Salve a tutti,
scrivo per avere dei chiarimenti su una questione che sembra stia diventando kafkiana!! XD
Mia sorella ha aperto 3 anni fa un centro estetico a Benevento, costituendo una DITTA INDIVIDUALE.
Lei non ha la qualifica da estetista ed ha assunto una dipendete che le fa da preposto tecnico e ha la qualifica per operare come estetista.
Trascorsi i tre anni, nel quale mia sorella ha lavorato a tempo pieno insieme alla dipendente, vorrebbe prendere la qualifica da estetista, seguendo un corso di 300 ore teorico + esame ([i]L.1/90 art. 3[/i]).
Alla Confartigianato di Benevento, le hanno detto che mia sorella non può chiedere la qualifica..perchè non è dipendente!
E ci è sembrato davvero assurdo, visto che una dei requisiti della [i]L.1/90 art. 3[/i] per il riconoscimento è:
[color=blue][i soggetti] abbiano svolto un periodo, non inferiore a tre anni, di attività lavorativa
qualificata, a tempo pieno, in qualità di dipendente [b]o collaboratore familiare[/b],
presso una impresa di estetista, seguita dai corsi regionali di formazione
teorica [di 300 ore][/color]
In una Ditta Individuale, il Collaboratore Familiare e il Titolare dovrebbe essere la stessa persona (ce n'è una sola!), giusto?
Non ci dovrebbero essere problemi..o davvero la burocrazia ci vuole mettere i bastoni tra le ruote? :(
Da sottolineare che, per un caso [b]identico[/b] in provincia di Avellino, non ci sono stati problemi....
Ringrazio anticipatamente chiunque riesca ad aiutarmi!
Hai toccato una questione che purtroppo può creare problemi interpretativi.
E’ chiaro che l’interpretazione deve essere quella basata su criteri sostanziali. Ciò che dà la professionalità è l’effettivo svolgimento di un’attività lavorativa qualificata e non l’inquadramento giuridico. Sarebbe ingiustificatamente discriminate se la stessa identica attività (tempi, modi e mansioni) fosse valida per colui che è dipendente e non lo fosse per colui che è socio o titolare.
Quindi, ciò che deve essere considerato sono i 3 anni di attività lavorativa qualificata a tempo pieno presso un’impresa di estetista
Oggi la normativa che riguarda le attività produttive deve essere lette secondo dei precisi criteri ermeneutici che derivano dal pacchetto normativo adottato a cavallo fra il 2010 e il 2012.
Vedi d.lgs. 59/2010, DL 138/2011, DL 201/2011, DL 1/2012, ecc.
In sintesi ogni disposizione recante divieti, restrizioni, oneri o condizioni all'esercizio / accesso delle attività è, in ogni caso, interpretata ed applicata in senso ragionevolmente proporzionato alle finalità di interesse pubblico generale, cioè al rapporto che vige fra la libertà di esercizio e limiti derivanti da possibili danni in ordine alla salute, l’ordine pubblico e altri aspetti di notevole valore sociale;
L'accesso e l'esercizio delle attività di servizi costituiscono espressione della libertà di iniziativa economica e non possono essere sottoposti a limitazioni non giustificate o discriminatorie.
Rammenta che tali principi sono cogenti per tutti i soggetti pubblici (comuni, provincie, regione) e inderogabili. Spesso succede che proprio le cose più importanti vengano ignorate perché non comprese.
Guarda l'esempio interpretativo di un comune trovato sul web:
http://www.comune.vigevano.pv.it/contenuti/minisito-commercio/file/acconciatori-ed-estetisti-tatuaggi-e-piercing/0000098531requisitiestetisti.pdf
[b]Approfondimenti nella sezione del forum riservata agli abbonati[/b]
La ringrazio davvero tanto per la veloce risposta e per l'allegato!
Spero ci sia d'aiuto!
Aggiornerò sullo sviluppo della nostra situazione, se può interessare.
Le anticipo che già il primo intoppo è trovare un corso di 300 ore in campania.. XD
Un saluto..e grazie ancora! ^-^