Data: 2015-03-23 08:12:25

pubblico intrattenimento in PE

Buongiorno,

un nostro cliente che ha un PE- ristorante, vorrebbe fare tutti sabati sera, musica dal vivo fino mezzanotte. Ha già la valutazione d'impatto acustico, non farà pagare il biglietto e comunque si tratta di avvenimenti di piccolo spessore ( non si supereano le 100 persone).

Può fare una scia unica segnalando che tutti i sabati fa questi intrattenimenti oppure può non fare niente ( mi sembra di aver letto un pò di tempo fa che per queste tipologie è stato assolto tutte le comunicazioni...Sbaglio?!?)

Posso avere anche i riferimenti normativi?!?!

Grazie mille....

Giacomo

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Data: 2015-03-23 15:18:44

Re:pubblico intrattenimento in PE

Codeste attività di spettacolo/trattenimento sono libere dal 2012 e nonhanno bisogno di procedure abilitative.
Il DL 5/2012 ha abrogato il comma 2 dell'art. 124 del Regolamento al TULPS (RD n. 635/1940)

L'art. 124 dispone
[i]E' richiesta la licenza dell'autorità di pubblica sicurezza, a termine dell' art. 69 della legge, per i piccoli trattenimenti che si danno al pubblico, anche temporaneamente, in baracche o in locali provvisori, o all'aperto, da commedianti, burattinai, tenitori di giostre, di caroselli, di altalene, bersagli e simili.[/i]

ABROGATO:[i] Sono soggetti alla stessa licenza gli spettacoli di qualsiasi specie che si danno nei pubblici esercizi contemplati dall'art. 86 della legge[/i]

Quindi, con tutte le accortezze del caso: assenza di biglietto e mantenimento della natura dei luoghi, gli spettacoli per intrattenimento sono liberi

[b]Seguono approfondimenti nella sezione abbonati[/b]
http://www.omniavis.it/web/forum/index.php?topic=24906.0

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Data: 2015-03-23 17:19:17

Re:pubblico intrattenimento in PE

e se invece lo volesse fare davantiu al suo locale, senza pedana e con autorizzazione di suolo pubblico già pagata e concessa?!?!

Grazie mille...

Giacomo

riferimento id:25542

Data: 2015-03-23 18:17:36

Re:pubblico intrattenimento in PE

A parere mio non cambia niente. NEI PUBBLICI ESERCIZI significa anche nelle pertinenze degli stessi purché siano ancora soddisfatte le condizioni di cui sopra.

Magari la valutazione acustica non era stata fatta per l'esterno... attenzione e rammenta il dpr n. 227/2011 (art. 4 e relativo allegato)

riferimento id:25542

Data: 2015-03-31 07:41:52

Re:pubblico intrattenimento in PE

La risposta mi lascia alcuni dubbi. La ripetizione del trattenimento tutti i sabati sera esclude l'occasionalità e fa assumere invece all'attività le caratteristiche di imprenditorialità. Il ripetersi costante nel tempo dello spettacolo musicale può far ipotizzare una maggiore attrattiva per il pubblico con naturale ritorno economico e il conseguente venir meno della complementarietà di tale attività rispetto a quella di somministrazione di alimenti e bevande.
In merito allo spettacolo musicale all'aperto, il DL 5/2012 ha abrogato il comma 2 dell'art. 124 Reg. TULPS ma ha mantenuto il comma 1 che mantiene la necessità di licenza per piccoli trattenimenti che si danno al pubblico, anche temporaneamente in baracche o in locali provvisori o all'aperto... ecc       

riferimento id:25542

Data: 2015-03-31 16:45:34

Re:pubblico intrattenimento in PE

Rammenta che è stata abrogata la disposizione che prevedeva la licenza per gli spettacoli di "qualsiasi specie", quindi temporanei o meno.

Al di là delle interpretazioni letterali, se guardi lo spirito delle normative di cui al DL 138/2011, DL 201/2011; DL 1/2012 e DL 5/2012 puoi renderti conto che l'intenzione è quella di liberalizzare tutto ciò che non crea problemi di ordine pubblico, salute, compatibilità ambientale.
Ritornando alla fattispecie, se ogni sera il ristorante fa musica dal vivo durante la somminstrazione ha facoltà di farlo senza la "LICENZA DI PUBBLICA SICUREZZA" inventata nel 1931 in epoca fascista  Già è dura accettare la licenza ex art. 68/69 in senso lato (resta inteso che resterebbe sempre l'autorizzaizone sulla sicurezza ax art. 80 TULPS).

riferimento id:25542

Data: 2015-04-27 07:53:50

Re:pubblico intrattenimento in PE

Intervento del dott. Michele Pezzullo su
https://www.linkedin.com/grp/post/3899521-5996989498985062403

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