Data: 2015-03-19 18:13:20

TFR in busta paga - in Gazzetta il DPCM 29/2015 con le norme attuative

TFR in busta paga - in Gazzetta il DPCM 29/2015 con le norme attuative


[color=red][b]DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 20 febbraio 2015, n. 29 [/b][/color]
[b]Regolamento recante norme attuative delle disposizioni in materia  di liquidazione del TFR come parte integrante della retribuzione per  il periodo di paga decorrente da marzo 2015 a giugno 2018. (15G00046)
(GU n.65 del 19-3-2015)[/b]
[color=red][b]  Vigente al: 3-4-2015  [/b][/color]

                            IL PRESIDENTE
                    DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

  Visto l'articolo 2120 del Codice civile, recante la disciplina  del
trattamento di fine rapporto;
  Visto il  regio  decreto  16  marzo  1942,  n.  267,  e  successive
modificazioni, recante la disciplina del fallimento,  del  concordato
preventivo, dell'amministrazione  controllata  e  della  liquidazione
coatta amministrativa;
  Visto l'articolo 3, commi quindicesimo e sedicesimo, della legge 29
maggio 1982, n. 297, che ha previsto le  modalita'  di  finanziamento
del Fondo di  garanzia  del  trattamento  di  fine  rapporto  di  cui
all'articolo 2 della medesima legge;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre  1986,
n. 917, recante l'approvazione del  testo  unico  delle  imposte  sui
redditi;
  Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23  agosto  1988,  n.
400, e successive modificazioni;
  Visto il decreto legislativo 5 dicembre 2005, n.  252,  recante  la
disciplina delle forme pensionistiche complementari;
  Visto l'articolo 1, commi  755,  756  e  756-bis,  della  legge  27
dicembre 2006, n. 296, che ha istituito il Fondo per l'erogazione  ai
lavoratori dipendenti del settore privato  dei  trattamenti  di  fine
rapporto di cui all'articolo 2120 del Codice civile e disciplinato le
modalita' di finanziamento e funzionamento del predetto fondo;
  Visto l'articolo 1, commi da 26 a 34, della legge 23 dicembre 2014,
n. 190, ed in particolare il comma  33  il  quale  prevede  che,  con
apposito decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  di
concerto con il Ministro dell'economia  e  delle  finanze  e  con  il
Ministro del lavoro e delle politiche  sociali,  siano  stabilite  le
modalita' di attuazione delle disposizioni di cui ai citati commi  da
26 a 34, articolo 1, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;
  Visto il  decreto  del  Ministro  del  lavoro  e  della  previdenza
sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 30
gennaio 2007, con il  quale  sono  state  definite  le  modalita'  di
attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 755 e 756,
della  legge  27  dicembre  2006,  n.  296,  relative  al  Fondo  per
l'erogazione  ai  lavoratori  dipendenti  del  settore  privato  dei
trattamenti di fine rapporto di  cui  all'articolo  2120  del  Codice
civile (Fondo tesoreria) pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  n.  26
del 1° febbraio 2007;
  Sentito l'INPS, per i profili di competenza  inerenti  alle  misure
previste dalle citate disposizioni di  cui  alla  legge  23  dicembre
2014, n. 190;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di  Stato,  reso  dalla  sezione
consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del 12 febbraio 2015;
  Sulla proposta  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  di
concerto con il Ministro dell'economia  e  delle  finanze  e  con  il
Ministro del lavoro e delle politiche sociali;

                              Adotta


                      il seguente regolamento:

                              Art. 1


                            Definizioni

  1. Ai fini delle disposizioni contenute  nel  presente  decreto  si
intendono per:
  a) «Finanziamento assistito  da  garanzia»  o  «Finanziamento»:  il
finanziamento, di cui  all'articolo  1,  comma  30,  della  legge  23
dicembre  2014,  n.  190,  assistito  dalla  garanzia  del  Fondo  di
garanzia, di cui possono fruire i datori di lavoro che  abbiano  alle
proprie dipendenze meno di 50 addetti e  che  non  siano  tenuti,  ai
sensi dell'articolo 1, comma 756, della legge 27  dicembre  2006,  n.
296, al versamento del TFR al Fondo di tesoreria INPS, allo scopo  di
acquisire  la  provvista  finanziaria  necessaria  per  operare  la
liquidazione del TFR come parte  integrante  della  retribuzione  nei
confronti dei lavoratori dipendenti che esercitano detta opzione;
  b) «Fondo di garanzia» o «Fondo»: il fondo di cui  all'articolo  1,
comma 32, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, i cui interventi sono
assistiti  dalla  garanzia  dello  Stato  quale  garanzia  di  ultima
istanza;
  c)  «Fondo  di  tesoreria  INPS»:  il  fondo  per  l'erogazione  ai
lavoratori dipendenti del settore privato  dei  trattamenti  di  fine
rapporto di cui all'articolo 2120 del  codice  civile  costituito  ai
sensi dell'articolo 1, comma 755, della legge 27  dicembre  2006,  n.
296;
  d) «lavoratore dipendente beneficiario»: il  lavoratore  dipendente
del settore privato che ha un rapporto di lavoro in essere da  almeno
sei mesi presso il medesimo datore di lavoro che  puo'  scegliere  di
richiedere la liquidazione mensile  del  TFR  come  parte  integrante
della retribuzione nei limiti e alle condizioni del presente decreto;
  e) «Intermediario aderente»: la banca o l'intermediario finanziario
che aderisce all'accordo quadro tra i Ministri  del  lavoro  e  delle
politiche sociali e dell'economia e delle  finanze  e  l'Associazione
bancaria italiana ai sensi dell'articolo 1, comma 31, della legge  23
dicembre 2014, n. 190;
  f) «Legge di stabilita' 2015»: la legge 23 dicembre 2014,  n.  190,
recante  disposizioni  per  la  formazione  del  bilancio  annuale  e
pluriennale dello Stato (Legge di stabilita' 2015);
  g) «Accordo quadro»: accordo quadro tra i  Ministri  del  lavoro  e
delle  politiche  sociali  e  dell'economia  e  delle  finanze  e
l'Associazione Bancaria Italiana ai sensi dell'articolo 1, comma  31,
della legge 23 dicembre 2014, n. 190, contenente anche le  specifiche
tecniche e di sicurezza dei flussi informativi;
  h) «Istanza di accesso»:  domanda  del  lavoratore  dipendente,  da
redigere secondo il modello di  cui  all'Allegato  A,  che  e'  parte
integrante del presente decreto, con cui si chiede  di  percepire  la
quota maturanda di cui all'articolo 2120 del Codice civile  al  netto
del contributo di cui all'articolo 3, ultimo comma,  della  legge  29
maggio 1982, n. 297, ivi inclusa la quota eventualmente destinata  ad
una forma pensionistica complementare, tramite  liquidazione  diretta
mensile come parte integrativa della retribuzione;
  i) «Qu.I.R.»: quota integrativa della retribuzione pari alla  quota
maturanda di cui all'articolo 2120 del Codice  civile  al  netto  del
contributo di cui all'articolo 3, ultimo comma, della legge 29 maggio
1982, n. 297, erogato tramite liquidazione diretta mensile.
                              Art. 2


                        Oggetto e finalita'

  1. Il presente decreto disciplina le modalita' di attuazione  delle
disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 26 a 34, della legge  di
stabilita' 2015, nonche' i criteri, le condizioni e le  modalita'  di
funzionamento del Fondo di garanzia.
                              Art. 3


                        Soggetti destinatari

  1. Possono presentare istanza per  la  liquidazione  mensile  della
Qu.I.R. tutti i lavoratori dipendenti da datore di lavoro del settore
privato, con rapporto di lavoro subordinato in essere da  almeno  sei
mesi, per i quali trova applicazione l'istituto del TFR, eccetto:
  a) i lavoratori dipendenti domestici;
  b) i lavoratori dipendenti del settore agricolo;
  c) i lavoratori dipendenti per i quali la legge ovvero il contratto
collettivo  nazionale  di  lavoro,  anche  mediante  il  rinvio  alla
contrattazione  di  secondo  livello,  prevede  la  corresponsione
periodica del TFR ovvero l'accantonamento  del  TFR  medesimo  presso
soggetti terzi;
  d) i  lavoratori  dipendenti  da  datori  di  lavoro  sottoposti  a
procedure concorsuali;
  e) i lavoratori dipendenti da datori di lavoro che abbiano iscritto
nel registro delle imprese un accordo di ristrutturazione dei  debiti
di cui all'articolo 182-bis della legge fallimentare;
  f) i lavoratori dipendenti da datori di lavoro che abbiano iscritto
presso il Registro delle imprese un piano di risanamento attestato di
cui all'articolo 67, comma 3, lettera d), della legge fallimentare;
  g) i lavoratori dipendenti da datori di  lavoro  per  i  quali,  ai
sensi delle disposizioni normative vigenti, siano  stati  autorizzati
interventi di integrazione salariale straordinaria e in deroga, se in
prosecuzione dell'integrazione straordinaria stessa, limitatamente ai
lavoratori dipendenti in forza all'unita' produttiva interessata  dai
predetti interventi;
  h) ai  lavoratori  dipendenti  da  datori  di  lavoro  che  abbiano
sottoscritto  un  accordo  di  ristrutturazione  dei  debiti  e  di
soddisfazione dei crediti di  cui  all'articolo  7,  della  legge  27
gennaio 2012, n. 3.
  2. L'opzione di cui al comma 1 puo' essere esercitata anche in caso
di conferimento, sulla base di modalita' esplicite ovvero tacite, del
TFR maturando alle  forme  pensionistiche  complementari  di  cui  al
decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252. In tal caso,  nel  corso
del periodo di durata della predetta opzione, la  partecipazione  del
lavoratore dipendente alla forma pensionistica complementare prosegue
senza soluzione di continuita' sulla base della posizione individuale
maturata nell'ambito della forma pensionistica medesima nonche' della
eventuale contribuzione a suo carico  e/o  a  carico  del  datore  di
lavoro.
  3. Il lavoratore dipendente e' tenuto a  notificare  al  datore  di
lavoro la eventuale disposizione del TFR a garanzia di  contratti  di
finanziamento; detta disposizione preclude  l'esercizio  dell'opzione
di cui al comma 1, preclusione che  permane  fino  alla  notifica  da
parte del mutuante della estinzione del credito oggetto del contratto
di finanziamento.
  4. La liquidazione della Qu.I.R. e' interrotta  al  verificarsi  di
una delle condizioni previste al comma 1, lettere e), f), g) ed h), a
partire dal periodo di paga successivo a quello di  insorgenza  delle
predette condizioni e  per  l'intero  periodo  di  sussistenza  delle
medesime ovvero, per le condizioni previste al comma 1, lettera d), a
partire dalle decorrenze previste all'articolo 7, comma 5.
                              Art. 4


                    Misura del TFR da liquidare
              come parte integrativa della retribuzione

  1. In caso di esercizio dell'opzione di cui all'articolo 1 comma 26
della Legge di stabilita'  2015,  la  Qu.I.R.  e'  pari  alla  misura
integrale della quota maturanda del TFR determinata sulla base  delle
disposizioni dell'articolo 2120  del  codice  civile,  al  netto  del
contributo di cui all'articolo 3, ultimo comma, della legge 29 maggio
1982, n. 297, ove dovuto.
  2. Ai sensi dell'articolo 1, comma 26, lettera a), della  legge  di
stabilita', ai fini dell'imposta sui redditi di lavoro dipendente, la
Qu.I.R. e' assoggettata a tassazione ordinaria e non e' imponibile ai
fini previdenziali. Per l'applicazione della tassazione  separata  di
cui all'articolo 19 del TUIR, la Qu.I.R. non e' considerata  ai  fini
della determinazione della aliquota di imposta per la tassazione  del
TFR.
  3. Ai soli fini della verifica dei limiti di reddito complessivo di
cui all'articolo 13, comma 1-bis, del TUIR, non si tiene conto  della
Qu.I.R.
                              Art. 5


                  Procedura di liquidazione del TFR
              come parte integrativa della retribuzione

  1. I lavoratori di cui all'articolo 3 del presente decreto  possono
richiedere al datore di lavoro la liquidazione mensile della Qu.I.R.,
nella misura determinata dall'articolo  4,  comma  1,  attraverso  la
presentazione al datore di lavoro, di  apposita  istanza  di  accesso
debitamente compilata e validamente sottoscritta.
  2. Accertato, da parte  del  datore  di  lavoro,  il  possesso  dei
requisiti di  cui  all'articolo  3,  la  manifestazione  di  volonta'
esercitata dal lavoratore dipendente e' efficace e l'erogazione della
Qu.I.R. e' operativa a  partire  dal  mese  successivo  a  quello  di
formalizzazione della istanza di cui al comma 1 sino  al  periodo  di
paga che scade il 30 giugno 2018 ovvero, a quello in cui si  verifica
la risoluzione del rapporto di lavoro, ove antecedente. Nel corso del
predetto  periodo,  la  manifestazione  di  volonta'  esercitata  e'
irrevocabile.
  3. A partire dal periodo di paga decorrente dal mese  successivo  a
quello di presentazione della istanza di cui al comma 1, il datore di
lavoro e' tenuto ad operare la liquidazione mensile della Qu.I.R., al
lavoratore dipendente, sulla base delle  modalita'  in  uso  ai  fini
dell'erogazione della  retribuzione  corrisposta  in  dipendenza  del
rapporto di lavoro. In relazione ai lavoratori dipendenti per i quali
si procede alla liquidazione mensile della Qu.I.R., non  operano  gli
obblighi  di  versamento  del  TFR  alle  forme  pensionistiche
complementari di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n.  252,
e al Fondo di tesoreria INPS.
  4. I datori di lavoro di cui all'articolo 6,  comma  1,  che,  allo
scopo di acquisire la provvista finanziaria necessaria per operare la
liquidazione della Qu.I.R. come parte integrante  della  retribuzione
nei confronti dei lavoratori dipendenti che esercitano detta opzione,
accedono  al  finanziamento  assistito  da  garanzia,  effettuano  le
operazioni di liquidazione mensile della Qu.I.R. a partire dal  terzo
mese successivo a quello di efficacia dell'istanza ai sensi del comma
2.
                              Art. 6


          Accesso al finanziamento assistito da garanzia

  1. Allo scopo di finanziare la liquidazione mensile  della  Qu.I.R.
ai lavoratori dipendenti che ne abbiano fatto richiesta, i datori  di
lavoro che abbiano alle proprie dipendenze meno di 50 addetti  e  che
non sono tenuti, ai sensi dell'articolo 1, comma 756, della legge  27
dicembre 2006, n. 296, al versamento del TFR al  Fondo  di  tesoreria
INPS possono accedere al  finanziamento.  Il  finanziamento,  per  il
quale gli intermediari aderenti devono richiedere la costituzione del
privilegio speciale su beni mobili di cui all'articolo 46 del decreto
legislativo 1° settembre 1993,  n.  385,  e'  assistito  da  garanzia
rilasciata dal Fondo di garanzia di cui all'articolo 9 e da  garanzia
dello Stato di ultima istanza.
  2. Il limite dimensionale della  forza  lavoro  aziendale  ai  fini
dell'applicazione delle disposizioni  di  cui  al  presente  decreto,
anche con riguardo alle misure compensative per  le  imprese  di  cui
all'articolo 8, e' calcolato sulla base dei principi  e  dei  criteri
adottati  ai  fini  dell'individuazione  dei  soggetti  obbligati  al
versamento del TFR al Fondo di tesoreria INPS di cui all'articolo  1,
comma  755,  della  legge  27  dicembre  2006,  n.  296,  in  forza
dell'articolo 1, commi 6 e 7, del citato  decreto  del  Ministro  del
lavoro e della previdenza sociale 30 gennaio 2007  e  delle  relative
disposizioni amministrative. Il requisito di accesso al finanziamento
e' verificato dall'INPS all'atto della prima certificazione di cui al
comma 4.
  3. Ai finanziamenti non possono essere applicati tassi, comprensivi
di ogni eventuale onere, superiori al tasso  di  rivalutazione  delle
quote di TFR di cui all'articolo 2120 del  codice  civile  tempo  per
tempo  vigente,  periodicamente  aggiornato  dall'INPS  e  reso  noto
mediante le procedure telematiche di cui al comma 4.
  4. Ai fini dell'accesso al credito di cui al comma 1, i  datori  di
lavoro, attraverso l'utilizzo delle procedure telematiche, richiedono
all'INPS  la  certificazione  delle  informazioni  necessarie  per
l'attivazione  del  finanziamento  assistito  da  garanzia.  L'INPS
rilascia  l'attestazione  dei  requisiti  aziendali,  riferiti  alla
specifica posizione contributiva, entro 30 giorni dalla richiesta. La
certificazione  rilasciata  dall'INPS  puo'  essere  utilizzata  per
l'accensione del finanziamento,  assistito  da  garanzia,  presso  un
unico intermediario aderente.
  5. Sulla base delle  sole  informazioni  contenute  nella  predetta
certificazione dell'INPS, senza  alcuna  valutazione  di  merito,  il
datore di lavoro e l'intermediario aderente stipulano,  nel  rispetto
dei criteri  e  delle  condizioni  fissati  nell'Accordo  quadro,  il
relativo contratto di finanziamento assistito da  garanzia  che  deve
prevedere, nei termini e nei modi di cui all'articolo 46 del  decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385, la costituzione del privilegio
speciale sui beni mobili. L'intermediario aderente comunica  all'INPS
l'avvenuta concessione del finanziamento. La misura del finanziamento
non puo'  eccedere  l'importo  della  Qu.I.R.  certificato  dall'INPS
mensilmente.
  6. L'INPS rende disponibile, ogni mese, entro 60 giorni  decorrenti
dal primo giorno del mese  successivo  a  quello  di  competenza,  al
datore di lavoro e all'intermediario  aderente  che  ha  concesso  il
finanziamento,  la  certificazione  della  misura  della  Qu.I.R.  da
finanziare come risultante dalle denunce contributive del  datore  di
lavoro. In  assenza  di  denunce  contributive  il  finanziamento  e'
sospeso.
  7. Gli intermediari aderenti provvedono all'erogazione mensile  dei
finanziamenti nella misura indicata dalle  menzionate  certificazioni
INPS.
  8. Il datore di lavoro che  opta  per  l'accesso  al  finanziamento
assistito  da  garanzia,  e'  tenuto  a  rivolgersi  ad  un  unico
intermediario  aderente  anche  nel  caso  in  cui  il  finanziamento
assistito da garanzia e' esteso per effetto di  successive  richieste
di liquidazione della Qu.I.R.
                              Art. 7


          Rimborso del finanziamento assistito da garanzia
                e cause di interruzione anticipata

  1. Il rimborso del finanziamento assistito da garanzia  e'  fissato
al 30  ottobre  2018,  sulla  base  delle  modalita'  e  dei  criteri
stabiliti nell'ambito dell'accordo quadro.
  2.  In  tutti  i  casi  di  risoluzione  del  rapporto  di  lavoro
intervenuti  durante  la  vigenza  del  finanziamento  assistito  da
garanzia, il datore di lavoro mutuatario e' tenuto  al  rimborso  del
finanziamento assistito da garanzia  gia'  fruito,  con  scadenza  di
pagamento entro la fine del mese successivo a quello  di  risoluzione
del rapporto di lavoro medesimo,  relativamente  all'importo  oggetto
della liquidazione mensile della Qu.I.R. del lavoratore  interessato,
comprensivo degli oneri a servizio del  prestito,  senza  pregiudizio
alcuno della erogazione della Qu.I.R. al lavoratore.
  3. Ove sia accertato che il  finanziamento  sia  stato  utilizzato,
anche parzialmente, per finalita' diverse dalla liquidazione  mensile
della Qu.I.R, fatta salva la configurazione di fattispecie penalmente
rilevanti a carico del datore di lavoro,  l'erogazione  del  predetto
finanziamento e' interrotta e  il  datore  di  lavoro  mutuatario  e'
tenuto al rimborso immediato della parte di finanziamento gia' fruita
e degli interessi.
  4.  L'erogazione  del  finanziamento  assistito  da  garanzia  e'
interrotta  al  verificarsi  di  una  delle  condizioni  previste
all'articolo 3, comma 1, lettere e), f), g)  ed  h),  a  partire  dal
periodo di paga successivo a  quello  di  insorgenza  delle  predette
condizioni e per  l'intero  periodo  di  sussistenza  delle  medesime
ovvero, per le  condizioni  di  cui  al  comma  5,  a  partire  dalle
decorrenze ivi previste.
  5. L'interruzione dell'erogazione del  finanziamento  assistito  da
garanzia per l'ipotesi di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), ha
luogo al verificarsi dei seguenti eventi:
  a) avvio della procedura di fallimento del datore di lavoro, a  far
data dalla iscrizione della sentenza dichiarativa di  fallimento  nel
Registro  delle  imprese  ai  sensi  dell'articolo  17  della  legge
fallimentare;
  b) avvio della procedura  di  concordato  preventivo,  a  far  data
dall'iscrizione del decreto di ammissione alla procedura nel Registro
delle imprese ai sensi dell'articolo 166 della legge fallimentare;
  c) avvio della procedura di liquidazione coatta  amministrativa,  a
far  data  dalla  pubblicazione  del  provvedimento,    adottato
dall'Autorita' competente nella Gazzetta Ufficiale  della  Repubblica
italiana ai sensi dell'articolo 197 della legge fallimentare;
  d) avvio della procedura di amministrazione  straordinaria,  a  far
data  dall'iscrizione  nel  Registro  delle  imprese  della  sentenza
dichiarativa dello stato di  insolvenza  ai  sensi  dell'articolo  8,
comma 3, del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270.
  6. Nei casi di interruzione delle erogazioni del  finanziamento  di
cui al comma 5, l'intermediario aderente puo' richiedere l'intervento
del Fondo di garanzia secondo procedure, termini e condizioni di  cui
all'articolo 10.
                              Art. 8


            Misure compensative per i datori di lavoro

  1. In relazione ai periodi di paga decorrenti dal 1° marzo 2015  al
30  giugno  2018,  ai  datori  di  lavoro  si  applicano  le  misure
compensative di cui all'articolo 10, comma 2, del decreto legislativo
5 dicembre 2005, n. 252, relativamente alle quote  maturande  di  TFR
corrisposte ai lavoratori che hanno richiesto la  liquidazione  della
Qu.I.R.
  2. In relazione ai periodi di paga di cui al comma 1, ai datori  di
lavoro che effettuano la liquidazione della  Qu.I.R.  senza  accedere
alle misure di finanziamento assistito da garanzia  si  applicano  le
misure compensative di cui all'articolo 10, commi 1 e 3, del  decreto
legislativo  5  dicembre  2005,  n.  252,  relativamente  alle  quote
maturande di TFR corrisposte ai lavoratori che ne hanno richiesto  la
liquidazione come parte integrante della retribuzione.
                              Art. 9


        Costituzione e funzionamento del Fondo di garanzia

  1. Il Fondo di garanzia  per  l'accesso  ai  finanziamenti  di  cui
all'articolo 1, comma 30, della  legge  23  dicembre  2014,  n.  190,
istituito presso l'INPS interviene a copertura del rischio di credito
dei finanziamenti concessi ed erogati dagli intermediari aderenti, ai
sensi dell'articolo 6, al solo scopo della liquidazione della  Qu.I.R
ai lavoratori dipendenti beneficiari. Il medesimo  Fondo  costituisce
patrimonio autonomo e separato  e  opera  nei  limiti  delle  risorse
disponibili e fino ad esaurimento delle stesse.
  2.  La  garanzia  del  Fondo  e'  a  prima  richiesta,  esplicita,
incondizionata e irrevocabile.
  3. La garanzia  del  Fondo  copre  l'ammontare  totale  di  ciascun
finanziamento  concesso  dagli  intermediari  aderenti,  garantendo
l'esposizione creditizia, comprensiva di capitali  e  interessi,  nei
limiti dell'importo effettivo erogato al datore  di  lavoro  ai  fini
della liquidazione della Qu.I.R. ai lavoratori dipendenti beneficiari
e  degli  oneri  complessivi  applicati  al  medesimo  finanziamento,
determinati nel rispetto di quanto stabilito all'articolo 6.
  4. Le modalita'  di  comunicazione  ai  fini  dell'ammissione  alla
garanzia  del  Fondo  di  garanzia  sono  definite  dall'INPS  nelle
istruzioni operative di cui all'articolo 15, comma 2.
  5.  Ai  fini  di  una  sana  e  prudente  gestione  delle  risorse
finanziarie assegnate, a  valere  sulle  risorse  del  Fondo,  l'INPS
effettua un accantonamento di importo non inferiore al  2,6  percento
annuo dell'importo di ciascun finanziamento ammesso alla garanzia del
Fondo.
                              Art. 10


          Attivazione della garanzia del Fondo di garanzia

  1. L'intermediario aderente, alla maturazione delle condizioni  per
il diritto alla restituzione del finanziamento assistito da garanzia,
notifica al datore di lavoro, la richiesta di  rimborso  della  somma
erogata, al netto dell'importo  eventualmente  gia'  restituito,  con
distinta evidenza della quota capitale e della quota a  servizio  del
prestito, comprensiva degli interessi e di ogni altro onere,  secondo
modalita' e tempistiche definite nell'Accordo quadro  su  indicazione
dell'INPS.
  2. La predetta comunicazione evidenzia  che,  in  caso  di  mancato
adempimento nel termine di trenta giorni dall'avvenuta  notifica,  il
Fondo di garanzia e' surrogato di diritto all'intermediario  aderente
nel privilegio di cui all'articolo  46  del  decreto  legislativo  1°
settembre 1993, n.  385,  e  l'INPS  e'  legittimato  ad  operare  la
riscossione del credito non restituito avvalendosi  della  formazione
dell'avviso di addebito con titolo esecutivo di cui  all'articolo  30
del  decreto-legge  31  maggio  2010,  n.  78,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e  di  ogni  altro
strumento di riscossione previsto dalle  disposizioni  di  legge.  La
comunicazione di cui al comma 1  riporta  la  data  di  scadenza  del
rimborso, ancorche' in misura parziale, del  finanziamento  assistito
da garanzia, a decorrere dalla quale, in caso  di  inadempimento,  il
datore di lavoro e' tenuto a  corrispondere,  all'INPS,  le  sanzioni
civili nella misura di cui all'articolo 116,  comma  8,  lettera  a),
della legge 22 dicembre 2000, n. 388.
  3.  L'intermediario  aderente,  accertato  il  mancato  rimborso,
ancorche' in forma parziale, del finanziamento ai sensi dell'articolo
6, decorsi infruttuosamente 30 giorni dalla data  dell'inadempimento,
notifica all'INPS la richiesta di intervento del Fondo  di  garanzia,
secondo l'apposita modulistica predisposta dall'INPS,  corredata  dei
seguenti elementi informativi:
  a) copia del contratto di finanziamento nel quale siano indicati  i
beni oggetto del  privilegio  di  cui  all'articolo  46  del  decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385;
  b) copia della richiesta di rimborso di cui al comma  1,  corredata
degli estremi comprovanti l'avvenuta notifica;
  c) attestazione dei flussi finanziari  afferenti  al  contratto  di
finanziamento, con evidenza della quota  capitale  e  della  quota  a
servizio del prestito.
  4. L'intermediario aderente, al verificarsi  degli  eventi  di  cui
all'articolo 7, comma 5, avvia le procedure di recupero  del  credito
mediante deposito dell'istanza di ammissione  allo  stato  passivo  o
atto  equivalente.  Entro  i  successivi  sessanta  giorni  notifica
all'INPS la richiesta di intervento del Fondo  di  garanzia,  secondo
l'apposita modulistica predisposta dall'INPS,  corredata  almeno  dei
seguenti elementi informativi:
  a) copia del contratto di finanziamento nel quale siano indicati  i
beni oggetto del  privilegio  di  cui  all'articolo  46  del  decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385;
  b) copia della documentazione comprovante l'avvio  delle  procedure
di recupero;
  c) attestazione dei flussi finanziari  afferenti  al  contratto  di
finanziamento, con evidenza della quota capitale  e  della  quota  al
servizio del prestito.
  5. La richiesta di  intervento  del  Fondo  di  garanzia  da  parte
dell'intermediario  aderente  deve  essere  presentata,  a  pena  di
decadenza:
  a) per i finanziamenti da restituire entro il 30 ottobre 2018,  nel
termine del 31 marzo 2019;
  b) in relazione alle casistiche di cui all'articolo 7, commi 2, 3 e
5, nel termine di 6 mesi dalle decorrenze ivi previste, in  relazione
alle specifiche fattispecie.
  6. Entro 60 giorni dalla presentazione della richiesta  di  cui  al
comma 3, l'INPS perfeziona il pagamento, all'intermediario  aderente,
del finanziamento assistito da garanzia non rimborsato dal datore  di
lavoro nei limiti di importo di cui all'articolo 9, comma 3.
  7. Nel caso non risulti completa la documentazione di cui ai  commi
3 e 4, il termine di cui al comma 6 e'  sospeso  fino  alla  data  di
ricezione della documentazione mancante. La garanzia del Fondo decade
qualora la documentazione non pervenga all'INPS entro il  termine  di
90 giorni dalla data della richiesta della documentazione mancante.
                              Art. 11


                Finanziamento del Fondo di garanzia

  1. Il Fondo di garanzia di cui all'articolo 9 e' alimentato:
  a) dalla dotazione iniziale pari a 100 milioni di euro  per  l'anno
2015 a carico  del  bilancio  dello  Stato  disposta  dal  comma  32,
articolo 1, della legge di stabilita' 2015;
  b) dal pagamento del prezzo per la  garanzia  sul  finanziamento  a
carico dei datori di lavoro che accedono al finanziamento  pari  alla
misura del contributo mensile dello 0,20 per cento della retribuzione
imponibile di cui all'articolo 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153,
e successive modificazioni, riferita ai lavoratori dipendenti  per  i
quali il  datore  di  lavoro  ha  richiesto  il  finanziamento  della
liquidazione mensile della Qu.I.R.
  2.  L'INPS,  sulla  base  dei  dati  acquisiti  attraverso  le
dichiarazioni contributive dei  datori  di  lavoro,  della  dotazione
finanziaria complessiva di cui al comma 1 posta a  finanziamento  del
Fondo di garanzia, nonche' degli interventi operati  ai  sensi  degli
articoli 9 e 10, effettua il monitoraggio delle misure  previste  dal
presente decreto e  riferisce  le  relative  risultanze  con  cadenza
mensile al Ministero dell'economia e delle finanze.  La  stessa  INPS
invia con cadenza mensile al medesimo Ministero dell'economia e delle
finanze e al Ministero del lavoro e delle politiche sociali il valore
complessivo delle certificazioni rilasciate e  dei  finanziamenti  al
fine di consentire la valutazione dell'adeguatezza della  consistenza
del fondo di garanzia.
  3. In caso di mancato versamento del contributo di cui al comma  1,
lettera  b),  l'INPS  si  avvale  dell'avviso  di  addebito  di  cui
all'articolo 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010,  n.  122,  e  di  ogni
altro  strumento  di  riscossione  previsto  per  i  contributi
previdenziali obbligatori.
                              Art. 12


            Crediti dell'INPS derivanti dall'intervento
                        del Fondo di garanzia

  1. Per la riscossione dei crediti  rivenienti  dall'intervento  del
Fondo di garanzia, l'INPS si avvale degli strumenti  derivanti  dalla
surroga nei diritti dell'intermediario aderente nel privilegio di cui
all'articolo 46 del decreto legislativo 1° settembre  1993,  n.  385,
nonche'  dell'avviso  di  addebito  con  titolo  esecutivo  di  cui
all'articolo 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010,  n.  122,  e  di  ogni
altro strumento di riscossione previsto dalle disposizioni di  legge.
Le somme recuperate dall'INPS in ragione della  surroga  confluiscono
nel Fondo.
  2.  Sulle  somme  pagate  all'intermediario  aderente  ai  sensi
dell'articolo  9  il  datore  di  lavoro  inadempiente  e'  tenuto  a
corrispondere le sanzioni civili nella  misura  di  cui  all'articolo
116, comma 8, lettera a), della legge 22 dicembre  2000,  n.  388,  a
decorrere dalla data di scadenza  della  restituzione,  ancorche'  in
misura parziale, del finanziamento assistito da  garanzia  fino  alla
data di pagamento.
  3. Il datore di lavoro puo' accedere al pagamento  delle  somme  di
cui al comma 2 anche attraverso le modalita' di  regolarizzazione  in
forma rateale sulla base delle condizioni e modalita' previsti per  i
crediti di natura contributiva.
  4. La sussistenza dei debiti di cui al comma 2 non rileva  ai  fini
del rilascio del documento unico di regolarita'  contributiva  (DURC)
di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della  Repubblica  5
ottobre 2010, n. 207.
                              Art. 13


                    Inefficacia della garanzia

  1. Fatte salve le ulteriori ipotesi  previste  o  desumibili  dalla
normativa di riferimento, la garanzia del Fondo e' inefficace qualora
risulti che  sia  stata  concessa  sulla  base  di  dati,  notizie  o
dichiarazioni mendaci, inesatte o reticenti, se  quantitativamente  e
qualitativamente rilevanti ai fini dell'ammissibilita' all'intervento
del Fondo, ove risulti che tale non veridicita' di  dati,  notizie  o
dichiarazioni era nota all'intermediario aderente all'iniziativa.
  2. L'INPS rilevata la  circostanza  che  potrebbe  dar  luogo  alla
inefficacia della garanzia o alla decadenza  ai  sensi  del  presente
decreto, comunica agli intermediari  aderenti  entro  il  termine  di
trenta giorni l'avvio del relativo procedimento.
                              Art. 14


              Operativita' della Garanzia dello Stato

  1. A norma dell'articolo 1, comma 26, della legge 23 dicembre 2014,
n. 190, gli interventi del Fondo sono assistiti dalla garanzia  dello
Stato, quale garanzia di ultima istanza.
  2. La garanzia dello Stato opera in caso di inadempimento da  parte
del Fondo in relazione agli impegni assunti a titolo di garante.
  3. La garanzia dello Stato opera limitatamente a quanto dovuto  dal
Fondo  per  la  garanzia  concessa,  quantificato  sulla  base  della
normativa che regola  il  funzionamento  della  garanzia  medesima  e
ridotto di eventuali pagamenti parziali effettuati dal Fondo.
  4. La richiesta di escussione della garanzia dello Stato  da  parte
degli intermediari aderenti e' trasmessa al Ministero dell'economia e
delle finanze - Dipartimento del tesoro - Direzione VI,  e  all'INPS,
trascorsi 60 giorni dalla richiesta di pagamento al Fondo.
  5. Il Ministero dell'economia e delle  finanze,  sulla  base  delle
risultanze istruttorie e del parere motivato dell'INPS,  provvede  al
pagamento di quanto dovuto, dopo  aver  verificato  che  siano  stati
rispettati i criteri, le modalita' e le procedure  che  regolano  gli
interventi del Fondo e l'escussione della garanzia dello Stato.
  6. Le modalita' di escussione della garanzia e di  pagamento  dello
Stato  assicurano  la  tempestivita'  di  realizzo  dei  diritti  del
creditore, con esclusione della facolta' per lo Stato di  opporre  il
beneficio della preventiva escussione.
                              Art. 15


                        Disposizioni finali

  1. Allo scopo di favorire il  flusso  delle  informazioni  connesse
all'applicazione del presente decreto, i datori di  lavoro  integrano
le  denunce  contributive  sulla  base  delle  istruzioni  rese  note
dall'INPS.
  2. L'INPS provvede  altresi'  alla  predisposizione  di  istruzioni
operative volte a definire gli  aspetti  tecnici  e  procedurali  per
l'accesso agli interventi  del  Fondo  di  garanzia,  nell'ambito  di
quanto previsto dal presente decreto e dall'Accordo quadro.
  3. L'accordo quadro e' definito sentito l'INPS  per  i  profili  di
competenza.
  4. L'INPS provvede alle attivita' previste dal presente decreto con
le  risorse  umane,  strumentali  e  finanziarie  disponibili  a
legislazione vigente.
  5. Per tutto quanto non previsto dal presente decreto, si applicano
le disposizioni di legge e regolamentari vigenti in materia.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
    Roma, 20 febbraio 2015

                            Il Presidente
                    del Consiglio dei ministri
                                Renzi


                      Il Ministro dell'economia
                          e delle finanze
                              Padoan


                      Il Ministro del lavoro
                      e delle politiche sociali
                              Poletti

Visto, il Guardasigilli: Orlando

Registrato alla Corte dei conti il 17 marzo 2015
Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri giustizia  e  affari  esteri,
reg.ne - prev. n. 679
                                                          Allegato A

              Parte di provvedimento in formato grafico


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