Data: 2015-03-23 11:29:06

Attività sociali in ambito agrituristico

Buongiorno, ho il seguente quesito da porvi. Il titolare di un Agriturismo ci ha comunicato che avrebbe intenzione di avviare le “attività sociali e di servizio per le comunità locali” (quindi in ambito agrituristico) di cui all’art. 10 bis del D.P.G.R. n. 46/r/2004 e nello specifico quelle di cui al comma 1, lett. b), c) e d).

Poiché nel medesimo 2° Comma è previsto che tali attività siano svolte nel rispetto della L.R. n. 41/2005 e di conseguenza anche del relativo regolamento di attuazione, D.P.G.R. n. 15/r/2008, riteniamo di adottare la seguente procedura:

il titolare dell’agriturismo dovrà presentare contestualmente al Suap:
1.      la SCIA Agrituristica di Variazione ai sensi della L.R. n. 30/2003 e del D.P.G.R. n. 46/r/2004;
2.      la Comunicazione o autorizzazione prevista dalla L.R. n. 41/2005 e D.P.G.R. n. 15/r/2008.

In tal caso il Suap avrà la competenza solo per la parte relativa alla SCIA Agrituristica, mentre per tutte le verifiche che ne discendono dalla Comunicazione o per il rilascio dell’Autorizzazione la competenza è esclusivamente dell’Ufficio Servizi Sociali del Comune? E’ corretta questa interpretazione?

Inoltre qualora le attività rientrino nella procedura autorizzativa (art. 21, comma 1, L.R. n. 41/2005) la Scia Agrituristica potrà essere presentata solo dopo aver ottenuto l’Autorizzazione (ovviamente tale titolo abilitativo si intende rilasciato dall’Ufficio Servizi Sociali del Comune) oppure gli effetti della SCIA decorreranno dalla data di ottenimento dell’Autorizzazione?

Si ringrazia anticipatamente.

riferimento id:25554

Data: 2015-03-23 18:25:56

Re:Attività sociali in ambito agrituristico

[b]9 aprile 2015 - FORMAZIONE - Agriturismo, fattorie didattiche e attività sociali[/b]

Seminario di approfondimento specialistico
[color=red][b]Firenze, 9 aprile 2015[/b][/color]
Ore 9.45-13.30

[b]Agriturismo, fattorie didattiche e attività sociali e di servizio
Lo stato attuale della LR 30/2003 e del regolamento 46R/2004
Disciplina della vendita diretta da parte dell'imprenditore agricolo[/b]

Argomenti trattati:
[i]
- Evoluzione della normativa regionale sull’agriturismo alla luce del DPGR n. 74R/2014 e LR n. 4/2014

- Disciplina della Fattoria Didattica, requisiti professionali e disciplina transitoria

- Disciplina delle nuove attività agrituristiche sociali e di servizio ed attività complementari (piscina)

- Limiti della somministrazione agrituristica, concetto di UTE e altri aspetti procedurali

- Nuove modalità di redazione della SCIA agrituristica e LR n. 7/2015 sulla semplificazione procedurale in agricoltura

- Accessibilità ai fabbricati, adeguamenti e controlli

- Imprenditore agricolo, casistiche della vendita diretta e somministrazione non assistita

- attività agricole connesse e concetto della prevalenza

- risposte a quesiti[/i]

[b]http://www.omniavis.it/web/forum/index.php?topic=25483.0[/b]

[img width=212 height=300]http://www.omniavis.com/images/Icone301/2015_10_OV-formazione-Master.jpg[/img]

riferimento id:25554

Data: 2015-03-23 19:10:44

Re:Attività sociali in ambito agrituristico

Non concordo con l'interpretazione che fornisci.

E' vero che la regione si è preoccupata di specificare che le attività sociali e di servizio siano svolte nel rispetto delle specifiche normative di settore ma questo non può voler dire che occorrano anche 2 diversi titoli abilitativi.
Il titolo abilitativo è la SCIA agrituristica, aggiungere anche l'altra abilitazione significherebbe snaturare le attività agrituristiche. In un certo senso, sarebbe stato inutile prevedere questa possbilità: se occorresse tutto quello che occorrerebbe in condizioni normali, allora resta una normale attività assistenziale esercitata, tutt'al più, in modo congiunto con quella agricola (si poteva fare anche prima del DPGR n. 74R/2014).
Una lettura logica e ragionevole della norma sottende un unico titolo agrituristico, la possibilità di usare fabbricati rurali e [u]l'applicazione dei requisiti strutturali e funzionali previsti dalle normative specifiche[/u]

C'è poi da notare che le attività assistenziali sottoposte ad autorizzaizone sono tutte residenziali o semiresidenziali. Ritengo che le attività agrituristiche siano compatibili con quelle esercitate con "comunicazione".

Da notare, infine, che per quete attività è derogata la condizione di impiego di personale "agricolo": [i]art. 10-bis, comma 3. Per l'esercizio delle attività di cui al comma 1, l'imprenditore può avvalersi della collaborazione di esperti esterni.[/i]

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