento di requisiti e
presupposti richiesti dalla legge o da atti amministrativi a
contenuto generale, e non sia previsto alcun limite o contingente
complessivo o specifici strumenti di programmazione settoriale per il
rilascio degli atti stessi, e' sostituito da una segnalazione
dell'interessato, con la sola esclusione dei casi in cui sussistano
vincoli ambientali, paesaggistici o culturali e degli atti rilasciati
dalle amministrazioni preposte alla difesa nazionale, alla pubblica
sicurezza, all'immigrazione, all'asilo, alla cittadinanza,
all'amministrazione della giustizia, all'amministrazione delle
finanze, ivi compresi gli atti concernenti le reti di acquisizione
del gettito, anche derivante dal gioco, nonche' di quelli previsti
dalla normativa per le costruzioni in zone sismiche e di quelli
imposti dalla normativa comunitaria. La segnalazione e' corredata
dalle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell'atto di
notorieta' per quanto riguarda tutti gli stati, le qualita' personali
e i fatti previsti negli articoli 46 e 47 del testo unico di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,
nonche' , ove espressamente previsto dalla normativa vigente, dalle
attestazioni e asseverazioni di tecnici abilitati, ovvero dalle
dichiarazioni di conformita' da parte dell'Agenzia delle imprese di
cui all'articolo 38, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.
112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.
133, relative alla sussistenza dei requisiti e dei presupposti di cui
al primo periodo; tali attestazioni e asseverazioni sono corredate
dagli elaborati tecnici necessari per consentire le verifiche di
competenza dell'amministrazione. Nei casi in cui la normativa vigente
prevede l'acquisizione di atti o pareri di organi o enti appositi,
ovvero l'esecuzione di verifiche preventive, essi sono comunque
sostituiti dalle autocertificazioni, attestazioni e asseverazioni o
certificazioni di cui al presente comma, salve le verifiche
successive degli organi e delle amministrazioni competenti. La
segnalazione, corredata delle dichiarazioni, attestazioni e
asseverazioni nonche' dei relativi elaborati tecnici, puo' essere
presentata mediante posta raccomandata con avviso di ricevimento, ad
eccezione dei procedimenti per cui e' previsto l'utilizzo esclusivo
della modalita' telematica; in tal caso la segnalazione si considera
presentata al momento della ricezione da parte dell'amministrazione.
2. L'attivita' oggetto della segnalazione puo' essere iniziata
dalla data della presentazione della segnalazione all'amministrazione
competente.
3. L'amministrazione competente, in caso di accertata carenza dei
requisiti e dei presupposti di cui al comma 1, nel termine di
sessanta giorni dal ricevimento della segnalazione di cui al medesimo
comma, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione
dell'attivita' e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di
essa, salvo che, ove cio' sia possibile, l'interessato provveda a
conformare alla normativa vigente detta attivita' ed i suoi effetti
entro un termine fissato dall'amministrazione, in ogni caso non
inferiore a trenta giorni. E' fatto comunque salvo il potere
dell'amministrazione competente di assumere determinazioni in via di
autotutela, ai sensi degli articoli 21-quinquies e 21-nonies ((, nei
casi di cui al comma 4 del presente articolo)). In caso di
dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell'atto di notorieta'
false o mendaci, l'amministrazione, ferma restando l'applicazione
delle sanzioni penali di cui al comma 6, nonche' di quelle di cui al
capo VI del testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, puo' sempre e in ogni tempo
adottare i provvedimenti di cui al primo periodo.
4. Decorso il termine per l'adozione dei provvedimenti di cui al
primo periodo del comma 3 ovvero di cui al comma 6-bis, ovvero nel
caso di segnalazione corredata della dichiarazione di conformita' di
cui all'articolo 2, comma 3, del regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 9 luglio 2010, n. 159,
all'amministrazione e' consentito intervenire solo in presenza del
pericolo di un danno per il patrimonio artistico e culturale, per
l'ambiente, per la salute, per la sicurezza pubblica o la difesa
nazionale e previo motivato accertamento dell'impossibilita' di
tutelare comunque tali interessi mediante conformazione
dell'attivita' dei privati alla normativa vigente.
4-bis. Il presente articolo non si applica alle attivita'
economiche a prevalente carattere finanziario, ivi comprese quelle
regolate dal testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia
di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e dal testo
unico in materia di intermediazione finanziaria di cui al decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.
5. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 2 LUGLIO 2010, N. 104.
6. Ove il fatto non costituisca piu' grave reato, chiunque, nelle
dichiarazioni o attestazioni o asseverazioni che corredano la
segnalazione di inizio attivita', dichiara o attesta falsamente
l'esistenza dei requisiti o dei presupposti di cui al comma 1 e'
punito con la reclusione da uno a tre anni.
6-bis. Nei casi di Scia in materia edilizia, il termine di sessanta
giorni di cui al primo periodo del comma 3 e' ridotto a trenta
giorni. Fatta salva l'applicazione delle disposizioni di cui al comma
4 e al comma 6, restano altresi' ferme le disposizioni relative alla
vigilanza sull'attivita' urbanistico-edilizia, alle responsabilita' e
alle sanzioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica 6
giugno 2001, n.380, e dalle leggi regionali.(19)
6-ter. La segnalazione certificata di inizio attivita', la denuncia
e la dichiarazione di inizio attivita' non costituiscono
provvedimenti taciti direttamente impugnabili. Gli interessati
possono sollecitare l'esercizio delle verifiche spettanti
all'amministrazione e, in caso di inerzia, esperire esclusivamente
l'azione di cui all'art. 31, commi 1, 2 e 3 del decreto legislativo 2
luglio 2010, n. 104.
-------------
AGGIORNAMENTO (1a)
Il D.P.R. 26 aprile 1992, n. 300 ha disposto: (con l'art. 3, comma
1) che il termine di cui al comma 2, del presente articolo decorre
dalla data di ricevimento della denuncia o della domanda del privato.
(con l'art. 3, comma 3) che "Qualora la denuncia o la domanda del
privato non siano regolari o complete, l'amministrazione ne da'
comunicazione al richiedente entro dieci giorni, indicando le cause
di irregolarita' o di incompletezza. In questi casi, il termine di
cui al comma 1 decorre dal ricevimento della denuncia o della domanda
regolari". (con l'art. 3, comma 4) che "Nel caso in cui
l'amministrazione non provveda alla comunicazione di cui al comma 3,
il termine del procedimento decorre comunque dal ricevimento della
denuncia o della domanda."
-------------
AGGIORNAMENTO (19)
Il D.L. 13 maggio 2011, n. 70, convertito con modificazioni dalla
L. 12 luglio 2011, n. 106, ha disposto (con l'art. 5, comma 2,
lettera c)) che "Le disposizioni di cui all'articolo 19 della legge 7
agosto 1990, n. 241 si interpretano nel senso che le stesse si
applicano alle denunce di inizio attivita' in materia edilizia
disciplinate dal decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno
2001, n.380, con esclusione dei casi in cui le denunce stesse, in
base alla normativa statale o regionale, siano alternative o
sostitutive del permesso di costruire. Le disposizioni di cui
all'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 si interpretano
altresi' nel senso che non sostituiscono la disciplina prevista dalle
leggi regionali che, in attuazione dell'articolo 22, comma 4, del
decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380,
abbiano ampliato l'ambito applicativo delle disposizioni di cui
all'articolo 22, comma 3, del medesimo decreto e nel senso che, nei
casi in cui sussistano vincoli ambientali, paesaggistici o culturali,
la Scia non sostituisce gli atti di autorizzazione o nulla osta,
comunque denominati, delle amministrazioni preposte alla tutela
dell'ambiente e del patrimonio culturale."
L'art. 19 c.3 della 241/1990 dice che il termine da concedere agli interessati per conformare la propria attività a seguito di Scia non deve essere inferiore ai 30 giorni. E' previsto da qualche parte un termine "massimo"? O questo è a totale discrezione dell'amministrazione, da valutare in funzione delle tempistiche che si possono prevedere necessarie per i vari tipi di conformazioni richieste?
Grazie.
Emiliano.
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SI APPLICA IL PRINCIPIO DI PROPORZIONALITA'.
IN MANCANZA DI INFORMAZIONI O ELEMENTI ECCEZIONALI SI ASSEGNANO 30 GIORNI .... MA PER CONDIZIONI ECCEZIONALI, DA MOTIVARE, SI PUO' ARRIVARE ANCHE AD UN TERMINE BEN PIU' AMPIO.
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Per problemi legati all'agibilità dei locali di attività di una ditta noi abbiamo dato 90 giorni di tempo. E' una tempistica "proporzionale" o assolutamente sproporzionata?
Grazie.
Non mi farei dei problemi (soprattutto sul latte versato).
Diciamo che è RAGIONEVOLE un termine più ampio se le problematiche sono strutturali .... ma per il futuro consiglio di essere più TIRCHIO! :) :) :)
Non mi farei dei problemi (soprattutto sul latte versato).
Diciamo che è RAGIONEVOLE un termine più ampio se le problematiche sono strutturali .... ma per il futuro consiglio di essere più TIRCHIO! :) :) :)
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;D ;D ;D
ok, tenderò al "braccino corto".
Grazie!
Il proprietario di un locale esistente dal 1967 ha svolto nello stesso attività di somministrazione per diversi anni e successivamente con vari subentri (passaggi di azienda) fino ad un anno fa chiudendo definitivamente l'attività.
Quindici giorni fa il proprietario ha fittato il locale ad A, che ha inviato con Pec Scia di avvio di attività di somministrazione.
Nella Scia non aveva contrassegnato la casella riguardante l'agibilità né indicato i precedenti edilizi dei locali.
Pensando ad una omissione involontaria, abbiamo subito comunicato che la Scia era incompleta.
Nel frattempo abbiamo informato l'ufficio Tecnico dell'avvio dell'attività per gli accertamenti di specifica competenza.
L'Uffici tecnico ha risposto che per il locale non risulta rilasciato il certificato di agibilità!!
Abbiamo nuovamente comunicato ad A la nota dell'Utc e lo abbiamo sollecitato a relazionarsi con l'Utc per regolarizzare la parte tecnica.
Volevamo concedere 30 giorni per questi adempimenti, bastano?
Nel caso viene confermata la non agibilità dei locali possiamo comunicare che la Scia è inefficace con divieto di prosecuzione dell'attività?
Il fatto che A nella Scia non abbia dichiarato l'agibilità e i precedenti edilizi può essere stato un escamotage per non dichiarare il falso?
Come è possibile che un locale esistente da molti anni con vecchie licenza di Questura dal 1967,e successive autorizzazioni amministrative per subentri vari fino al 2014, non sia agibile?( non abbia collaudo, impianti a norma etc)
Grazie per la risposta
Il proprietario di un locale esistente dal 1967 ha svolto nello stesso attività di somministrazione per diversi anni e successivamente con vari subentri (passaggi di azienda) fino ad un anno fa chiudendo definitivamente l'attività.
Quindici giorni fa il proprietario ha fittato il locale ad A, che ha inviato con Pec Scia di avvio di attività di somministrazione.
Nella Scia non aveva contrassegnato la casella riguardante l'agibilità né indicato i precedenti edilizi dei locali.
Pensando ad una omissione involontaria, abbiamo subito comunicato che la Scia era incompleta.
Nel frattempo abbiamo informato l'ufficio Tecnico dell'avvio dell'attività per gli accertamenti di specifica competenza.
L'Uffici tecnico ha risposto che per il locale non risulta rilasciato il certificato di agibilità!!
Abbiamo nuovamente comunicato ad A la nota dell'Utc e lo abbiamo sollecitato a relazionarsi con l'Utc per regolarizzare la parte tecnica.
Volevamo concedere 30 giorni per questi adempimenti, bastano?
Nel caso viene confermata la non agibilità dei locali possiamo comunicare che la Scia è inefficace con divieto di prosecuzione dell'attività?
Il fatto che A nella Scia non abbia dichiarato l'agibilità e i precedenti edilizi può essere stato un escamotage per non dichiarare il falso?
Come è possibile che un locale esistente da molti anni con vecchie licenza di Questura dal 1967,e successive autorizzazioni amministrative per subentri vari fino al 2014, non sia agibile?( non abbia collaudo, impianti a norma etc)
Grazie per la risposta
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1) disponi la conformazione in MINIMO 30 giorni (puoi darne anche 60/90 in questi casi) pena la chiusura per inefficacia della scia
2) non sono false dichiarazioni
3) POTREBBE risultasre che il locale NON SIA TENUTO alla agibilità .....
Valuta quanto emerge nel procedimento e poi adotta i conseguenti atti
Mi inserisco nella conversazione. ;)
Nell'ambito del mio lavoro (SUAP), ho sempre ragionato in questo modo:
Ogni locale in cui si esercita un'attività commerciale deve essere in possesso del requisito relativo all'agibilità.
Tuttavia, la data della sua edificazione e la natura degli (eventuali) interventi edilizi realizzati sul medesimo determinano un differente modo di attestare l'agibilità e la conformità del locale, da parte del soggetto che intende avviare l'attività, sotto il profilo urbanistico-edilizio e igienico sanitario.
Cercando di semplificare il discorso, nel caso in cui il locale è in possesso di Certificato di conformità edilizia ed agibilità (Autorizzazione di usabilità ecc ecc), rilasciato a seguito di concessioni edilizie, Permesso di costruire o DIA o SCIA, basterà indicare nella SCIA i riferimenti di quest'ultimo che poi saranno verificati presso il competente Ufficio tecnico del comune.
Viceversa, qualora il locale è inserito in immobile costruito prima del 1967 (o per alcuni comuni prima del 1934, data dell'adozione del Regolamento edilizio di Roma) e non è stato interessato da lavori edilizi che abbiano comportato l'obbligo del rilascio del certificato di agibilità (ad esempio solo lavori di manutenzione ordinaria o, oggi, lavori realizzati con CIL), l'agibilità va comunque dimostrata attraverso la produzione delle [u]dichiarazioni di conformità alla regola dell'arte [/u]degli impianti presenti nel locale, complete della relazione tipologica dei materiali e schema impianto (es. elettrico, idrotermo sanitario, ecc.) e [u]l'autorizzazione allo scarico[/u] (sempre un grosso problema quando il locale è nel cento storico!).
Quindi, il fatto che un locale non abbia un Certificato di conformità edilizia ed agibilità (o Usabilità o Abitabilità) non significa che non debba essere in ogni caso agibile.
Modalità operativa del Servizio in cui lavoro: la completa mancanza nella SCIA della dichiarazione relativa all'agibilità (quindi non incompleta ma del tutto carente) potrebbe anche determinare la "non conformità" della stessa Segnalazione per carenza di uno dei presupposti e requisiti necessari per l'avvio dell'attività, con adozione di provvedimento di divieto di prosecuzione dell'attività, ex art. 19, comma 3 L. 241/90.
Spero di essere stato utile
Marco Della Vecchia