Una ditta chiede la modifica dell'autorizzazione emissioni in atmosfera e la modifica dell'autorizzazione agli scarichi.
Il motivo è la variazione della ragione sociale, quindi una modifica non sostanziale.
Le autorizzazioni erano distinte in forza della previgente disciplina.
Secondo voi devono richiedere l'A.U.A.?
Una ditta chiede la modifica dell'autorizzazione emissioni in atmosfera e la modifica dell'autorizzazione agli scarichi.
Il motivo è la variazione della ragione sociale, quindi una modifica non sostanziale.
Le autorizzazioni erano distinte in forza della previgente disciplina.
Secondo voi devono richiedere l'A.U.A.?
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Decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n. 59
Art. 2
f) modifica: ogni variazione al progetto, già autorizzato, realizzato o in fase di realizzazione o dell'impianto, che possa produrre effetti sull'ambiente;
g) modifica sostanziale di un impianto: ogni modifica considerata sostanziale ai sensi delle normative di settore che disciplinano gli atti di comunicazione, notifica e autorizzazione in materia ambientale compresi nell'autorizzazione unica ambientale in quanto possa produrre effetti negativi e significativi sull'ambiente.
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Le variazioni SOGGETTIVE non sono modifiche e quindi non sono soggette ad alcun adempimento (anche perchè la variazione sarà registrata in CCIAA e l'Ente ha possibilità di acquisire autonomamente tali informazioni).
OVVIAMENTE suggerisco di far presentare al SUAP una comunicazione da inviare a tutti gli enti coinvolti senza alcun aggiornamento del titolo autorizzativo.