Data: 2015-03-19 09:27:14

Provvedimento divieto prosecuzione attività e rimozione effetti Scia.

Buongiorno, chiedo la vostra preziosa consulenza per capire se ho seguito il giusto iter nella pratica che vado a esporvi (tenete conto che la dilazione dei tempi dipende dalle odissee nei rapporti col nostro Ufficio Tecnico).

- nel mese di ottobre 2014 ditta invia Scia per inizio attività di deposito merci e vendita in negozio di vicinato di oli lubrificanti (ha anche la vendita all'ingrosso che ha seguito altri iter autorizzativi);

- emerge immediatamente che la struttura è priva di agibilità e Arpa chiede integrazioni alla Scia presentata;

- in novembre procediamo con l'invio alla ditta della richiesta di integrazione e conformazione dell'attività alle norme urbanistiche, dando come tempistica 90 giorni (sospendendo contestualmente i termini di controllo della Scia);

- alla scadenza dei 90 giorni (febbraio) chiedo conferma al mio Ufficio Tecnico delle eventuali integrazioni consegnate e della situazione circa l'agibilità della struttura. I colleghi segnalano che nulla è stato inoltrato dalla ditta.

A questo punto devo emettere il provvedimento di divieto di prosecuzione attività e rimozione degli effetti della Scia, visto che ormai dal nostro punto di vista nulla più possiamo fare per agevolare questa ditta che nulla ha fatto per sanare la propria posizione.

Il dubbio che ho è questo: se nella lungaggine del procedimento avessimo superato i 60 giorni non posso più emettere il provvedimento? I tempi di accertamento avrebbero dovuto ricominciare a decorrere dall'eventuale presentazione delle integrazioni o conformazioni richieste. In questo caso, in cui la ditta non ha presentato nulla, da quando ricominciano a decorrere? Dalla data di scadenza dei 90 giorni concessi?

Nel caso sia fuori dai tempi, posso emettere il provvedimento solo in caso di un "danno per la salute, per la sicurezza pubblica etc.etc.". La mancanza dell'agibilità dei locali può rientrare in questi casi?

Ultima possibilità: l'art. 19 comma 3 della 241/90 dice che "In  caso di dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell'atto di notorieta'
false o mendaci,  l'amministrazione,  ferma  restando  l'applicazione delle sanzioni penali di cui al comma 6, nonche' di quelle di cui  al
capo VI del testo unico  di  cui  al  decreto  del  Presidente  della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, puo'  sempre  e  in  ogni  tempo
adottare i provvedimenti di cui al primo periodo".

Per seguire questa strada (la dichiarazione mendace all'interno della Scia c'è), potrei emettere comunque il provvedimento, ma prima dovrei procedere con l'iter per le sanzioni penali?

Grazie, spero di aver esposto chiaramente la situazione.

Emiliano.

riferimento id:25465

Data: 2015-03-19 14:05:14

Re:Provvedimento divieto prosecuzione attività e rimozione effetti Scia.

La mancanza della dichiarazione (o domanda e relativo certificato di agibilità se ante 2007) non preclude l'esercizio dell'attività, ma la sola sanzione amministrativa prescritta da dpr 380/2001, eventualmente ripetibile.

E' l'assenza di agibilità dell'edificio (da dimostrare ovviamente) che prevede l'emissione di ordinanza di sospensione dell'attività.

Sul tema riporto un estratto della sentenza del T.A.R. Campania Napoli, sez. III, 18 gennaio 2011, n. 275.

Quanto al primo aspetto, relativo alla mancanza del certificato di cui all’art. 24 del DPR n.380/01 - la cui funzione è quella di comprovare la sussistenza delle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico degli edifici e degli impianti negli stessi installati - la Sezione ha già avuto modo di chiarire che, [u]prima di disporre la chiusura dei locali commerciali, il Comune deve completare speditamente la procedura intesa al rilascio del certificato di agibilità e, solo ove l’esito favorevole di questo si sia rivelato impossibile, può e deve disporre la cessazione dell’attività[/u]. Ciò, non già per la ragione formale della mancanza del certificato, [b]bensì per quella sostanziale dell'impossibilità di conseguirlo per la carenza dei presupposti oggettivi[/b].

riferimento id:25465

Data: 2015-03-20 07:41:33

Re:Provvedimento divieto prosecuzione attività e rimozione effetti Scia.


La mancanza della dichiarazione (o domanda e relativo certificato di agibilità se ante 2007) non preclude l'esercizio dell'attività, ma la sola sanzione amministrativa prescritta da dpr 380/2001, eventualmente ripetibile.

E' l'assenza di agibilità dell'edificio (da dimostrare ovviamente) che prevede l'emissione di ordinanza di sospensione dell'attività.

Sul tema riporto un estratto della sentenza del T.A.R. Campania Napoli, sez. III, 18 gennaio 2011, n. 275.

Quanto al primo aspetto, relativo alla mancanza del certificato di cui all’art. 24 del DPR n.380/01 - la cui funzione è quella di comprovare la sussistenza delle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico degli edifici e degli impianti negli stessi installati - la Sezione ha già avuto modo di chiarire che, [u]prima di disporre la chiusura dei locali commerciali, il Comune deve completare speditamente la procedura intesa al rilascio del certificato di agibilità e, solo ove l’esito favorevole di questo si sia rivelato impossibile, può e deve disporre la cessazione dell’attività[/u]. Ciò, non già per la ragione formale della mancanza del certificato, [b]bensì per quella sostanziale dell'impossibilità di conseguirlo per la carenza dei presupposti oggettivi[/b].
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La situazione è questa:
l'intera lottizzazione è da anni bloccata dal punto di vista delle opere di urbanizzazione e manca l'allacciamento alla rete gas. Il lottizzante non ha mai terminato i lavori e, a queste condizioni, per l'ufficio tecnico non è possibile rilasciare il certificato di agibilità per nessuno dei capannoni nel frattempo costruiti (e venduti) nei vari lotti.
Credo a questo punto che il caso rientri pienamente nella citata "impossibilità di conseguire per la carenza di presupposti oggettivi". O sbaglio?

Grazie mille!

Già che ci siamo pongo un'altra domanda: nel caso in cui, in una situazione simile a questa, il Suap non procedesse alla verifica/controllo della Scia e la ditta procedesse tranquilla con la propria attività, in caso di eventuali problemi/incidenti/contenziosi il Suap stesso potrebbe essere chiamato a rispondere per quanto non fatto?

Ri-grazie...

riferimento id:25465
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