Data: 2015-03-22 18:38:04

installazione giochi in locali di pizza al taglio

é possibile installare giochi leciti (video giochi, biliardino ecc) in locale destinato a pizza al taglio dove i clienti si fermano per consumare. Leggendo l'articolo 3 del Decreto Ministeriale 27/07/2011, n. 2011/30011/Giochi/UD.del 2011 si elencano bar, ristoranti, stabilimenti balneari, albergo, edicole, altri esercizi commerciali autorizzate ai sensi del art 86 TULPS, quindi non dovrei rientrare, ma cercando in rete nel sito del SUAP di mantova trovo la seguente dicitura
[b]La SCIA è invece richiesta per installare apparecchi per il gioco in esercizi per il commercio al dettaglio e simili (edicola, tabacchi, distributore di benzina, negozio di abbigliamento, ecc.), in esercizi artigianali (pizzeria al taglio, gelateria, ecc.), phone center/internet point, circoli privati, locali di pubblico spettacolo, cinema/teatri, ecc.[/b], stessa cosa nel sito SUAP di Gambolò (PV), comuni non piemontesi, non trovo diciture simili in comuni situati in piemonte, ma solo riferimenti generici a esercizi commerciali. Cosa ne pensate?

riferimento id:25530

Data: 2015-03-22 19:22:40

Re:installazione giochi in locali di pizza al taglio

Nella sezione ABBONATI segnaliamo l'approfondimento monotematico:
[color=red][b]GIOCHI - normativa TULPS e giurisprudenza [/b][/color]
http://www.omniavis.it/web/forum/index.php?topic=25337.0

riferimento id:25530

Data: 2015-03-22 21:37:06

Re:installazione giochi in locali di pizza al taglio

E' possibile presentanto una SCIA ex art. 86 TULPS al SUAP e tenendo esposta la tabella dei giochi proibiti (la rilascia il SUAP).

Lo spirito del Decreto AAMS del 27/07/2011 è quello di consentire l'installazione in ogni luogo:
[i]Ogni altro esercizio commerciale [u]o pubblico[/u] diverso da quelli di cui sopra e i circoli privati, nonché [u]altre aree aperte al pubblico[/u], autorizzate ai sensi dell’articolo 86 del T.U.L.P.S., purchè ne sia delimitato con precisione il luogo di installazione degli apparecchi, ne sia garantita la sorvegliabilità e sia identificata la titolarità, ai fini della determinazione delle responsabilità, ai sensi della normativa vigente.[/i]

Nella definizione generica di esercizio pubblico ci rientra qualsiasi luogo privato aperto al pubblico, anche le attività artigianali di vicinato

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