Rilevato che ai sensi dell’art. 132, comma 3 le disposizioni di cui al Capo II LR 65/2014 si applicano al SUE e al SUAP nell’ambito delle rispettive competenze;
Rilevato che l’articolo 142, comma 8 testualmente recita: “Nel caso in cui all’istanza di permesso a costruire siano stati allegati tutti i pareri, nulla osta o atti di assenso comunque denominati, necessari per l’esecuzione dei lavori, ……”
Nel caso di edilizia produttiva, ciò vuol dire che il tecnico può acquisire gli atti a lui necessari per la pratica direttamente dagli enti terzi coinvolti invece che presentare domanda unica al Suap che poi procederà ad acquisire i pareri/nulla osta/ atti assenso ecc. dai vari enti terzi di cui agli endoprocedimenti attivati???
Se così fosse, non verrebbe meno la finalità principale del Suap?
Rilevato che ai sensi dell’art. 132, comma 3 le disposizioni di cui al Capo II LR 65/2014 si applicano al SUE e al SUAP nell’ambito delle rispettive competenze;
Rilevato che l’articolo 142, comma 8 testualmente recita: “Nel caso in cui all’istanza di permesso a costruire siano stati allegati tutti i pareri, nulla osta o atti di assenso comunque denominati, necessari per l’esecuzione dei lavori, ……”
Nel caso di edilizia produttiva, ciò vuol dire che il tecnico può acquisire gli atti a lui necessari per la pratica direttamente dagli enti terzi coinvolti invece che presentare domanda unica al Suap che poi procederà ad acquisire i pareri/nulla osta/ atti assenso ecc. dai vari enti terzi di cui agli endoprocedimenti attivati???
Se così fosse, non verrebbe meno la finalità principale del Suap?
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NO,
la norma va letta in questo senso:
1) se l'interessato ha già i titoli che presuppongono il rilascio del permesso di costruire (perchè magari acquisiti in un procedimento SUAP o extra-SUAP prima della sua istituzione - es. una agibilità del 1990) vale quanto detto dalla norma
2) ovviamente si possono essere procedure extra-suap attivate sull'immobile (es. perchè attivate dal proprietario, da una associazione ecc..., quindi non rientranti nel dpr 160) che rimangono utilizzabili anche dopo
2) rimangono improcedibili le istanze extra-suap se presentate da una impresa.
SI POTEVA SCRIVERE MEGLIO ....