Distributore carburante ad uso privato da 9mc all'interno di cava estrattiva e destinato a rifornire i mezzi d'opera che circolano esclusivamente all'interno della cava.
Mi dicono che ai sensi dell'art. 91 della L.R. 6/2010 non è soggetto ad autorizzazione.
E al collaudo?
L.R. 02/02/2010, n. 6
Art. 91
Impianti di distribuzione ad uso privato.
[i]1. Per impianto di distribuzione carburanti per autotrazione ad uso privato si intendono tutte le attrezzature fisse o mobili composte da erogatore collegato a serbatoio interrato, oppure da contenitori-distributori fuori terra, completi di erogatore, di tipo omologato ai sensi della normativa vigente, ubicate in spazi all'interno di stabilimenti, [u]cantieri[/u], magazzini e simili, di proprietà o in uso esclusivo, destinate al rifornimento di automezzi, o [u]mezzi targati e non targati[/u], di proprietà o oggetto di contratto di leasing in uso al titolare dell'autorizzazione, [u]con esclusione delle attrezzature fisse o mobili destinate ai carburanti agevolati per [b]uso agricolo[/b][/u]. Per questa tipologia di impianti vige il divieto di cessione di carburanti a terzi, a titolo oneroso o gratuito.[/i]
Sul tema della prevenzione incendi ti rimando a questi due contributi, tratti direttamente dal portale dei VVF:
[url=http://www.vigilfuoco.it/sitiComandi/GestioneSiti/downloadFile.asp?s=1121&f=46142]http://www.vigilfuoco.it/sitiComandi/GestioneSiti/downloadFile.asp?s=1121&f=46142[/url]
[url=https://www.google.it/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0CCYQFjAB&url=http%3A%2F%2Fwww.vigilfuoco.it%2Finformazioni%2Fuffici_territorio%2FGestioneSiti%2FdownloadFile.asp%3Fs%3D85%26f%3D11432&ei=TD4MVYLxBYXTygOf8oLYBA&usg=AFQjCNEU9Qi9xjgL4C17pcQr5wDS75kaGg&sig2=_IirCbZXRPwtmbk9fnNRoQ]https://www.google.it/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0CCYQFjAB&url=http%3A%2F%2Fwww.vigilfuoco.it%2Finformazioni%2Fuffici_territorio%2FGestioneSiti%2FdownloadFile.asp%3Fs%3D85%26f%3D11432&ei=TD4MVYLxBYXTygOf8oLYBA&usg=AFQjCNEU9Qi9xjgL4C17pcQr5wDS75kaGg&sig2=_IirCbZXRPwtmbk9fnNRoQ[/url]
Art. 94
Collaudo ed esercizio provvisorio.
[i]1. Ad ultimazione dei lavori e prima della messa in esercizio, i nuovi impianti, [u]ad esclusione di quelli di gasolio ad uso privato costituiti da contenitori-distributori rimovibili approvati secondo la normativa vigente e rispondenti alle direttive europee vigenti in materia[/u], gli impianti sottoposti a ristrutturazione totale e quelli potenziati con i prodotti metano e GPL devono essere collaudati, su richiesta del titolare dell’autorizzazione, da apposita commissione nominata dal comune e composta da rappresentanti designati[/i]
Poiché tipicamente rientrano nei fuori terra non serve collaudo.
Io sinceramente non ho capito...
Niente autorizzazione e niente collaudo?
Il D.M. 19/03/1990 "Norme per il rifornimento di carburanti, a mezzo di contenitori-distributori mobili, per macchine in uso presso aziende agricole, cave e cantieri" esclude i mezzi da cantiere dalle procedure autorizzative.
L'art. 91 della L.R. 6/2010 esclude SOLO le attività agricole.
Ma per rango delle norme e prassi consolidata si applica il DM, per cui niente autorizzazione e niente collaudo.
Sono soggetti ai controlli di prevenzione incendi.