Buongiorno, ho una segnalazione che mi evidenzia un pubblico esercizio che causa rumore con una sua apparecchiatura interna.
Premetto che l'attività è iniziata nel 2005 dopo di che nel 2007 si è trasferita in altro fondo, asserendo nella modulistica che i locali di esercizio dell'attività rispettano le vigenti norme in materia igienico sanitaria di edilizia urbanistica di sicurezza e di destinazione d'uso dei locali.
Non abbiamo nel fascicolo la presenza di alcuna autocertificazione circa la rispondenza alla normativa di inquinamento acustico.
La domanda è la seguente:
la materia di accertamento è di competenza ARPAT?
Vi era l'obbligo che nel fascicolo ci fosse l'autocertificazione detta?
Grazie
Sì, solo ARPAT può accertare il superamento dei limiti. In teoria anche i VVUU tramite tecnico incaricato o personale appositamente formato potrebbe procedere a controllo (queste cose però costano).
Vedi qua:
http://www.arpat.toscana.it/notizie/arpatnews/2014/136-14/136-14-adottate-da-parte-della-regione-toscana-importanti-linee-guida-in-materia-di-inquinamento-acustico
Resta inteso che prima di chiamare ARPAT, il comune può procedere ai controlli sulla documentazione e invitare il gestore a regolarizzarsi.
Rammenta che, in ogni caso, si applica il DPR 227/2011: occorre la dichiarazione sostitutiva sul rispetto dei limiti acustici quando siano usati mezzi di amplificazione (vedi art. 4 e relativo allegato). La DGR n. 857/2013 prevede, in attuazione del DPR citato, che la dichiarazione sia redatta indicando (come contenuti specifici):
[i]1. dichiarazione che attesti con riferimento all’area di ubicazione dell’attività e alla classe acustica della stessa nel piano comunale di classificazione acustica il rispetto dei limiti di emissione e di
immissione da questo previsti;
2. dichiarazione delle eventuali misure di mitigazione in atto per il rispetto dei suddetti limiti;
3. indicazione espressa della valutazione tecnica ([b]nominativo tecnico competente e data[/b]) sulla base della quale il proponente dichiara quanto indicato ai punti 1 e 2 .
[/i]
La mancanza della dichiarazione può essere sanzionanata ai sensi dell'art. 10, comma 3 della legge n. 447/95.
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