Data: 2015-03-24 09:01:09

BONIFICA degli impianti di carburante - DM 31/2015 in vigore dal 7/4/2015

BONIFICA degli impianti di carburante - DM 31/2015 in vigore dal 7/4/2015

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
[b]DECRETO 12 febbraio 2015, n. 31
[/b][color=red][b]Regolamento recante criteri semplificati  per  la  caratterizzazione, messa in sicurezza e bonifica dei punti vendita carburanti, ai  sensi dell'articolo 252, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.[/b][/color]
152. (15G00043)
(GU n.68 del 23-3-2015)
  Vigente al: 7-4-2015 



                      IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
              E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

  Visto il  decreto  legislativo  11  febbraio  1998,  n.  32  e,  in
particolare, l'articolo 2, comma 1-bis;
  Visto il decreto legislativo 3  aprile  2006,  n.152  e  successive
modificazioni ed in particolare gli articoli 242, comma 13-bis, 249 e
252, comma 4, ultimo periodo;
  Vista  l'appendice  "V"  del  manuale  "Criteri  metodologici  per
l'applicazione  dell'analisi  di  rischio  ai  siti  contaminati"
[http://www.isprambiente.gov.it/files/temi/appendice-v-100609.pdf  ],
revisione 2, elaborato dall'Istituto Superiore per la Protezione e la
Ricerca Ambientale (ISPRA), l'Agenzia  Regionale  per  la  Protezione
Ambientale (ARPA), l'Istituto Superiore di Sanita' (ISS) e l'Istituto
Nazionale  per  l'Assicurazione  contro  gli  Infortuni  sul  Lavoro
(INAIL),    che    individua    lo    scenario    di    esposizione
commerciale/industriale da applicare nell'analisi di rischio  per  la
bonifica dei siti nei quali sono stati  realizzati  e  gestiti  punti
vendita carburanti;
  Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Visto il parere dell'Istituto Superiore di Sanita' n. 9525  del  17
marzo 2014;
  Visto il parere dell'Istituto Superiore  per  la  Protezione  e  la
Ricerca Ambientale emanato n. 16081 del 14 aprile 2014;
  Udito il parere del Consiglio  di  Stato,  espresso  nella  Sezione
Consultiva per gli Atti  Normativi,  all'Adunanza  del  25  settembre
2014;
  Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei ministri a
norma dell'articolo 17, comma 3 della legge 23 agosto 1988,  n.  400,
cosi' come attestata dalla Presidenza del Consiglio dei ministri  con
nota n. 1054 del 5 febbraio 2015;

                            A d o t t a
                      il seguente regolamento:

                              Art. 1


                        Finalita' e oggetto

  1.  Il  decreto  individua  criteri  semplificati    per    la
caratterizzazione, messa in sicurezza e bonifica dei  suoli  e  delle
acque sotterranee per le aree di sedime o  di  pertinenza  dei  punti
vendita carburanti (di seguito denominati PV ).
  2. Ai fini del comma 1 il decreto stabilisce:
    a) i criteri di attuazione delle misure di prevenzione e di messa
in sicurezza d'emergenza;
    b) le modalita' di caratterizzazione delle aree;
    c)  i  criteri  di  applicazione  dell'analisi  di  rischio
sito-specifica,  tenendo  conto,  in  particolare,  della  ubicazione
dell'area  contaminata  in  funzione  dell'effettivo  scenario  di
esposizione e di rischio e delle aree limitrofe;
    d) i criteri di intervento per la messa in sicurezza e bonifica;
    e)  criteri,  modalita'    e    termini    dello    svolgimento
dell'istruttoria.
                              Art. 2


                            Definizioni

  1.  Ai  fini  del  decreto  si  applicano  le  definizioni  di  cui
all'articolo 240 del decreto legislativo n. 152 del 2006 e successive
modificazioni. In particolare, si intende per:
    a) misure di prevenzione: gli interventi di cui all'articolo 240,
comma 1, lettera i)  del  decreto  legislativo  n.  152  del  2006  e
successive modificazioni;
    b)  messa  in  sicurezza  d'emergenza:  gli  interventi  di  cui
all'articolo 240, comma 1, lettera m) del decreto legislativo n.  152
del 2006 e successive modificazioni;
    c) bonifica: l'insieme degli interventi di cui all'articolo  240,
comma 1, lettera p)  del  decreto  legislativo  n.  152  del  2006  e
successive modificazioni;
  2. Per le finalita' del decreto si intende inoltre per:
    a) rete di distribuzione carburanti: insieme  degli  impianti  di
distribuzione carburanti per uso autotrazione in commercio;
    b)  punto  vendita  carburanti:  la  porzione  di  territorio  di
limitata estensione, non superiore a 5000 m², interessata dal  sedime
o dalle pertinenze di un impianto di distribuzione carburanti, intesa
nelle  diverse  matrici  ambientali  (suolo,  sottosuolo  ed  acque
sotterranee) e  comprensiva  delle  eventuali  strutture  edilizie  e
impiantistiche presenti, anche destinate alla commercializzazione  di
altri prodotti e agli interventi di ordinaria e minuta manutenzione e
riparazione dei  veicoli  a  motore,  assentiti  nel  rispetto  delle
disposizioni vigenti.
                              Art. 3


            Criteri generali per la caratterizzazione,
          analisi di rischio, messa in sicurezza e bonifica

  1. In presenza di una situazione di  inquinamento  possibile  o  in
atto, devono essere individuate e attuate le misure di prevenzione, e
gli speciali interventi di prevenzione consistenti in misure di messa
in  sicurezza  d'emergenza,  necessari  per  prevenire,  impedire  ed
eliminare la diffusione di sostanze inquinanti al suolo e alle  acque
sotterranee non contaminati. Tali  misure  possono  consistere  nella
rimozione di fonti inquinanti primarie e secondarie.
  2. Al fine di tenere conto delle ridotte dimensioni delle  aree  di
sedime e di pertinenza dei punti vendita carburanti, i criteri di cui
all'allegato 2, Titolo V, Parte IV del decreto legislativo n. 152 del
2006  e  successive  modificazioni,  si  applicano  con  le  seguenti
modalita':
    a) se il modello concettuale del sito evidenzia  la  possibilita'
di contaminazione diretta o indiretta della falda e le dimensioni del
sito lo consentono, devono essere realizzate almeno tre  perforazioni
da attrezzare a piezometri;
    b)  a  integrazione  delle  indagini  dirette  possono  essere
realizzati altri tipi di  indagine,  quali,  ad  esempio,  i  rilievi
geofisici e soil-gas survey, al fine di  ottenere  una  ricostruzione
piu' completa del quadro ambientale e una determinazione accurata dei
parametri  sito-specifici  da  utilizzare    per    l'applicazione
dell'analisi di rischio secondo i criteri di cui al successivo  comma
3;
    c) per i parametri da ricercare in fase di  caratterizzazione  il
riferimento e' all'Allegato 1 al presente decreto, che ne costituisce
parte integrante.
  3. L'analisi di rischio e' effettuata secondo criteri  semplificati
di cui all'Allegato 2 al presente decreto, che ne  costituisce  parte
integrante,  tenendo  conto,  in  particolare,  delle  dimensioni
dell'area, della tipologia, delle caratteristiche  e  dell'estensione
della contaminazione, e della eventuale presenza  di  bersagli  fuori
sito (off-site).
  4. Fermo l'obbligo di garantire  comunque  un  elevato  livello  di
sicurezza, la selezione delle tecnologie applicabili tiene conto, per
quanto  possibile,  anche  di  eventuali  vincoli  tecnici  alla
realizzazione degli interventi, quali a titolo di esempio, stabilita'
strutturale, presenza di linee interrate e  sottoservizi,  viabilita'
pubblica.
                              Art. 4


            Modalita', criteri e termini degli interventi

  1. Il superamento o il pericolo di superamento, anche per  un  solo
parametro, dei valori delle Concentrazioni Soglia  di  Contaminazione
(CSC) di cui alle Tabelle 1 e 2 dell'Allegato 5  alla  Parte  IV  del
decreto legislativo n. 152 del 2006 e successive modificazioni o  dei
valori di fondo, deve essere comunicato  dal  soggetto  responsabile,
dal proprietario o dal gestore del sito a comune, provincia e regione
territorialmente  competente,  con  l'indicazione  delle  misure  di
prevenzione o messa in sicurezza d'emergenza adottate ai sensi  degli
articoli 242 e  245  del  decreto  legislativo  n.  152  del  2006  e
successive modificazioni.
  2. Se gli  interventi  di  prevenzione  e  di  messa  in  sicurezza
d'emergenza effettuati riportano i valori di contaminazione del  sito
al di sotto della concentrazione soglia di contaminazione  (CSC),  la
comunicazione di cui al comma 1 e' aggiornata entro sessanta  giorni,
con una relazione tecnica che descrive gli interventi  effettuati  ed
e' corredata  da  autocertificazione  di  avvenuto  ripristino  della
situazione  antecedente  il  superamento,  salvi  i  controlli  e  le
verifiche  da  parte  della  Provincia  e  l'ARPA  territorialmente
competente, entro i successivi sessanta  giorni;  tale  comunicazione
conclude il procedimento.
  3. Al di fuori dei casi di cui al comma 2, oltre agli interventi di
prevenzione  o  messa  in  sicurezza  d'emergenza,  devono  essere
effettuati, in alternativa, i seguenti interventi:
    a) bonifica con riduzione dei valori di contaminazione ai livelli
di concentrazione soglia di contaminazione  (CSC),  senza  effettuare
l'analisi di rischio;
    b) messa in sicurezza o bonifica con valori di contaminazione del
sito ai livelli di Concentrazione soglia di rischio (CSR) individuati
all'esito dell'analisi di rischio condotta sulla base dei criteri  di
cui all'Allegato 2.
  4. In entrambi i casi di cui al comma  3,  deve  essere  presentato
alle Autorita' competenti un unico progetto di messa in  sicurezza  o
bonifica  con  la  descrizione  della  situazione  di  contaminazione
riscontrata a seguito delle attivita' di caratterizzazione eseguite e
l'individuazione degli eventuali interventi di prevenzione o messa in
sicurezza d'emergenza adottati o in fase di esecuzione per assicurare
la  tutela  della  salute  e  dell'ambiente,  la  descrizione  degli
interventi di messa in sicurezza o bonifica da  eseguire  sulla  base
dei risultati della caratterizzazione per riportare la contaminazione
ai valori di Concentrazione  soglia  di  contaminazione  (CSC)  o  di
Concentrazione soglia di  rischio  (CSR)  e,  in  tale  ultimo  caso,
l'elaborato di analisi di rischio.
  5. Il progetto di messa in sicurezza o bonifica e' approvato  dalle
autorita' competenti, entro 60 giorni dall'avvio del procedimento.
                              Art. 5


                        Disposizioni finali

  1. Per quanto non espressamente disciplinato dal  presente  decreto
si applicano le disposizioni della Parte IV, Titolo  V,  del  decreto
legislativo n. 152 del 2006 e successive modificazioni.
  2. Il regime speciale disciplinato dal presente decreto si  applica
anche:
    a) alle istruttorie avviate ma non concluse alla data di  entrata
in vigore del decreto medesimo;
    b) alla dismissione di punti vendita di carburanti;
    c) ai punti vendita carburanti con area di  sedime  inferiore  ai
1.000 metri quadrati.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.

    Roma, 12 febbraio 2015

                                                Il Ministro: Galletti

Visto, il Guardasigilli: Orlando


Registrato alla Corte dei conti il 16 marzo 2015
Ufficio controllo atti Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
e del Ministero dell'ambiente e della tutela  del  territorio  e  del
mare, registro n. 1, foglio n. 1101
                                                          Allegato 1

                                      Articolo 3, comma 2, lettera c)

                SHORT-LIST DEI PARAMETRI DA RICERCARE
  NELLE AREE INTERESSATE DA ATTIVITA' DI DISTRIBUZIONE CARBURANTI

    Nelle tabelle seguenti si riporta un  elenco,  indicativo  e  non
esaustivo, dei contaminanti generalmente riscontrabili  nei  casi  di
contaminazione  del  suolo  e  della  falda  di  aree  della  rete
distribuzione  carburanti.  Tale  elenco  puo'  essere  eventualmente
ampliato, a giudizio degli Enti di Controllo, in considerazione delle
attivita'  effettivamente  svolte  nell'area  di  interesse  e  della
presenza di fenomeni di contaminazione indotta (ad es: mobilizzazione
di metalli pesanti in condizioni riducenti).

Tabella 1. Lista delle sostanze da ricercare per  le  sorgenti  suolo
                    superficiale e suolo profondo

     

=====================================================================
|        CONTAMINANTE        |            DA RICERCARE            |
+=============================+=====================================+
|                            |  Sempre Speciazione MADEP solo su  |
|                            |campione maggiormente rappresentativo|
|                            | che presenta superamento delle CSC  |
|                            | per Idrocarburi C < 12 e C > 12, in |
|    Idrocarburi C < 12      |    considerazione delle sorgenti    |
|Idrocarburi C > 12 (C12-C40) |            individuate.            |
+-----------------------------+-------------------------------------+
|          Benzene          |              Sempre                |
+-----------------------------+-------------------------------------+
|          Toluene          |              Sempre                |
+-----------------------------+-------------------------------------+
|        Etilbenzene        |              Sempre                |
+-----------------------------+-------------------------------------+
|          Stirene          |              Sempre                |
+-----------------------------+-------------------------------------+
|          Xilene            |              Sempre                |
+-----------------------------+-------------------------------------+
|                            | Nel caso di presenza di sversamenti |
|                            |  da serbatoi con olii pesanti con  |
| IPA indicati all'Allegato 5 |modalita' da concordare con l'Ente di|
|      del d.lgs. 152/06      |            Controllo.              |
+-----------------------------+-------------------------------------+
|            MTBE            |  Sempre (limite proposto da ISS)*  |
+-----------------------------+-------------------------------------+
|                            |Qualora non sia documentabile che nel|
|                            |  sito non sono state utilizzate    |
|            ETBE            |  benzine contenenti tale additivo.  |
+-----------------------------+-------------------------------------+
|                            |  Nel caso che il punto vendita sia  |
|          Piombo            |      attivo da prima del 2002      |
+-----------------------------+-------------------------------------+
|                            |  Nel caso che il punto vendita sia  |
|                            |  attivo da prima del 2002 (limite  |
|      Piombo tetraetile      |        proposto da ISS)**          |
+-----------------------------+-------------------------------------+

    * Il limite proposto da ISS per MTBE  ed  ETBE  nei  suoli  verde
pubblico e residenziali e' 10 mg/kg ss e per i suoli  industriali  e'
250 mg/kg ss (Parere del 2001 n. 57058 IA/12).
    ** Il limite proposto da ISS  per  Piombo  tetraetile  nei  suoli
verde  pubblico  e  residenziali  e'  0.01  mg/kg  ss  e  nei  suoli
industriali e' 0.068 mg/kg ss (Parere del 17/12/2002 n. 49759 IA.12).

Tabella 2. Lista delle sostanze da ricercare per le acque sotterranee

     

===================================================================
|        CONTAMINANTE      |            DA RICERCARE            |
+===========================+=====================================+
|                          |  Sempre Speciazione MADEP solo su  |
|                          |campione maggiormente rappresentativo|
|                          | che presenta superamento delle CSC  |
|                          |per Idrocarburi Totali espressi come |
|Idrocarburi Totali espressi|  n-esano, in considerazione delle  |
|      come n-esano        |        sorgenti individuate.        |
+---------------------------+-------------------------------------+
|          Benzene          |              Sempre                |
+---------------------------+-------------------------------------+
|          Toluene          |              Sempre                |
+---------------------------+-------------------------------------+
|        Etilbenzene        |              Sempre                |
+---------------------------+-------------------------------------+
|          Stirene          |              Sempre                |
+---------------------------+-------------------------------------+
|          Xilene          |              Sempre                |
+---------------------------+-------------------------------------+
|                          | Nel caso di presenza di sversamenti |
|                          |  da serbatoi con olii pesanti con  |
|IPA indicati all'Allegato 5|modalita' da concordare con l'Ente di|
|    del d.lgs. 152/06    |            Controllo.              |
+---------------------------+-------------------------------------+
|          MTBE            |  Sempre (limite proposto da ISS)*  |
+---------------------------+-------------------------------------+
|                          |Qualora non sia documentabile che nel|
|                          |  sito non sono state utilizzate    |
|          ETBE            |  benzine contenenti tale additivo.  |
+---------------------------+-------------------------------------+
|                          |  Nel caso che il punto vendita sia  |
|                          |  attivo da prima del 2002 (limite  |
|    Piombo tetraetile    |        proposto da ISS)**          |
+---------------------------+-------------------------------------+

    * Il limite proposto da ISS per MTBE ed ETBE nelle acque di falda
e' 40 µg/l (Parere del 12/09/2006 n. 45848).
    ** Il limite proposto da ISS per Piombo tetraetile nelle acque e'
di 0.1 µg/l (Parere del 17/12/2002 n. 49759 IA.12).
    Nel caso in cui la ricostruzione delle attivita' svolte sul  sito
evidenziasse la  presenza  attuale  e/o  pregressa  di  attivita'  di
piccola  manutenzione  meccanica  o  assimilabili  dovranno  essere
ricercati, nei suoli e nelle  acque  sotterranee,  anche  i  seguenti
composti: Cloruro  di  vinile;  1,2-DCA  (1,2  -  Dicloroetano);  TCE
(Tricloroetilene); 1,2-DCE (1,2-Dicloroetilene).
                                                          Allegato 2

                                                  Articolo 3, comma 3

                        CRITERI SEMPLIFICATI
  PER L'APPLICAZIONE DELL'ANALISI DI RISCHIO ALLA RETE CARBURANTI

1. Definizione della sorgente di contaminazione
    L'analisi di  rischio  si  applica  esclusivamente  alle  matrici
ambientali interessate  dalla  contaminazione,  escluse,  quindi,  le
fonti primarie di contaminazione.
    Le fonti primarie di  contaminazione  (ad  es:  prodotto  libero,
tubazioni danneggiate, serbatoi forati, ecc.) devono essere rimosse o
messe in sicurezza in modo da evitare  ulteriore  propagazione  della
contaminazione. Nelle more del completamento dei necessari interventi
di rimozione del surnatante gia' presente  in  falda,  come  sorgente
primaria di  contaminazione,  saranno  portate  avanti  le  procedure
amministrative  relative  all'analisi  di  rischio,  allo  scopo  di
garantire che l'effettiva bonifica del sito avvenga in tempi brevi.
    La procedura per la delimitazione della contaminazione nel  suolo
all'interno di un punto vendita  di  carburanti,  puo'  essere  cosi'
riassunta:
      - Suddivisione  in  poligoni  di  influenza  dell'area  oggetto
d'indagine secondo il campionamento ragionato (poligoni di  Thiessen)
o sistematico (griglia regolare);
      -  Determinazione  della  continuita'  spaziale  dei  poligoni
d'influenza:  al  fine  di  delimitare  la  sorgente,  si  considera
l'insieme  dei  soli  poligoni  per  cui  e'  stato  riscontrato  un
superamento  delle  CSC  per  almeno  un  contaminante  e  che  hanno
continuita' spaziale.
      -  Individuazione  della  geometria  della  sorgente    di
contaminazione.
    La geometria della  contaminazione,  che  puo'  avere  dimensioni
inferiori all'area complessiva del punto vendita e a 50 m × 50 m,  va
individuata  distintamente  per  ciascuno  dei  comparti  ambientali
coinvolti (suolo superficiale, suolo profondo, falda).
    Per il calcolo delle CSR, la delimitazione delle  sorgenti,  deve
essere effettuata all'interno del sedime di pertinenza, salvo  quanto
previsto in appresso.
    Qualora il proponente ritenga di  poter  delimitare  con  maggior
precisione la contaminazione, in accordo  con  il  preposto  Ente  di
Controllo, si puo' procedere  ad  un'ulteriore  caratterizzazione  di
dettaglio,  soprattutto  nelle  aree,  anche  esterne,  adiacenti  ai
serbatoi e in corrispondenza di linee interrate,  zone  di  carico  e
scarico ed eventualmente delle centraline elettriche.
    Si osserva che, ai fini di  una  corretta  caratterizzazione  del
sito e dell'elaborazione  dell'analisi  di  rischio,  sarebbe  sempre
opportuno,  qualora  tecnicamente  possibile,  rimuovere  i  serbatoi
forati e prelevare campioni di terreno  immediatamente  al  di  sotto
degli stessi: la sussistenza di impedimenti tecnici (ad es:  pericoli
di  staticita'  per  le  strutture)  e/o  operativi  dovra'  essere
opportunamente documentata dal proponente.
    A  giudizio  dell'Ente  di  Controllo,  sulla  base  delle
caratteristiche del sito, potranno essere prelevati anche campioni di
suolo/sottosuolo al di fuori del perimetro del PV, qualora  si  abbia
il fondato sospetto che la contaminazione  ascrivibile  al  PV  possa
aver interessato le aree esterne (ad es: a seguito della presenza  di
surnatante, per sversamenti da serbatoi posti al confine dell'area di
proprieta' con superamenti delle CSC in sondaggi posti al limite  del
sito).
    Inoltre, per quel che concerne  la  definizione  della  geometria
della  sorgente  e  degli  inquinanti  indicatori  per  le  acque
sotterranee, dovranno essere considerati  i  dati  provenienti  dalle
campagne  di  monitoraggio  effettuate  piu'  di  recente,  ossia
indicativamente nei due anni  precedenti  a  quello  di  applicazione
della procedura di analisi di rischio, se disponibili. La scelta  dei
dati relativi alle  campagne  di  monitoraggio,  da  utilizzare  come
riferimento, dovra' comunque essere effettuata  in  accordo  con  gli
Enti di Controllo.
    Particolare  attenzione  dovra'  essere  posta,  in  fase  di
caratterizzazione  del  sito,  ad  intercettare  tutte  le  falde
potenzialmente  interessate    dalla    contaminazione    (acquiferi
multistrato) se vi sono indicazioni di contaminazione, ascrivibile al
punto vendita della/e falde profonde ricavate  sulla  base  dei  dati
disponibili  relativi  a  pozzi  esistenti  nell'immediato  intorno
dell'area del punto vendita.
2. Individuazione dei percorsi di esposizione
2.1. Valutazione della lisciviazione dal suolo alle acque sotterranee
    Nel caso di siti di piccole dimensioni molto spesso accade che la
contaminazione nel suolo coincida con l'intera sedime  di  pertinenza
determinando da un lato valori elevati di concentrazione attesi nelle
acque  di  falda  al  punto  di  conformita'  e  dall'altro  valori
conservativi di CSR nel  suolo  a  protezione  della  risorsa  idrica
sotterranea.
    Pertanto il proponente, ai fini del calcolo del rischio e/o degli
obiettivi di bonifica sito-specifici, potra' concordare con gli  Enti
di Controllo di non attivare il percorso "lisciviazione dal  suolo  e
migrazione al punto di conformita'" assumendo l'obbligo  di  rispetto
al punto di conformita' delle CSC o dei  valori  di  fondo  approvati
dagli Enti di Controllo medesimi.  In  tal  caso,  dovranno  comunque
essere previste campagne di monitoraggio dell'acqua di falda al punto
di conformita', a valle della attivita' di bonifica, per  un  periodo
adeguato, sulla base delle indicazioni degli Enti di  Controllo.  Per
il calcolo del rischio e degli obiettivi di  bonifica  sito-specifici
relativi  al  suolo  dovranno  essere  considerati  tutti  gli  altri
percorsi di esposizione attivi.
    Il monitoraggio dell'acqua di falda dovra' essere condotto sia in
corrispondenza del punto di conformita' individuato, e  nel  caso  in
cui risulti necessario anche in altri punti di prelievo reale ubicati
all'esterno della sorgente di contaminazione lungo  la  direzione  di
deflusso della falda ed accessibili agli Enti  di  Controllo.  Presso
tali  punti  di  prelievo  sara'  effettuato  il  riscontro  della
conformita' delle acque sotterranee sia in  fase  di  bonifica  e  di
collaudo,  sia  in  ulteriori  campagne  di  monitoraggio  stabilite
dall'Ente di Controllo.
2.2. Valutazione del percorso di migrazione al punto  di  conformita'
  per la falda
    Per le motivazioni gia' espresse al punto  2.1,  il  percorso  di
migrazione diretta da falda al punto  di  conformita',  ai  fini  del
calcolo del rischio e degli obiettivi di bonifica sito  specifici  da
raggiungere nelle aree interne al sito, puo' essere sostituito  dalla
verifica diretta presso il punto  di  conformita'  delle  CSC  o  dei
valori di fondo approvati dagli Enti di Controllo. Per il calcolo del
rischio e degli obiettivi di bonifica  sito-specifici  relativi  alla
falda nelle aree a monte del punto  di  conformita'  dovranno  essere
considerati tutti gli altri percorsi di esposizione attivi.
2.3. Valutazione del  percorso  di  inalazione  di  vapori  indoor  e
  outdoor
    Le equazioni per il calcolo dei fattori di  volatilizzazione,  in
ambienti  aperti  (outdoor)  e  chiusi  (indoor)  rappresentano  la
capacita' attuale di descrizione matematica dei fenomeni  nell'ambito
di applicazione di un  Livello  2  di  analisi  di  rischio.  Laddove
l'applicazione di tali equazioni determini un valore di  rischio  non
accettabile per la via di esposizione inalazione  di  vapori  outdoor
e/o  indoor,  potranno  essere  eventualmente  previste  campagne  di
indagini (misure di soil-gas) allo scopo di  verificare  i  risultati
ottenuti mediante l'applicazione del modello di analisi di rischio.
    Nel caso dei punti vendita della rete carburante, le  valutazioni
dirette della  qualita'  dell'aria  indoor  e  outdoor,  al  fine  di
verificare l'effettivo rischio per i recettori presenti nel sito  e/o
nel suo intorno, risultano particolarmente complesse  e  difficoltose
in quanto per  ottenere  risultati  attendibili  sarebbero  necessari
tempi e risorse non adeguate alla scala di questa tipologia di siti.
    Si definisce pertanto in questi casi una procedura semplificata e
facilmente  validabile  basata  sul  prelievo  e  l'analisi  di  gas
interstiziale del sottosuolo in accordo con gli Enti di Controllo.
    Il set minimo di punti di campionamento dovra' prevedere di norma
almeno 3 punti di prelievo gas alla profondita' indicativa di 1 m  da
piano  campagna  sulla  verticale  della  sorgente  considerata
(applicabile quindi solo per suolo profondo  e  falda).  L'ubicazione
planimetrica dei punti dovra' essere stabilita  in  accordo  con  gli
Enti di controllo.
    I dati di soil-gas  potranno  quindi  essere  utilizzati  per  il
calcolo del rischio in modalita' diretta o per il calcolo delle CSR.
3. Determinazione dei parametri sito-specifici
    L'elenco dei parametri sito-specifici da determinare nel caso  di
analisi di rischio applicata ai PV carburanti e' riportato in Tabella
1.

Tabella  1:  Parametri  sito-specifici  da  determinare  mediante
                    verifiche/indagini dirette

[color=red]              Parte di provvedimento in formato grafico (vedi allegato[/color]

4. Individuazione dei bersagli
    Nella  predisposizione  degli  scenari  di  esposizione,  per  la
specifica realta' del PV, e' opportuno tenere in  considerazione  che
le situazioni tipiche di contaminazione riguardano il suolo  profondo
se sono correlabili a perdite dai serbatoi di  stoccaggio  e/o  linee
interrate mentre possono riguardare il  suolo  superficiale  se  sono
dovute ad eventi legati alla movimentazione di prodotto in assenza di
pavimentazione in buono stato di conservazione  (ad  esempio  scarico
autobotti o rifornimento di autoveicoli) o per perdite  da  tubazioni
fuori terra.
    La tipologia  del  recettore  on-site  per  i  punti  vendita  in
esercizio  deve  essere  selezionata  sulla  base  e  dell'effettivo
scenario di esposizione.
    Per i PV in dismissione si fa riferimento  allo  scenario  futuro
previsto per il sito dagli strumenti urbanistici.
    All'atto della dismissione dovra' essere valutata  la  necessita'
di aggiornare il modello concettuale del  sito  (sorgenti,  percorsi,
bersagli) e quindi di rielaborare un'analisi  di  rischio  che  tenga
conto del mutato scenario.

Tabella 2: Rappresentazione schematica  dei  potenziali  percorsi  di
    esposizione e bersagli nel caso di punti vendita carburante


[color=red]              Parte di provvedimento in formato grafico (vedi allegato[/color]

    Per la matrice "suolo superficiale" il  percorso  di  ingestione,
contatto dermico e inalazione  di  polveri  e'  escluso  in  caso  di
presenza di pavimentazione che presenti caratteristiche tecniche tali
da garantire nel  tempo  l'interruzione  dei  percorsi  suddetti.  Il
percorso di inalazione di vapori indoor, dovra' essere  attivato  per
gli edifici presenti entro 10  m  dalla  sorgente  di  contaminazione
(ASTM E2006, 2008). Valutazioni relative  a  scenari  di  esposizione
specifici potranno essere  condotte  di  concerto  con  gli  Enti  di
Controllo.

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