Data: 2015-03-19 07:58:52

Risoluzione regionale somministrazione temporanea in occasione di sagre e fiere

BURL Serie Ordinaria n. 12 - Mercoledì 18 marzo 2015

D.c.r. 3 marzo 2015 - n. X/643
Risoluzione concernente la somministrazione temporanea in
occasione di sagre e fiere

Presidenza del Vice Presidente Cecchetti
IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA
Vista la proposta di Risoluzione n. 28 approvata dalla Commissione
IV in data 22 gennaio 2015;
a norma dell’articolo 38, comma 2 del Regolamento generale,
con votazione nominale, che dà il seguente risultato:
Consiglieri presenti                    n. 57
Consiglieri votanti                      n. 56
Non partecipano alla votazione  n. 1
Voti favorevoli                            n. 49
Voti contrari                              n. 0
Astenuti                                    n. 7

DELIBERA
di approvare la Risoluzione n. 28 concernente la somministrazione
temporanea in occasione di sagre e fiere, nel testo che
così recita:
“Il Consiglio regionale della Lombardia
premesso che
−− Regione Lombardia promuove misure che favoriscono la
valorizzazione del territorio, delle sue tradizioni e delle sue
diverse peculiarità;
−− le manifestazioni a carattere temporaneo quali sagre, fiere
e feste rappresentano un fenomeno molto diffuso; esse
costituiscono un patrimonio di carattere sociale, storico, artistico,
religioso, culturale ed enogastronomico quale testimonianza
dei diversi territori, contribuendo contemporaneamente
alla promozione turistica e allo sviluppo di attività
ricreative, di volontariato e di economia locale;
rilevato che
−− le manifestazioni a carattere temporaneo sono di frequente
accompagnate da un’attività di somministrazione di alimenti
e bevande, attività che, talvolta, può avere carattere
prevalente, soprattutto in quei territori votati alla tradizione
enogastronomica;
−− la direttiva Bolkestein (direttiva 2006/123/CE), traccia gli indirizzi
e le linee da seguire nel rispetto della libera concorrenza
e delle regole del mercato e costituisce una normativa
di riferimento nella disciplina regionale del commercio
e della somministrazione di alimenti e bevande;
considerato che
−−molte manifestazioni sono organizzate dagli enti locali, direttamente
o indirettamente attraverso soggetti quali proloco,
consorzi, associazioni di via ed altri;
−−molte iniziative si legano a ricorrenze che risalgono a tradizioni
consolidate nel tempo, in cui spesso vi si riconosce
l’identità popolare locale;
−− la tutela e la valorizzazione del patrimonio storico, culturale,
enogastronomico e associazionistico del territorio lombardo
rappresentano una priorità per il governo regionale,
anche al fine di supportare enti ed operatori nella crescita
e nel consolidamento di iniziative ricorrenti;
−− le feste e i momenti aggregativi, oggi in modo significativo,
sono un importante strumento per rinsaldare i legami solidali,
comunitari e di vicinato;
considerato, inoltre, che
−− le manifestazioni a carattere temporaneo quali sagre, fiere
e feste, devono rappresentare un’occasione di aggregazione
e di socialità e non un modo surrettizio per realizzare
una pura attività commerciale, svolta senza adempiere
agli obblighi previsti dalle norme che regolano il commercio
in sede fissa e ambulante e, dunque, operando di fatto
in regime di concorrenza sleale;
−− è necessario evitare che forme di somministrazione temporanea
prive di qualsiasi connotazione sociale e volontaristica
e di radicamento storico/territoriale siano lesive del
commercio stabile (soggetto a rigide normative e a ricorrenti
controlli);
stabilito che
s’intende per manifestazione temporanea qualsiasi fiera, festa,
sagra, festival o altra forma di riunione straordinaria di persone
per la quale può anche essere assentita la somministrazione
temporanea di alimenti e bevande, per un periodo non superiore
a quello della manifestazione per cui è stata concessa;
impegna la Giunta regionale
−− a proporre, entro sei mesi dall’approvazione della presente
risoluzione e sentiti i soggetti maggiormente rappresentativi
d’interessi, modifiche normative finalizzate a:
a) definire indirizzi generali atti a:
1. evitare forme di concorrenza sleale, attuate in modo
surrettizio e aggirando gli obblighi previsti dalla normativa,
in riferimento alla somministrazione temporanea
di alimenti e bevande in occasione di sagre e
fiere, previo confronto con i soggetti più rappresentativi
coinvolti, tra cui ANCI, associazioni di categoria,
CCIAA, pro loco, associazioni dei consumatori;
2. favorire iniziative e manifestazioni temporanee quali a
titolo esemplificativo:
−− sagre nelle quali la somministrazione di cibi e bevande
ha prevalente finalità di valorizzazione dei
prodotti tipici e tradizionali del territorio, in considerazione
del fatto che la nostra cultura del cibo è
anche fonte di attrazione di flussi turistici, e non ha
finalità meramente commerciali e di lucro;
−− feste, fiere, festival e momenti aggregativi per la
promozione della socialità e l’aggregazione comunitaria,
dove rinsaldare i legami solidali, comunitari
e di vicinato, ove la somministrazione temporanea
di alimenti e bevande abbia carattere
accessorio e non esclusivo;
3. ove possibile, attrezzare l’evento per consentire l’accessibilità
ai disabili;
b) prevedere l’obbligo della predisposizione di un regolamento
comunale che:
1. definisca criteri atti a favorire iniziative e manifestazioni
temporanee, con somministrazione di cibi e bevande,
che abbiano evidenti finalità di valorizzazione
del territorio, del turismo, dei prodotti enogastronomici
tipici, della cultura, della società e dell’artigianato
locale, attraverso la definizione di una programmazione
e di una calendarizzazione degli eventi di
concerto con gli enti attuatori delle manifestazioni, le
associazioni di categoria, la CCIAA, gli enti territoriali
coinvolti (enti locali, proloco, ecc…);
2. disciplini che il calendario sia redatto entro il termine
di ogni anno solare ed in esso siano indicati i soggetti
organizzatori degli eventi e se sia prevista la modalità
di somministrazione temporanea di alimenti e
bevande;
3. preveda l’eventuale durata massima delle manifestazioni,
anche suddividendo il territorio comunale in
apposite aree omogenee;
4. richiami il rispetto delle normative di sicurezza e igienico-
sanitarie dovuto in casi di simili eventi e manifestazioni
e permetta, proprio attraverso la calendarizzazione,
adeguata e tempestiva verifica preventiva di
tali normative;
5. permetta un monitoraggio degli eventi da parte di
Regione Lombardia, dando evidenza anno dopo anno
degli scostamenti rispetto alla calendarizzazione
prevista;
6. definisca i termini di presentazione delle segnalazioni
per lo svolgimento delle manifestazioni con congruo
anticipo, allo scopo di permettere di effettuare le verifiche
di competenza e di far conoscere con sufficiente
anticipo la data dello svolgimento dell’evento;
7. contempli misure atte a definire forme di coinvolgimento
degli operatori e delle attività presenti sul territorio
all’interno delle manifestazioni temporanee;
8. preveda misure atte a limitare, per quanto possibile,
eventi e iniziative al di fuori della calendarizzazione
annuale, al fine di consentire agli operatori commerciali
una corretta programmazione della loro attività;
9. preveda la possibilità del divieto di somministrazione
temporanea nei casi previsti dal comma 3, dell’articolo
64, del decreto legislativo 26 marzo 2010 n. 59,
(Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai
servizi nel mercato interno);
10. preveda adeguate sanzioni in caso di non rispetto
delle normative di riferimento e/o del regolamento
comunale di cui si richiede la predisposizione;
c) costituire un registro comunale atto a contenere tutte
le iniziative e manifestazioni temporanee derivanti dalla
programmazione di un calendario annuale, che sia il
più possibile completo di informazioni (ad esempio tipologia,
durata, soggetti attuatori e coinvolti);
d) richiedere ai comuni la pubblicazione, in un’area apposita
del sito istituzionale sia regionale che comunale,
delle programmazioni annuali degli eventi, anche
al fine di promuovere e dare visibilità alle iniziative
calendarizzate;
e) prevedere la possibilità per i comuni di inserire nel calendario
annuale di cui al punto b) qualche giorno di
intervallo tra manifestazioni susseguenti, anche al fine
di tutela dell’ordine pubblico. In ogni caso l’autorizzazione
alla somministrazione di alimenti e bevande non
ne
temporanea per cui è stata concessa;
f) adottare una procedura autorizzativa semplificata, tenuto
conto che il decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5
(Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e sviluppo)
convertito dalla legge 4 aprile 2012 n. 35, all’articolo
41 prevede che l’attività temporanea di somministrazione
di alimenti e bevande in occasione di sagre,
fiere, manifestazioni religiose, tradizionali e culturali o
eventi locali straordinari, sia avviata previa segnalazione
certificata di inizio attività; che per esse sono richiesti
esclusivamente i requisiti morali, nonché il rispetto delle
norme igienico-sanitarie ed in materia di sicurezza;
g) prevedere una disciplina in base alla quale, nelle zone
sottoposte a tutela, l’attività temporanea in occasione
di feste o sagre è soggetta ad autorizzazione rilasciata
dal comune territorialmente competente;
h) individuare criteri che permettono di definire una sagra
«storica» quando la stessa rappresenta un momento di
tutela e valorizzazione del patrimonio storico, culturale,
enogastronomico, religioso e associazionistico del territorio
lombardo, prevedendone un riconoscimento e
favorendone lo svolgimento in termini temporali.».

Il vice presidente: Fabrizio Cecchetti
I consiglieri segretari: Maria Daniela Maroni - Eugenio Casalino
II segretario dell’assemblea consiliare:
Mario Quaglini

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