Data: 2015-03-18 10:47:38

Toscana contro la ludopatia - DPGR 11/3/2015 - Reg. attuazione L.R. 57/13

[color=red][b]Toscana contro la ludopatia - DPGR 11/3/2015 - Reg. attuazione L.R. 57/13[/b][/color]

[b]DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 11 marzo 2015, n. 26/R[/b]
[b]Regolamento di attuazione della legge regionale 18 ottobre 2013, n. 57 (Disposizioni per il gioco consapevole e la prevenzione della ludopatia). [/b]

La Giunta regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta
emana
il seguente regolamento:
SOMMARIO
PREAMBOLO
Capo I
Osservatorio regionale sul fenomeno
della dipendenza da gioco
Art. 1 Sede dell’Osservatorio
Art. 2 Convocazione dell’Osservatorio
Art. 3 Funzionamento dell’Osservatorio
Capo II
Concessione dei contributi per progetti
promossi dal terzo settore
Art. 4 Contributi per progetti promossi dal terzo set -
tore
Capo III
Logo identificativo No Slot
Art. 5 Approvazione del logo
Art. 6 Rilascio del logo
Art. 7 Disciplinare di uso del logo
Art. 8 Uso non corretto del logo
PREAMBOLO
Visto l’articolo 117, comma sesto della Costituzione;
Visto l’articolo 42 dello Statuto;
Vista la legge regionale 18 ottobre 2013, n.57 (Disposizioni
per il gioco consapevole e per la prevenzione
della ludopatia);
Viste le modifiche apportate alla l.r. 57/2013 con la
legge regionale 23 dicembre 2014, n.85 “Modifiche alla
legge regionale 18 ottobre 2013, n.57 (Disposizioni per il
gioco consapevole e per la prevenzione della ludopatia)
e con la legge regionale 29 dicembre 2014, n.86 (Legge
finanziaria per l’anno 2015);
Visto il parere del Comitato tecnico di direzione
espresso nella seduta dell’8 gennaio 2015;
Visto il parere della quarta commissione consiliare
espresso nella seduta del 12 febbraio 2015;
Vista la deliberazione della Giunta regionale 2 marzo
2015, n. 182;
Considerato quanto segue:
- é necessario adottare il regolamento di attuazione
della l.r. 57/2013 per disciplinare compiutamente gli
oggetti indicati dall’articolo 15 della legge stessa;
- l’articolo 15 della l.r. 57/2013 prevede, fra gli
oggetti che il regolamento deve obbligotariamente disciplinare,
il funzionamento dell’Osservatorio regionale sul
fenomeno della dipendenza da gioco; le modalità per la
concessione dei contributi ai soggetti del terzo settore
che si occupano delle problematiche correlate al gioco;
le modalità di approvazione del logo identificativo No
Slot, nonché le modalità per il rilascio in uso del logo e
per la revoca dell’uso dello stesso.
Si approva il presente regolamento:
Capo I
Osservatorio regionale sul fenomeno
della dipendenza da gioco
Art. 1
Sede dell’Osservatorio
1. L’Osservatorio ha sede presso la direzione generale
regionale competente in materia sanitaria, che ne
assicura il supporto tecnico-amministrativo.
Art. 2
Convocazione dell’Osservatorio
1. Il Presidente dell’Osservatorio lo convoca e ne stabilisce
l’ordine del giorno. La convocazione è disposta
anche su richiesta dell’assessore regionale alla sanità o di
almeno un quinto dei componenti dell’Osservatorio.
2. La convocazione alle riunioni dell’Osservatorio,
recapitata a ciascun componente almeno dieci giorni
prima della data fissata per la riunione, contiene l’indicazione
della data e del luogo della riunione.
3. La convocazione è accompagnata dalla documentazione
relativa agli argomenti iscritti all’ordine del
giorno.
4. All’ordine del giorno possono essere iscritti argomenti
aggiuntivi rispetto a quelli indicati nella convocazione
di cui al comma 2. L’ordine del giorno integrativo,
con la necessaria documentazione, è trasmesso non oltre
quarantotto ore prima della data fissata per la riunione.
5. La trasmissione della documentazione di cui ai
commi 2, 3 e 4 avviene preferibilmente mediante posta
elettronica certificata (PEC), ovvero mediante posta cartacea
con raccomandata A/R.
Art. 3
Funzionamento dell’Osservatorio
1. Le riunioni dell’Osservatorio sono valide con la
presenza della maggioranza dei componenti in carica.
Le decisioni sono adottate con il voto favorevole della
maggioranza dei presenti alla seduta, e in caso di parità
nella votazione prevale il voto del Presidente.
2. La partecipazione alle sedute dell’organo può essere
delegata in relazione all’argomento oggetto della seduta.
Capo II
Concessione dei contributi per progetti
promossi dal terzo settore
Art. 4
Contributi per progetti promossi dal terzo settore
1. La Giunta regionale, con propria deliberazione,
impartisce indirizzi alle società della salute e, nei territori
dove queste non siano state costituite, ai comuni singoli
o associati, per l’approvazione di bandi finalizzati alla
concessione dei contributi di cui all’articolo 9, comma 2,
della l.r. 57/2013.
2. La deliberazione di cui al comma 1 prevede il coinvolgimento
dei Servizi per le Tossicodipendenze (SERT) nella
valutazione dei progetti di reinserimento sociale presentati
per il finanziamento, e determina l’ammontare massimo del
concorso della Regione al finanziamento dei medesimi.
3. I progetti di cui al comma 2 vengono valutati prioritariamente
sulla base del livello di integrazione operativa
tra i servizi sociali e sanitari territoriali, nonché della
previsione di un percorso personalizzato di reinserimento
sociale accompagnato da specifiche attività di tutoraggio.
Capo III
Logo identificativo No Slot
Art. 5
Approvazione del logo
1. Il logo identificativo No Slot, elaborato a cura della
direzione regionale competente in materia di comunicazione
in collaborazione con la direzione regionale
competente in materia sanitaria, è approvato dalla Giunta
regionale, sentito l’Osservatorio di cui al Capo I.
Art. 6
Rilascio del logo
1. La Regione realizza, sul proprio sito Web istituzionale,
un portale per la gestione delle richieste del logo
identificativo no slot, cui affluiscono tutte le istanze
presentate ai sensi dell’articolo 12, comma 1 della l.r.
57/2013.
2. Sul portale di cui al comma 1 viene pubblicato
l’elenco degli esercizi pubblici e dei circoli che utilizzano
il logo identificativo no slot.
Art. 7
Disciplinare di uso del logo
1. Le modalità di utilizzo del logo e gli impegni dei
titolari dei circoli e dei pubblici esercizi che ne chiedono
l’utilizzo sono regolate mediante apposito disciplinare,
approvato con decreto dirigenziale.
Art. 8
Uso non corretto del logo
1. I comuni, nell’esercizio della funzione di cui
all’articolo 13 della l.r. 57/2013, verificano che i circoli
e i pubblici esercizi che utilizzano il logo rispettino gli
impegni assunti con il disciplinare di cui all’articolo 7.
2. Qualora in un locale che espone il logo siano
trovati apparecchi con vincita in denaro, il comune
provvede immediatamente a rimuovere la vetrofania o
qualsiasi altro supporto materiale in cui è riprodotto il
logo, comunicandolo all’ ufficio regionale competente,
che provvede alla cancellazione del locale dall’elenco di
cui all’articolo 6 comma 2.
Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Toscana.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo
osservare come regolamento della Regione Toscana.
ROSSI
Firenze, 11 marzo 2015


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