Vorrei un aiuto da chi conosce la materia gentilmente.
1. HO una licenza di tipo B in prov di novara,per lavorare itinerante devo per forza portarmi dietro l'originale o posso usare una copia?Cosa rischio?
2. Se sulla stessa licenza faccio una società con un mio amico che ha un mezzo suo,possiamo andare contemporaneamente in due mercati diversi a lavorare, e quindi uno dei due avrà per forza solo una fotocopia della licenza?
Grazie per l'aiuto.
La D.G.R. n.° 32- 2642 del 2/4/2001 del Piemonte, al punto 2 del Titolo II rubricato "Disposizioni Generali", recita: "Durante l’esercizio dell’attività di commercio su area pubblica, anche occasionale, l’esercente deve essere munito dell’originale dell’autorizzazione. Non è consentito esercitare l’attività sulla base della copia fotostatica del titolo".
Pertanto ritengo che, sia in caso di ditte individuali che di società, non sia mai ammesso esercitere con una copia fotostatica del titolo in proprio possesso.
Ma perché non richiedi un'altra autorizzazione sempre di tipologia b) al tuo Comune ovvero a quello in cui vorresti dare corso all'attività?
Se non vado errato, sulla scorta di pareri rilasciati dalla Regione Piemonte, è possibile avere più di una autorizzazione della predetta tipologia.
Ovviamente, questa è solo la mia opinione che, comunque, per tua maggiore sicurezza, dovrebbe essere avvalorata o smentita dai moderatori del sito.
Vorrei un aiuto da chi conosce la materia gentilmente.
1. HO una licenza di tipo B in prov di novara,per lavorare itinerante devo per forza portarmi dietro l'originale o posso usare una copia?Cosa rischio?
2. Se sulla stessa licenza faccio una società con un mio amico che ha un mezzo suo,possiamo andare contemporaneamente in due mercati diversi a lavorare, e quindi uno dei due avrà per forza solo una fotocopia della licenza?
Grazie per l'aiuto.
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A mio avviso NON VI SONO OSTACOLI e puoi esercitare contemporaneamente portando con te la "COPIA ELETTRONICA" (copia su pen drive o cd) che costituisce un originale della licenza su altro supporto.
Per sicurezza porta anche una fotocopia.
La normativa regionale del 2001 della Regione Piemonte deve ritenersi a mio avviso superata dal Dlgs 59/2010 e comunque non avrebbe effetto al di fuori del territorio regionale.
PER SICUREZZA puoi costituire due distinti soggetti (ditta individuale e società) ... ma ovviamente devi valutare costi e possibilità.
Grazie a entrambi e a questo punto se il dott. Chiarelli ha ragione,mi rivolgerò alle attività produttive qui per vedere se sanno questa cosa,perchè ho la sensazione che si basano solo sulla legge regionale.
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