Data: 2015-03-19 13:07:13

Piccolo trattenimento in residenza di campagna con somministrazione agli allog

Una struttura autorizzata a residenza di campagna con somministrazione agli alloggiati può svolgere attivita' di piccolo trattenimento con musica dal vivo o Karaoke  usufruendo della liberalizzazione  degli intrattenimenti pubblici intervenuta con  l'abrogazione del secondo comma dell'art. 124  del regolamento di esecuzione del TULPS?
Nel caso potrebbe comunque essere autorizzata ad effettuare saltuariamente spettacoli ai sensi degli artt. 68-69 NON piccoli  e comunque usufruendo  della semplificazione intervenuta per gli spettacoli entro le ore 24 e con capienza inferiore a 200 persone visto che  tale struttura si trova in zona agricola?

riferimento id:25468

Data: 2015-03-19 16:12:43

Re:Piccolo trattenimento in residenza di campagna con somministrazione agli allog


L'art. 48 della legge regionale 75/95 dispone:
[i]1. Per tutto quanto non espressamente previsto dalla presente legge, si fa rinvio alle disposizioni di cui alla L.R. n. 11/1993 .
2. L'avvio e l'esercizio delle attività delle strutture turistiche extralberghiere restano soggetti al rispetto delle norme sulla sicurezza dei luoghi di lavoro, urbanistiche, edilizie, ambientali, paesaggistiche, culturali, di [b]pubblica sicurezza[/b], igienico sanitarie, sulla prevenzione incendi e sull’accessibilità.[/i]

Quindi, sia per ciò che ho riportato sopra, sia per un'interpretazione in linea con i principi di liberalizzazione, non vedo motivi ostativi affinché durante la somministrazione offerta agli alloggiati vengano effettuati piccoli trattenimenti come karaoke, piano bar ecc. I locali devono rimanere come sono e se l'attività è compresa nel prezzo, a maggior ragione non vedo davvoro impedimenti.
In questo caso non occorre nessuna abilitazione TULPS.

Se saltuariamente vengono effettute feste con pagamento di biglietto, allora si applica tutto il pacchetto (68 e 80 TULPS). Sotto le 200 persone puoi mendare tutto in SCIA con asseverazione del tecnico. Sul limite temporale mi sono sempre espresso che può rappresentare un limite minimo di applicabilità. Tramite regolamentazione comunale puoi prevedere ulteriori allargamenti del limite.

resta inteso che devono fare attenzione all'impatto acustico e applicare il DPR 227/2011 (vedi art. 4 e relativo allegato)

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