BONIFICA degli impianti di carburante - DM 31/2015 in vigore dal 7/4/2015
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
[b]DECRETO 12 febbraio 2015, n. 31
[/b][color=red][b]Regolamento recante criteri semplificati per la caratterizzazione, messa in sicurezza e bonifica dei punti vendita carburanti, ai sensi dell'articolo 252, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.[/b][/color]
152. (15G00043)
(GU n.68 del 23-3-2015)
Vigente al: 7-4-2015
IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
Visto il decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32 e, in
particolare, l'articolo 2, comma 1-bis;
Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 e successive
modificazioni ed in particolare gli articoli 242, comma 13-bis, 249 e
252, comma 4, ultimo periodo;
Vista l'appendice "V" del manuale "Criteri metodologici per
l'applicazione dell'analisi di rischio ai siti contaminati"
[http://www.isprambiente.gov.it/files/temi/appendice-v-100609.pdf ],
revisione 2, elaborato dall'Istituto Superiore per la Protezione e la
Ricerca Ambientale (ISPRA), l'Agenzia Regionale per la Protezione
Ambientale (ARPA), l'Istituto Superiore di Sanita' (ISS) e l'Istituto
Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro
(INAIL), che individua lo scenario di esposizione
commerciale/industriale da applicare nell'analisi di rischio per la
bonifica dei siti nei quali sono stati realizzati e gestiti punti
vendita carburanti;
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto il parere dell'Istituto Superiore di Sanita' n. 9525 del 17
marzo 2014;
Visto il parere dell'Istituto Superiore per la Protezione e la
Ricerca Ambientale emanato n. 16081 del 14 aprile 2014;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nella Sezione
Consultiva per gli Atti Normativi, all'Adunanza del 25 settembre
2014;
Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei ministri a
norma dell'articolo 17, comma 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400,
cosi' come attestata dalla Presidenza del Consiglio dei ministri con
nota n. 1054 del 5 febbraio 2015;
A d o t t a
il seguente regolamento:
Art. 1
Finalita' e oggetto
1. Il decreto individua criteri semplificati per la
caratterizzazione, messa in sicurezza e bonifica dei suoli e delle
acque sotterranee per le aree di sedime o di pertinenza dei punti
vendita carburanti (di seguito denominati PV ).
2. Ai fini del comma 1 il decreto stabilisce:
a) i criteri di attuazione delle misure di prevenzione e di messa
in sicurezza d'emergenza;
b) le modalita' di caratterizzazione delle aree;
c) i criteri di applicazione dell'analisi di rischio
sito-specifica, tenendo conto, in particolare, della ubicazione
dell'area contaminata in funzione dell'effettivo scenario di
esposizione e di rischio e delle aree limitrofe;
d) i criteri di intervento per la messa in sicurezza e bonifica;
e) criteri, modalita' e termini dello svolgimento
dell'istruttoria.
Art. 2
Definizioni
1. Ai fini del decreto si applicano le definizioni di cui
all'articolo 240 del decreto legislativo n. 152 del 2006 e successive
modificazioni. In particolare, si intende per:
a) misure di prevenzione: gli interventi di cui all'articolo 240,
comma 1, lettera i) del decreto legislativo n. 152 del 2006 e
successive modificazioni;
b) messa in sicurezza d'emergenza: gli interventi di cui
all'articolo 240, comma 1, lettera m) del decreto legislativo n. 152
del 2006 e successive modificazioni;
c) bonifica: l'insieme degli interventi di cui all'articolo 240,
comma 1, lettera p) del decreto legislativo n. 152 del 2006 e
successive modificazioni;
2. Per le finalita' del decreto si intende inoltre per:
a) rete di distribuzione carburanti: insieme degli impianti di
distribuzione carburanti per uso autotrazione in commercio;
b) punto vendita carburanti: la porzione di territorio di
limitata estensione, non superiore a 5000 m², interessata dal sedime
o dalle pertinenze di un impianto di distribuzione carburanti, intesa
nelle diverse matrici ambientali (suolo, sottosuolo ed acque
sotterranee) e comprensiva delle eventuali strutture edilizie e
impiantistiche presenti, anche destinate alla commercializzazione di
altri prodotti e agli interventi di ordinaria e minuta manutenzione e
riparazione dei veicoli a motore, assentiti nel rispetto delle
disposizioni vigenti.
Art. 3
Criteri generali per la caratterizzazione,
analisi di rischio, messa in sicurezza e bonifica
1. In presenza di una situazione di inquinamento possibile o in
atto, devono essere individuate e attuate le misure di prevenzione, e
gli speciali interventi di prevenzione consistenti in misure di messa
in sicurezza d'emergenza, necessari per prevenire, impedire ed
eliminare la diffusione di sostanze inquinanti al suolo e alle acque
sotterranee non contaminati. Tali misure possono consistere nella
rimozione di fonti inquinanti primarie e secondarie.
2. Al fine di tenere conto delle ridotte dimensioni delle aree di
sedime e di pertinenza dei punti vendita carburanti, i criteri di cui
all'allegato 2, Titolo V, Parte IV del decreto legislativo n. 152 del
2006 e successive modificazioni, si applicano con le seguenti
modalita':
a) se il modello concettuale del sito evidenzia la possibilita'
di contaminazione diretta o indiretta della falda e le dimensioni del
sito lo consentono, devono essere realizzate almeno tre perforazioni
da attrezzare a piezometri;
b) a integrazione delle indagini dirette possono essere
realizzati altri tipi di indagine, quali, ad esempio, i rilievi
geofisici e soil-gas survey, al fine di ottenere una ricostruzione
piu' completa del quadro ambientale e una determinazione accurata dei
parametri sito-specifici da utilizzare per l'applicazione
dell'analisi di rischio secondo i criteri di cui al successivo comma
3;
c) per i parametri da ricercare in fase di caratterizzazione il
riferimento e' all'Allegato 1 al presente decreto, che ne costituisce
parte integrante.
3. L'analisi di rischio e' effettuata secondo criteri semplificati
di cui all'Allegato 2 al presente decreto, che ne costituisce parte
integrante, tenendo conto, in particolare, delle dimensioni
dell'area, della tipologia, delle caratteristiche e dell'estensione
della contaminazione, e della eventuale presenza di bersagli fuori
sito (off-site).
4. Fermo l'obbligo di garantire comunque un elevato livello di
sicurezza, la selezione delle tecnologie applicabili tiene conto, per
quanto possibile, anche di eventuali vincoli tecnici alla
realizzazione degli interventi, quali a titolo di esempio, stabilita'
strutturale, presenza di linee interrate e sottoservizi, viabilita'
pubblica.
Art. 4
Modalita', criteri e termini degli interventi
1. Il superamento o il pericolo di superamento, anche per un solo
parametro, dei valori delle Concentrazioni Soglia di Contaminazione
(CSC) di cui alle Tabelle 1 e 2 dell'Allegato 5 alla Parte IV del
decreto legislativo n. 152 del 2006 e successive modificazioni o dei
valori di fondo, deve essere comunicato dal soggetto responsabile,
dal proprietario o dal gestore del sito a comune, provincia e regione
territorialmente competente, con l'indicazione delle misure di
prevenzione o messa in sicurezza d'emergenza adottate ai sensi degli
articoli 242 e 245 del decreto legislativo n. 152 del 2006 e
successive modificazioni.
2. Se gli interventi di prevenzione e di messa in sicurezza
d'emergenza effettuati riportano i valori di contaminazione del sito
al di sotto della concentrazione soglia di contaminazione (CSC), la
comunicazione di cui al comma 1 e' aggiornata entro sessanta giorni,
con una relazione tecnica che descrive gli interventi effettuati ed
e' corredata da autocertificazione di avvenuto ripristino della
situazione antecedente il superamento, salvi i controlli e le
verifiche da parte della Provincia e l'ARPA territorialmente
competente, entro i successivi sessanta giorni; tale comunicazione
conclude il procedimento.
3. Al di fuori dei casi di cui al comma 2, oltre agli interventi di
prevenzione o messa in sicurezza d'emergenza, devono essere
effettuati, in alternativa, i seguenti interventi:
a) bonifica con riduzione dei valori di contaminazione ai livelli
di concentrazione soglia di contaminazione (CSC), senza effettuare
l'analisi di rischio;
b) messa in sicurezza o bonifica con valori di contaminazione del
sito ai livelli di Concentrazione soglia di rischio (CSR) individuati
all'esito dell'analisi di rischio condotta sulla base dei criteri di
cui all'Allegato 2.
4. In entrambi i casi di cui al comma 3, deve essere presentato
alle Autorita' competenti un unico progetto di messa in sicurezza o
bonifica con la descrizione della situazione di contaminazione
riscontrata a seguito delle attivita' di caratterizzazione eseguite e
l'individuazione degli eventuali interventi di prevenzione o messa in
sicurezza d'emergenza adottati o in fase di esecuzione per assicurare
la tutela della salute e dell'ambiente, la descrizione degli
interventi di messa in sicurezza o bonifica da eseguire sulla base
dei risultati della caratterizzazione per riportare la contaminazione
ai valori di Concentrazione soglia di contaminazione (CSC) o di
Concentrazione soglia di rischio (CSR) e, in tale ultimo caso,
l'elaborato di analisi di rischio.
5. Il progetto di messa in sicurezza o bonifica e' approvato dalle
autorita' competenti, entro 60 giorni dall'avvio del procedimento.
Art. 5
Disposizioni finali
1. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente decreto
si applicano le disposizioni della Parte IV, Titolo V, del decreto
legislativo n. 152 del 2006 e successive modificazioni.
2. Il regime speciale disciplinato dal presente decreto si applica
anche:
a) alle istruttorie avviate ma non concluse alla data di entrata
in vigore del decreto medesimo;
b) alla dismissione di punti vendita di carburanti;
c) ai punti vendita carburanti con area di sedime inferiore ai
1.000 metri quadrati.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Roma, 12 febbraio 2015
Il Ministro: Galletti
Visto, il Guardasigilli: Orlando
Registrato alla Corte dei conti il 16 marzo 2015
Ufficio controllo atti Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
e del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare, registro n. 1, foglio n. 1101
Allegato 1
Articolo 3, comma 2, lettera c)
SHORT-LIST DEI PARAMETRI DA RICERCARE
NELLE AREE INTERESSATE DA ATTIVITA' DI DISTRIBUZIONE CARBURANTI
Nelle tabelle seguenti si riporta un elenco, indicativo e non
esaustivo, dei contaminanti generalmente riscontrabili nei casi di
contaminazione del suolo e della falda di aree della rete
distribuzione carburanti. Tale elenco puo' essere eventualmente
ampliato, a giudizio degli Enti di Controllo, in considerazione delle
attivita' effettivamente svolte nell'area di interesse e della
presenza di fenomeni di contaminazione indotta (ad es: mobilizzazione
di metalli pesanti in condizioni riducenti).
Tabella 1. Lista delle sostanze da ricercare per le sorgenti suolo
superficiale e suolo profondo
=====================================================================
| CONTAMINANTE | DA RICERCARE |
+=============================+=====================================+
| | Sempre Speciazione MADEP solo su |
| |campione maggiormente rappresentativo|
| | che presenta superamento delle CSC |
| | per Idrocarburi C < 12 e C > 12, in |
| Idrocarburi C < 12 | considerazione delle sorgenti |
|Idrocarburi C > 12 (C12-C40) | individuate. |
+-----------------------------+-------------------------------------+
| Benzene | Sempre |
+-----------------------------+-------------------------------------+
| Toluene | Sempre |
+-----------------------------+-------------------------------------+
| Etilbenzene | Sempre |
+-----------------------------+-------------------------------------+
| Stirene | Sempre |
+-----------------------------+-------------------------------------+
| Xilene | Sempre |
+-----------------------------+-------------------------------------+
| | Nel caso di presenza di sversamenti |
| | da serbatoi con olii pesanti con |
| IPA indicati all'Allegato 5 |modalita' da concordare con l'Ente di|
| del d.lgs. 152/06 | Controllo. |
+-----------------------------+-------------------------------------+
| MTBE | Sempre (limite proposto da ISS)* |
+-----------------------------+-------------------------------------+
| |Qualora non sia documentabile che nel|
| | sito non sono state utilizzate |
| ETBE | benzine contenenti tale additivo. |
+-----------------------------+-------------------------------------+
| | Nel caso che il punto vendita sia |
| Piombo | attivo da prima del 2002 |
+-----------------------------+-------------------------------------+
| | Nel caso che il punto vendita sia |
| | attivo da prima del 2002 (limite |
| Piombo tetraetile | proposto da ISS)** |
+-----------------------------+-------------------------------------+
* Il limite proposto da ISS per MTBE ed ETBE nei suoli verde
pubblico e residenziali e' 10 mg/kg ss e per i suoli industriali e'
250 mg/kg ss (Parere del 2001 n. 57058 IA/12).
** Il limite proposto da ISS per Piombo tetraetile nei suoli
verde pubblico e residenziali e' 0.01 mg/kg ss e nei suoli
industriali e' 0.068 mg/kg ss (Parere del 17/12/2002 n. 49759 IA.12).
Tabella 2. Lista delle sostanze da ricercare per le acque sotterranee
===================================================================
| CONTAMINANTE | DA RICERCARE |
+===========================+=====================================+
| | Sempre Speciazione MADEP solo su |
| |campione maggiormente rappresentativo|
| | che presenta superamento delle CSC |
| |per Idrocarburi Totali espressi come |
|Idrocarburi Totali espressi| n-esano, in considerazione delle |
| come n-esano | sorgenti individuate. |
+---------------------------+-------------------------------------+
| Benzene | Sempre |
+---------------------------+-------------------------------------+
| Toluene | Sempre |
+---------------------------+-------------------------------------+
| Etilbenzene | Sempre |
+---------------------------+-------------------------------------+
| Stirene | Sempre |
+---------------------------+-------------------------------------+
| Xilene | Sempre |
+---------------------------+-------------------------------------+
| | Nel caso di presenza di sversamenti |
| | da serbatoi con olii pesanti con |
|IPA indicati all'Allegato 5|modalita' da concordare con l'Ente di|
| del d.lgs. 152/06 | Controllo. |
+---------------------------+-------------------------------------+
| MTBE | Sempre (limite proposto da ISS)* |
+---------------------------+-------------------------------------+
| |Qualora non sia documentabile che nel|
| | sito non sono state utilizzate |
| ETBE | benzine contenenti tale additivo. |
+---------------------------+-------------------------------------+
| | Nel caso che il punto vendita sia |
| | attivo da prima del 2002 (limite |
| Piombo tetraetile | proposto da ISS)** |
+---------------------------+-------------------------------------+
* Il limite proposto da ISS per MTBE ed ETBE nelle acque di falda
e' 40 µg/l (Parere del 12/09/2006 n. 45848).
** Il limite proposto da ISS per Piombo tetraetile nelle acque e'
di 0.1 µg/l (Parere del 17/12/2002 n. 49759 IA.12).
Nel caso in cui la ricostruzione delle attivita' svolte sul sito
evidenziasse la presenza attuale e/o pregressa di attivita' di
piccola manutenzione meccanica o assimilabili dovranno essere
ricercati, nei suoli e nelle acque sotterranee, anche i seguenti
composti: Cloruro di vinile; 1,2-DCA (1,2 - Dicloroetano); TCE
(Tricloroetilene); 1,2-DCE (1,2-Dicloroetilene).
Allegato 2
Articolo 3, comma 3
CRITERI SEMPLIFICATI
PER L'APPLICAZIONE DELL'ANALISI DI RISCHIO ALLA RETE CARBURANTI
1. Definizione della sorgente di contaminazione
L'analisi di rischio si applica esclusivamente alle matrici
ambientali interessate dalla contaminazione, escluse, quindi, le
fonti primarie di contaminazione.
Le fonti primarie di contaminazione (ad es: prodotto libero,
tubazioni danneggiate, serbatoi forati, ecc.) devono essere rimosse o
messe in sicurezza in modo da evitare ulteriore propagazione della
contaminazione. Nelle more del completamento dei necessari interventi
di rimozione del surnatante gia' presente in falda, come sorgente
primaria di contaminazione, saranno portate avanti le procedure
amministrative relative all'analisi di rischio, allo scopo di
garantire che l'effettiva bonifica del sito avvenga in tempi brevi.
La procedura per la delimitazione della contaminazione nel suolo
all'interno di un punto vendita di carburanti, puo' essere cosi'
riassunta:
- Suddivisione in poligoni di influenza dell'area oggetto
d'indagine secondo il campionamento ragionato (poligoni di Thiessen)
o sistematico (griglia regolare);
- Determinazione della continuita' spaziale dei poligoni
d'influenza: al fine di delimitare la sorgente, si considera
l'insieme dei soli poligoni per cui e' stato riscontrato un
superamento delle CSC per almeno un contaminante e che hanno
continuita' spaziale.
- Individuazione della geometria della sorgente di
contaminazione.
La geometria della contaminazione, che puo' avere dimensioni
inferiori all'area complessiva del punto vendita e a 50 m × 50 m, va
individuata distintamente per ciascuno dei comparti ambientali
coinvolti (suolo superficiale, suolo profondo, falda).
Per il calcolo delle CSR, la delimitazione delle sorgenti, deve
essere effettuata all'interno del sedime di pertinenza, salvo quanto
previsto in appresso.
Qualora il proponente ritenga di poter delimitare con maggior
precisione la contaminazione, in accordo con il preposto Ente di
Controllo, si puo' procedere ad un'ulteriore caratterizzazione di
dettaglio, soprattutto nelle aree, anche esterne, adiacenti ai
serbatoi e in corrispondenza di linee interrate, zone di carico e
scarico ed eventualmente delle centraline elettriche.
Si osserva che, ai fini di una corretta caratterizzazione del
sito e dell'elaborazione dell'analisi di rischio, sarebbe sempre
opportuno, qualora tecnicamente possibile, rimuovere i serbatoi
forati e prelevare campioni di terreno immediatamente al di sotto
degli stessi: la sussistenza di impedimenti tecnici (ad es: pericoli
di staticita' per le strutture) e/o operativi dovra' essere
opportunamente documentata dal proponente.
A giudizio dell'Ente di Controllo, sulla base delle
caratteristiche del sito, potranno essere prelevati anche campioni di
suolo/sottosuolo al di fuori del perimetro del PV, qualora si abbia
il fondato sospetto che la contaminazione ascrivibile al PV possa
aver interessato le aree esterne (ad es: a seguito della presenza di
surnatante, per sversamenti da serbatoi posti al confine dell'area di
proprieta' con superamenti delle CSC in sondaggi posti al limite del
sito).
Inoltre, per quel che concerne la definizione della geometria
della sorgente e degli inquinanti indicatori per le acque
sotterranee, dovranno essere considerati i dati provenienti dalle
campagne di monitoraggio effettuate piu' di recente, ossia
indicativamente nei due anni precedenti a quello di applicazione
della procedura di analisi di rischio, se disponibili. La scelta dei
dati relativi alle campagne di monitoraggio, da utilizzare come
riferimento, dovra' comunque essere effettuata in accordo con gli
Enti di Controllo.
Particolare attenzione dovra' essere posta, in fase di
caratterizzazione del sito, ad intercettare tutte le falde
potenzialmente interessate dalla contaminazione (acquiferi
multistrato) se vi sono indicazioni di contaminazione, ascrivibile al
punto vendita della/e falde profonde ricavate sulla base dei dati
disponibili relativi a pozzi esistenti nell'immediato intorno
dell'area del punto vendita.
2. Individuazione dei percorsi di esposizione
2.1. Valutazione della lisciviazione dal suolo alle acque sotterranee
Nel caso di siti di piccole dimensioni molto spesso accade che la
contaminazione nel suolo coincida con l'intera sedime di pertinenza
determinando da un lato valori elevati di concentrazione attesi nelle
acque di falda al punto di conformita' e dall'altro valori
conservativi di CSR nel suolo a protezione della risorsa idrica
sotterranea.
Pertanto il proponente, ai fini del calcolo del rischio e/o degli
obiettivi di bonifica sito-specifici, potra' concordare con gli Enti
di Controllo di non attivare il percorso "lisciviazione dal suolo e
migrazione al punto di conformita'" assumendo l'obbligo di rispetto
al punto di conformita' delle CSC o dei valori di fondo approvati
dagli Enti di Controllo medesimi. In tal caso, dovranno comunque
essere previste campagne di monitoraggio dell'acqua di falda al punto
di conformita', a valle della attivita' di bonifica, per un periodo
adeguato, sulla base delle indicazioni degli Enti di Controllo. Per
il calcolo del rischio e degli obiettivi di bonifica sito-specifici
relativi al suolo dovranno essere considerati tutti gli altri
percorsi di esposizione attivi.
Il monitoraggio dell'acqua di falda dovra' essere condotto sia in
corrispondenza del punto di conformita' individuato, e nel caso in
cui risulti necessario anche in altri punti di prelievo reale ubicati
all'esterno della sorgente di contaminazione lungo la direzione di
deflusso della falda ed accessibili agli Enti di Controllo. Presso
tali punti di prelievo sara' effettuato il riscontro della
conformita' delle acque sotterranee sia in fase di bonifica e di
collaudo, sia in ulteriori campagne di monitoraggio stabilite
dall'Ente di Controllo.
2.2. Valutazione del percorso di migrazione al punto di conformita'
per la falda
Per le motivazioni gia' espresse al punto 2.1, il percorso di
migrazione diretta da falda al punto di conformita', ai fini del
calcolo del rischio e degli obiettivi di bonifica sito specifici da
raggiungere nelle aree interne al sito, puo' essere sostituito dalla
verifica diretta presso il punto di conformita' delle CSC o dei
valori di fondo approvati dagli Enti di Controllo. Per il calcolo del
rischio e degli obiettivi di bonifica sito-specifici relativi alla
falda nelle aree a monte del punto di conformita' dovranno essere
considerati tutti gli altri percorsi di esposizione attivi.
2.3. Valutazione del percorso di inalazione di vapori indoor e
outdoor
Le equazioni per il calcolo dei fattori di volatilizzazione, in
ambienti aperti (outdoor) e chiusi (indoor) rappresentano la
capacita' attuale di descrizione matematica dei fenomeni nell'ambito
di applicazione di un Livello 2 di analisi di rischio. Laddove
l'applicazione di tali equazioni determini un valore di rischio non
accettabile per la via di esposizione inalazione di vapori outdoor
e/o indoor, potranno essere eventualmente previste campagne di
indagini (misure di soil-gas) allo scopo di verificare i risultati
ottenuti mediante l'applicazione del modello di analisi di rischio.
Nel caso dei punti vendita della rete carburante, le valutazioni
dirette della qualita' dell'aria indoor e outdoor, al fine di
verificare l'effettivo rischio per i recettori presenti nel sito e/o
nel suo intorno, risultano particolarmente complesse e difficoltose
in quanto per ottenere risultati attendibili sarebbero necessari
tempi e risorse non adeguate alla scala di questa tipologia di siti.
Si definisce pertanto in questi casi una procedura semplificata e
facilmente validabile basata sul prelievo e l'analisi di gas
interstiziale del sottosuolo in accordo con gli Enti di Controllo.
Il set minimo di punti di campionamento dovra' prevedere di norma
almeno 3 punti di prelievo gas alla profondita' indicativa di 1 m da
piano campagna sulla verticale della sorgente considerata
(applicabile quindi solo per suolo profondo e falda). L'ubicazione
planimetrica dei punti dovra' essere stabilita in accordo con gli
Enti di controllo.
I dati di soil-gas potranno quindi essere utilizzati per il
calcolo del rischio in modalita' diretta o per il calcolo delle CSR.
3. Determinazione dei parametri sito-specifici
L'elenco dei parametri sito-specifici da determinare nel caso di
analisi di rischio applicata ai PV carburanti e' riportato in Tabella
1.
Tabella 1: Parametri sito-specifici da determinare mediante
verifiche/indagini dirette
[color=red] Parte di provvedimento in formato grafico (vedi allegato[/color]
4. Individuazione dei bersagli
Nella predisposizione degli scenari di esposizione, per la
specifica realta' del PV, e' opportuno tenere in considerazione che
le situazioni tipiche di contaminazione riguardano il suolo profondo
se sono correlabili a perdite dai serbatoi di stoccaggio e/o linee
interrate mentre possono riguardare il suolo superficiale se sono
dovute ad eventi legati alla movimentazione di prodotto in assenza di
pavimentazione in buono stato di conservazione (ad esempio scarico
autobotti o rifornimento di autoveicoli) o per perdite da tubazioni
fuori terra.
La tipologia del recettore on-site per i punti vendita in
esercizio deve essere selezionata sulla base e dell'effettivo
scenario di esposizione.
Per i PV in dismissione si fa riferimento allo scenario futuro
previsto per il sito dagli strumenti urbanistici.
All'atto della dismissione dovra' essere valutata la necessita'
di aggiornare il modello concettuale del sito (sorgenti, percorsi,
bersagli) e quindi di rielaborare un'analisi di rischio che tenga
conto del mutato scenario.
Tabella 2: Rappresentazione schematica dei potenziali percorsi di
esposizione e bersagli nel caso di punti vendita carburante
[color=red] Parte di provvedimento in formato grafico (vedi allegato[/color]
Per la matrice "suolo superficiale" il percorso di ingestione,
contatto dermico e inalazione di polveri e' escluso in caso di
presenza di pavimentazione che presenti caratteristiche tecniche tali
da garantire nel tempo l'interruzione dei percorsi suddetti. Il
percorso di inalazione di vapori indoor, dovra' essere attivato per
gli edifici presenti entro 10 m dalla sorgente di contaminazione
(ASTM E2006, 2008). Valutazioni relative a scenari di esposizione
specifici potranno essere condotte di concerto con gli Enti di
Controllo.
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