Data: 2015-03-23 09:32:49

spuntista non regolare dopo il 10 aprile 2015

Il 25 marzo c.a. abbiamo una fiera a cadenza annuale. Gli spuntisti li verificherò dopo il 10 aprile 2015. Per quelli che risultano non regolari sotto il profilo contributivo come mi devo comportare? Alla luce della nota  della Regione Toscana inviata a tutti gli uffici Suap se l'esito è negativo dopo il 10 aprile , dovrei applicare il comma 3 dell'articolo 104 della legge regionale 28/2005 che prevede la sanzione? Altrimenti cosa dovrei fare ?
Grazie mille!!

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Data: 2015-03-23 16:12:04

Re:spuntista non regolare dopo il 10 aprile 2015

L’applicabilità della sanzione ex art. 104, comma 3 è molto incerta.

Se fosse applicabile il comma 6 dell’art. 40-bis allora sarebbe applicabile la sanzione:
comma6: [i]Le imprese abilitate all’esercizio di attività di commercio su aree pubbliche in forma itinerante sono tenute, nell’esercizio di detta attività, a disporre del documento unico di regolarità contributiva (DURC) o della documentazione sostitutiva di cui all'articolo 40 ter, da esibire a richiesta agli organi di controllo. Tale obbligo deve essere assicurato anche dagli operatori spuntisti in mercati e fiere della Regione.[/i]

Secondo la logica della disposizione appena citata se l’operatore non ha il DURC appresso è sanzionato come da art. 104, comma 3. L’operatore viola un obbligo amministrativo regionale e viene punito con la relativa sanzione regionale.
Dal 1 gennaio 2012, però, l’acquisizione del DURC può essere fatta solo fra amministrazioni, l’operatore non deve presentare al comune il DURC ma solo gli elementi utili al controllo. Infatti è stato aggiunto il comma 6-bis con relative ipotesi di intervento comunale di cui al successivo art. 40-quinquies.

Quindi, alla luce di quanto affermato è possibile ricavare nella legge regionale una disposizione sanzionatoria applicabile direttamente all’ipotesi di irregolarità contributiva? A parere mio no. Primo perché la formulazione è troppo vaga e poi perché la previdenza sociale è una materia appartenete alla competenza esclusiva dello Stato. Saranno gli enti competenti a sanzionare l'irregolarità secondo la normativa statale di riferimento.

Rammenta la limitatezza del presupposto di cui all’art. 28, comma 2-bis del d.lgs. n. 114/1998 (decreto Bersani 1):
[i]Le  regioni,  nell'esercizio  della  potestà  normativa in materia di disciplina delle attività economiche, possono stabilire che l'autorizzazione all'esercizio dell'attività (...) sia soggetta alla presentazione da parte del richiedente del documento unico di regolarità  contributiva  (DURC), di cui all'articolo 1, comma 1176, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.[/i]


Vedi anche qua:
http://www.omniavis.it/web/forum/index.php?topic=25191.0

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