Data: 2015-03-20 07:01:06

CGUE - ricongiungimento familiare subordinato ad un esame di lingua e cultura

CGUE - ricongiungimento familiare subordinato ad un esame di lingua e cultura

Corte di giustizia dell’Unione europea
COMUNICATO STAMPA n. 34/15
Lussemburgo, 19 marzo 2015
Conclusioni dell’avvocato generale nella causa C-153/14
K e A
[color=red][b]A parere dell’avvocato generale Juliane Kokott il ricongiungimento familiare di
coniugi cittadini di paesi terzi può essere subordinato, in linea di principio, al
superamento da parte del coniuge che intenda avvalersi del ricongiungimento, di un
esame di lingua e di cultura del paese[/b][/color]

In caso di irragionevolezza ovvero di circostanze particolari dovrebbe essere comunque possibile,
nel singolo caso, beneficiare dell’esenzione dall’esame; inoltre, le tasse di partecipazione
all’esame non dovrebbero essere di entità tale da rappresentare un ostacolo all’esercizio del diritto
al ricongiungimento familiare
I Paesi Bassi subordinano il ricongiungimento familiare di coniugi cittadini di paesi terzi al
superamento, da parte del coniuge che intenda avvalersi del ricongiungimento e anteriormente al
suo ingresso nel paese, di un esame di integrazione, volto a dimostrare il possesso di conoscenze
di base 1
della lingua neerlandese nonché conoscenze di base della cultura del paese 2
. Tale
misura è intesa a migliorare la situazione di partenza di coloro che si avvalgano del
ricongiungimento familiare nei Paesi Bassi, incentivandone così l’integrazione nella società
neerlandese. L’esenzione dall’esame può essere concessa in casi di grave impedimento fisico o
psichico ovvero nei casi più difficili 3
. Inoltre, i cittadini di determinati paesi terzi, quali il Canada e
gli Stati Uniti, sono esenti dall’obbligo di esame. All’esame viene ammesso solamente colui che
abbia provveduto al versamento della tassa di partecipazione pari a 350 euro. In caso di ripetizione
la tassa va assolta nuovamente. Ai fini della preparazione all’esame i Paesi Bassi offrono un
pacchetto autodidattico in diciotto lingue al prezzo una tantum di 110 euro.
Il Raad van State olandese chiede se tale esame di integrazione sia compatibile con la direttiva sul
ricongiungimento familiare 4
che consente agli Stati membri, nel capo intitolato «condizioni
richieste per l’esercizio del diritto al ricongiungimento familiare» di imporre a cittadini di paesi terzi
l’assolvimento di misure di integrazione. Il Raad van State è chiamato a pronunciarsi sui casi di
una cittadina dell’Azerbaijan e di una cittadina della Nigeria che intendono ricongiungersi con i
rispettivi coniugi, anch’essi cittadini di paesi terzi, già residenti nei Paesi Bassi. Entrambe hanno
invocato la sussistenza di disturbi fisici e psichici al fine di ottenere l’esenzione dall’esame. Le
autorità competenti non hanno peraltro ritenuto tali disturbi sufficientemente gravi e hanno quindi
respinto la richiesta.
Nelle conclusioni odierne l’avvocato generale Juliane Kokott sostiene che l’esame di integrazione
rappresenta una misura di integrazione, in linea di principio, ammissibile ai sensi della
direttiva.
L’apprendimento della lingua costituirebbe un presupposto essenziale ai fini dell’integrazione. Le
conoscenze linguistiche non solo migliorerebbero le prospettive di cittadini di paesi terzi sul
mercato del lavoro, bensì consentirebbero loro altresì di poter autonomamente chiedere aiuto nel
paese ospitante in situazioni di bisogno. Conoscenze di base della cultura del paese ospitante
permetterebbero inoltre a coloro che si avvalgano del ricongiungimento di prendere dimestichezza
con le regole base della convivenza, il che potrebbe contribuire ad evitare malintesi e violazioni
della legge. Considerato che i Paesi Bassi mirerebbero proprio a migliorare la situazione di
partenza di coloro che si avvalgano del ricongiungimento, corsi di formazione offerti solo
successivamente all’ingresso nel paese non risulterebbero efficaci a tal fine. L’esame di
integrazione costituirebbe parimenti una misura adeguata, venendo richieste, segnatamente, solo
conoscenze linguistiche elementari, che, di regola, potrebbero essere acquisite senza particolari
difficoltà. L’esenzione prevista per i cittadini di determinati paesi terzi non dovrebbe essere inoltre
inteso nel senso di un’incoerenza della normativa neerlandese, considerato che la direttiva
consentirebbe la concessione di un trattamento preferenziale sulla base di accordi bilaterali.
La normativa neerlandese sarebbe tuttavia sproporzionata e incompatibile con la direttiva
qualora l’esame di integrazione venisse imposto anche in situazioni in cui ciò non sia
ragionevole, in considerazione della situazione personale di colui che intenda avvalersi del
ricongiungimento familiare ovvero qualora, per circostanze particolari del singolo caso,
sussistano motivi che impongano di autorizzare il ricongiungimento malgrado il mancato
superamento dell’esame.
Spetta al Raad van State compiere tali valutazioni e verificare se la clausola relativa ai casi più
difficili consenta di tener conto di tali esigenze. Con riguardo al criterio della ragionevolezza,
possono assumere rilievo, oltre alle condizioni di salute dell’interessato, alle sue capacità cognitive
e al suo livello di formazione, anche fattori quali la disponibilità di materiale preparatorio
comprensibile per il medesimo, i relativi costi e il dispendio di tempo. Non in tutti casi è possibile
pretendere, da colui che intenda avvalersi del ricongiungimento familiare e che non padroneggi
nessuna delle diciotto lingue in cui è disponibile il materiale didattico di preparazione all’esame,
l’apprendimento anzitutto di una delle dette lingue per poi poter iniziare, con l’ausilio del materiale
didattico stesso, l’effettiva preparazione all’esame.
A parere dell’avvocato generale Kokott, la direttiva non ammette, inoltre, disposizioni nazionali
che colleghino un esame di integrazione, come quello qui in esame, al versamento di tasse,
la cui imposizione risulti idonea ad impedire, a coloro che intendano avvalersi del
ricongiungimento, di esercitare il relativo diritto.
Nella specie tale pericolo sussiste. Tasse in misura di 350 euro possono costituire, in varie parti
del mondo, alla luce del reddito pro capite locale un onere elevato. Esse potrebbero cosi creare,
nel singolo caso, un ostacolo sproporzionato idoneo a ledere l’obiettivo perseguito dalla direttiva
nonché la sua efficacia pratica, tanto più che le tasse di iscrizione previste per sostenere l’esame
sono dovute ex novo per ogni tentativo. In tali casi, un rimedio potrebbe essere costituito, in
particolare, da misure di esenzione o di dilazione. Spetta al Raad van State accertare se e in
qual misura ciò sia possibile in base al diritto olandese.


1
Livello A1 (principianti) del quadro comune europee di riferimento per le lingue straniere moderne.
2
Viene chiesto, ad esempio, se nei Paesi Bassi gli uomini e le donne godano degli stessi diritti, se i Paesi Bassi
conoscano una separazione tra Stato e Chiesa ovvero a decorrere da quale età viga l’obbligo scolastico per i bambini.
3
Vale a dire nei casi in cui colui che intenda avvalersi del ricongiungimento familiare non sia in grado, nel lungo periodo,
in presenza di circostanze individuali del tutto particolari, di superare l’esame dimostrando di aver compiuto tutti gli sforzi
che possano ragionevolmente attendersi ai fini del superamento dell’esame stesso.
4 Direttiva 2003/86/CE del Consiglio, del 22 settembre 2003, relativa al diritto al ricongiungimento familiare (GU L 251,
pag. 12).

http://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?num=C-153/14

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