Data: 2015-03-18 10:51:43

competenza sanzione art. 666 c.p. - Sindaco o dirigente?

Egregio Dottore,
in qualità di Responsabile del Settore Polizia Locale e Commercio ho emesso ordinanza ingiunzione a seguito di verbale di contravvenzione ai sensi dell'art. 68 e 666 c.p. elevato nel 2011 e non mpugnato.
L'ordinanza è stata emessa nei 5 anni e per questo nulla questio; l'ordinanza è stata comunque impugbnata davanti al giudice di pace e l'avvocato di controparte ha focalizzato il ricorso sul seguente punto " Violazione e falsda applicazione dell'art. 19 bis R.D. n. 601/1931 perchè la competenza ad applicare le sanzioni per le violazioni amministrative è il Sindaco con riferimento (tra le altre) all'art. 666 c.p..
Ora sto facendo memorie di costituzione e questa particolarità mi sta mettendio in difficoltà. Sto cerando di spiegare che l'art. 107 del D.lgs. 267/2000 ha demandato competenze di gestione ai dirigenti, ma mi chiedo se in quersto caso mi trovo di fronte ad un atto di gestione o a un atto di governo che sarebbe di competenza del Sindaco, considwerato che comunque stiamo parlando di reato (depenalizzato) e che l'autorità di P.S. è il Sindaco.
Secondo Lei come posso "cotrobattere"?

riferimento id:25433

Data: 2015-03-18 19:46:54

Re:competenza sanzione art. 666 c.p. - Sindaco o dirigente?


Egregio Dottore,
in qualità di Responsabile del Settore Polizia Locale e Commercio ho emesso ordinanza ingiunzione a seguito di verbale di contravvenzione ai sensi dell'art. 68 e 666 c.p. elevato nel 2011 e non mpugnato.
L'ordinanza è stata emessa nei 5 anni e per questo nulla questio; l'ordinanza è stata comunque impugbnata davanti al giudice di pace e l'avvocato di controparte ha focalizzato il ricorso sul seguente punto " Violazione e falsda applicazione dell'art. 19 bis R.D. n. 601/1931 perchè la competenza ad applicare le sanzioni per le violazioni amministrative è il Sindaco con riferimento (tra le altre) all'art. 666 c.p..
Ora sto facendo memorie di costituzione e questa particolarità mi sta mettendio in difficoltà. Sto cerando di spiegare che l'art. 107 del D.lgs. 267/2000 ha demandato competenze di gestione ai dirigenti, ma mi chiedo se in quersto caso mi trovo di fronte ad un atto di gestione o a un atto di governo che sarebbe di competenza del Sindaco, considwerato che comunque stiamo parlando di reato (depenalizzato) e che l'autorità di P.S. è il Sindaco.
Secondo Lei come posso "cotrobattere"?
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La GIURISPRUDENZA CONSOLIDATA ritiene la competenza del Dirigente pacifica.

Ti segnalo alcune sentenze inequivocabili che valgono anche per le sanzioni pecuniarie (direi a maggior ragione per queste)

T.A.R. Campania Napoli Sez. III, 28-10-2014, n. 5541
Rientra nella competenza del Dirigente e non del Sindaco l'adozione di provvedimenti repressivi di natura edilizia. L' art. 107, lett. g) del D.Lgs. n. 267/2000 in materia di competenze dei dirigenti comunali stabilisce, infatti, che essi sono competenti all'adozione di: "g) tutti i provvedimenti di sospensione dei lavori, abbattimento e riduzione in pristino di competenza comunale, nonché i poteri di vigilanza edilizia e di irrogazione delle sanzioni amministrative previsti dalla vigente legislazione statale e regionale in materia di prevenzione e repressione dell'abusivismo edilizio e paesaggistico-ambientale".

T.A.R. Calabria Catanzaro Sez. II, 29-07-2011, n. 1129
In materia di commercio, benchè l' art. 22 del d.lgs. n. 114 del 1998 individui il Sindaco come autorità competente all'irrogazione delle sanzioni amministrative per la violazione della relativa disciplina, dopo l'entrata in vigore del testo unico delle disposizioni sugli enti locali, approvato con d.lgs. n. 267 del 2000 , tale competenza è stata devoluta ai funzionari dirigenti dall'art. 107; tuttavia, per gli enti locali con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti l' art. 53, comma 23 della legge 23 dicembre 2000 n. 388, ha previsto la possibilità di deroghe con attribuzione ai componenti dell'organo esecutivo la responsabilità degli uffici e dei servizi ed il potere di adottare atti anche di natura tecnico gestionale.

Cass. civ. Sez. II, 29-09-2009, n. 20864 (rv. 609759)
SANZIONI AMMINISTRATIVE - In genere - Attività degli enti locali - Inosservanza di norme - Conseguenti responsabilità di ordine amministrativo - Responsabilità del sindaco o degli assessori - Configurabilità - Condizioni e limiti - Fattispecie in tema di responsabilità del sindaco di un piccolo comune per violazione dei limiti di accettabilità dei reflui di impianti di trattamento delle acque.
In tema di responsabilità di ordine sanzionatorio amministrativo negli enti locali connessa alla violazione delle norme che l'ente è tenuto ad osservare nello svolgimento della sua attività, non si può automaticamente imputare al sindaco e agli assessori di un Comune, ancorché di modeste dimensioni, qualsiasi violazione di norme sanzionata in via amministrativa, verificatasi nell'ambito di attività dell'ente territoriale (o, nel caso degli assessori, nell'ambito del settore di attività di loro competenza), allorché sussista una apposita articolazione burocratica preposta allo svolgimento dell'attività medesima, con relativo dirigente dotato di autonomia decisionale e di spesa. Una responsabilità dell'organo politico di vertice è configurabile solo in presenza di specifiche situazioni, correlate alle attribuzioni proprie di tale organo, e cioè quando si sia al cospetto di violazioni derivanti da carenze di ordine strutturale, riconducibili all'esercizio dei poteri di indirizzo e di programmazione, ovvero quando l'organo politico sia stato specificamente sollecitato ad intervenire, ovvero ancora quando sia stato a conoscenza della situazione antigiuridica derivante dalle inadempienze dell'apparato competente, e abbia cionondimeno omesso di attivarsi, con i suoi autonomi poteri, per porvi rimedio. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva ritenuto il sindaco di un piccolo Comune responsabile dell'avvenuto superamento dei limiti di accettabilità dei reflui di tre impianti di trattamento delle acque, senza verificare se i poteri decisionali relativi a tali impianti fossero stati validamente attribuiti ad organi burocratici). (Cassa con rinvio, Trib. Catanzaro, 21/01/2004)

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