salve a tutti
Accedere ad un internet point per scommettere con società all'estero è legale?
Nel caso di locali che utilizzano l'accesso ad internet per permettere ai propri clienti di effettuare scommesse on-line è necessario anche richiedere la relativa licenza per l'esercizio di scommesse al Questore? GRAZIE
la questione è complicatissima.
In bereve, esistono i c.d. CTD o CED che agiscono nella non completa illegittimità senza licenza ex art. 88 e ci sono le agenzie di scommesse vere e proprie con licenza questorile.
Qualche CED agiva nella non punibilità grazie a delle complicate dinamiche giurisprudenziali di derivazione europea (stanley e altri). Altri CED, invece, non potende usufruire delle stesse sentenze, hanno avuto vita breve e conseguenze pesanti.
Attualmente con la legge di stabilità 2015, è stato introdotto una sorta di condono per i CED.
Per approfondomenti vedi qua:
http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/wps/wcm/connect/Internet/ed/Monopoli/Giochi/Normativa/Legge+stabilita/Scommesse-regolarizzazione+emersione/
Attenzione anche alle varie leggi regionali sul contrasto della ludopatia.
Salve Dr. Maccantelli
Ho avuto modo di verificare su delle pratiche gestite prima che fossero di competenza del suap, in cui i titolari dopo aver inoltrato richiesta di autorizzazione alla Questura avevano ricevuto il rigetto notificato dai carabinieri con i seguenti motivi ostativi:
1.l'art.88 del TULSP è stato ulteriormente rafforzato dall'interpretazione autentica fornita dall'art.2 comma 32 del D.L. 25/03/2010 N.40, convertito nella legge 23/05/2010 n.73, impone che la licenza di polizia può essere rilasciata dal Questore esclusivamente " a soggetti concessionari o autorizzati da parte di Ministeri o altri Enti ai quali la legge riserva la facoltà di organizzazione e getione delle scommesse, nonchè a soggetti incaricati dal concessionario o dal titolare di autorizzazione in forza della stessa concessione o autorizzazione" In assenza del suddetto presupposto (concessione) ,all'autorità amministrativa nn è consentito il rilascio dell'autorizzazione di cui al succitato art.88 del TULPS.
2.Il Ministero dell'Interno con circolare n.557/P.A.S.19492.12500.F.(27) del 05/10/2010 ha ribadito che non si ravvisano idonei motivi per il rilascio dell'autorizzazione ex art.88 del TULPS a favore di soggetti che intendono svolgere attività di intermediazione dati, in mancanza di concessione del Ministero dell’Economia e delle Finanze.
Quanto sopra è stato rafforzato dalle ultime pronunce della giustizia amministrativa:
T.A.R..LAZIO del 20/02/2013, Consiglio di Stato del 20/08/2013 e Corte di Giustizia Europea del 12/09/2013 nelle quali viene, tra l’altro ribadito il principio secondo cui alle società straniere non è riconosciuta alcuna esenzione dall’assoggettamento alla disciplina interna, basata sul regime concessorio/ autorizzatorio .
Infatti nel settore dei giochi non vi è armonizzazione comunitaria, per cui le notevoli diversità delle normative dei vari Stati membri consentono che ciascuno di essi possa legittimamente ritenere non sufficienti i controlli cui l’operatore estero soggiace in latro Paese dell’Unione.
Relativamente alla pretesa “equivalenza” tra la “licenza maltese e la “concessione “ italiana, tenendo presente, che nel settore in argomento non esiste ad oggi armonizzazione comunitaria né obbligo di mutuo riconoscimento , quella estera potrebbe essere al limite “ammissibile” a quelle italiane per il “gioco a distanza” e non certo a quelle per “rete fissa”.
Orbene, riassumendo ,attraverso una dubbia quanto discutibile attività interpretativa:
Il SUAP in questi casi deve dichiarare la pratica irricevibile?
N.B. (I titolari sostengono che la pratica va inoltrata comunque perché anche nel caso di rigetto dell’istanza da parte della Questura possono operare, il caso della sentenza Stanley costituisce un precedente, pertanto, tutte le società estere hanno dei contenziosi in corso.
Ammettendo la possibilità assunta dai predetti titolari, di inoltro comunque, mentre in precedenza i motivi ostativi e il contestuale rigetto delle istanze non venivano comunicate al comune ma notificate dall’arma dei CC ai soggetti interessati, per cui l’ufficio era esentato da ulteriori adempimenti, ora che sono gestiti dal suap , quali sono gli adempimenti di competenza?
Grazie
Salve a tutti,
si dice che non si puo' operare senza concessione e senza autorizzazione (art.88), le Questure continuano a fare dinieghi e poi in Italia arrivano "i condoni" e, tutto diventa lecito.
Buonasera,
mi pare ci sia un pò di confusione. Come ha già detto Mario la questione è complicatissima.
La recente legge di Stabilità non ha affatto riconosciuto come lecita l'attività di tali soggetti ma, anzi, ha voluto che chi avesse determinati requisiti potesse sanara la sua illegittimità (altrimenti se era lecito che senso avrebbe chiedergli di sanarsi?) ai sensi del comma 643 della legge 190/14.
Circa 2200 ced/ctd (sui circa 7000 ipotizzati) tramite i bookamker di riferimento hanno aderito alla sanatoria e qualcuno ha già cominciato ad ottenere la licenza 88 tulps.
Attenzione, stiamo parlando quindi di "punti di raccolta" che agiscono per conto di un soggetto (l'allibratore estero, a tutti gli effetti ora da considerarsi "concessionario") che ha dovuto collegarsi al totalizzatore nazionale gestito da ADM tramite SOGEI al pari dei normali concessionari. Il singolo "punto" svolge ora (e svolgeva anche prima ma illegalmente) a tutti gli effetti attività di raccolta su "rete fisica" mentre il gioco "on line" (cd GAD "gioco a distanza") è tutta un'altra cosa (cfr. legge 88/2009 art.24). I concessionari abilitati in Italia per il GAD hanno un'apposita concessione diversa da quella su rete fisica ed essa prevede il divieto assoluto di intermediazione tra giocatore e concessionario.
Quindi, per il GAD non è prevista alcuna licenza 88 tulps della Questura visto che la giocata deve avvenire a distanza (telefono, internet, IPTV) e direttamente attraverso un conto di gioco nominativo.
Inoltre sia la concessione GAD (e relativo atto di convenzione con ADM) sia il DL Balduzzi (art.7 c3 quater) vietano la messa a disposizione di apparecchi atti a permettere il gioco a distanza con allibratori/concessionari e questo divieto vale per tutti, sia allibratori non muniti di concessione ADM e non stabiliti in Italia (per scelta e convenzienza) sia per quelli autorizzati dall'ADM (il cui elenco trovate in http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/wps/wcm/connect/internet/ed/monopoli/giochi/gioco_distanza/gioco_dist_concessionari )
PS: dimenticavo, i siti esteri, privi di concessione GAD, sono in genere dei ".com" e come tali dovrebbero essere inibiti ai giocatori che giocano dall'Italia stante il "blocco" imposto da ADM (cfr. elenco sul loro sito https://www1.agenziadoganemonopoli.gov.it/siti_inibiti.htm ) ma purtroppo tale blocco (trtamite gli ISP) non è così difficile da aggirare.
Saluti
Buongiorno,
La ringrazio vivamente per i chiarimenti il mio voleva essere un intervento per approfondire il discorso su una tematica molto complessa, come Lei ribadisce. che trova tra noi responsabili suap le più svariate interpretazioni.