Data: 2015-03-17 16:41:47

Accesso atti Consigliere comunale - file con firma digitale

E' pervenuta al SUAP (tramite PEC di file firmati digitalmente) istanza di parere preventivo di un progetto, ai sensi del vigente Regolamento Edilizio. Attualmente la pratica è in fase istruttoria.
Un Consigliere comunale presenta, nel frattempo, richiesta di accesso ai documenti amministrativi afferenti la pratica sopra citata.
Si chiede:
1) è consentito il diritto di accesso al Consigliere di atti relativi a procedimento non ancora concluso?
2) nel caso affermativo, come ci si comporta con i file firmati digitalmente? E' consentita la duplicazione dei file con firma digitale su supporto informatico esterno (es: chiavetta USB del Consigliere)? Oppure è sufficiente rilasciare al Consigliere semplici file "pdf" senza firma digitale? I file digitali duplicati, quale  dicitura devono "recare" affinché sia attestata la conformità all'originale?
Grazie!  ;)

riferimento id:25413

Data: 2015-03-17 19:17:31

Re:Accesso atti Consigliere comunale - file con firma digitale

1) è consentito il diritto di accesso al Consigliere di atti relativi a procedimento non ancora concluso?
[color=red]Certo, il diritto di accesso dei consiglieri (ed anche degli altri interessati) può avvenire afine procedimento o anche DURANTE il procedimento (art. 10 L. 241/1990)[/color]

2) nel caso affermativo, come ci si comporta con i file firmati digitalmente? E' consentita la duplicazione dei file con firma digitale su supporto informatico esterno (es: chiavetta USB del Consigliere)?
[color=red]Certo, puoi trasmettere per email o copiare su supporto informatico[/color]

Oppure è sufficiente rilasciare al Consigliere semplici file "pdf" senza firma digitale?
[color=red]NO, sono documenti diversi da quelli richiesti[/color]

I file digitali duplicati, quale  dicitura devono "recare" affinché sia attestata la conformità all'originale?
[color=red]Nessuno!
NON DEVI attestare la conformità dei singoli file.
Ti consiglio di inviare una pec/mail o fare una lettera che fai firmare per ricevuta in cui scrivi:
Si fa seguito alla richiesta di accesso ai documenti del .... prot ..... per confermare la consegna mediante -------- (pec, pen drive) dei seguenti documenti.
Il consigliere è tenuto al trattamento dei dati, delle informazioni e dei documenti nel rispetto di quanto previsto dalla vigente normativa, ivi compreso il Dlgs 196/2003) salve le responsabilità penali, amministrative e civili.

[/color]

riferimento id:25413

Data: 2015-04-07 07:47:49

Re:Accesso atti Consigliere comunale - file con firma digitale

Aggiornamento!
Al Consigliere è stato dato riscontro scritto con alcune informazioni utili ed è stata data disponibilità (in alcuni giorni e orari) per la visione dei documenti richiesti.
Ma i giorni passano ... e il Consigliere non si mette in contatto con l'ufficio (nonostante anche il sollecito).
Domanda:
- come si può concludere il procedimento?
- considerato che l'art. 25, c. 4, della L. 241/90 prevede che [i]"decorsi inutilmente 30gg dalla richiesta, questa si intende respinta"[/i] ... non vorrei mai che il Consigliere possa presentare ricorso al T.A.R. Come è meglio che mi comporti?
Grazie mille!  ;)

riferimento id:25413

Data: 2015-04-07 15:03:25

Re:Accesso atti Consigliere comunale - file con firma digitale


Aggiornamento!
Al Consigliere è stato dato riscontro scritto con alcune informazioni utili ed è stata data disponibilità (in alcuni giorni e orari) per la visione dei documenti richiesti.
Ma i giorni passano ... e il Consigliere non si mette in contatto con l'ufficio (nonostante anche il sollecito).
Domanda:
- come si può concludere il procedimento?
- considerato che l'art. 25, c. 4, della L. 241/90 prevede che [i]"decorsi inutilmente 30gg dalla richiesta, questa si intende respinta"[/i] ... non vorrei mai che il Consigliere possa presentare ricorso al T.A.R. Come è meglio che mi comporti?
Grazie mille!  ;)
[/quote]

Il procedimento è già concluso. TU HAI MESSO A DISPOSIZIONE i documenti. Il fatto che non vengano visionati è irrilevante.
E' come se tu glieli spedissi e lui dicesse di non aver aperto la mail o la posta ..... è irrilevante.
Il procedimento si conclude con la MESSA A DISPOSIZIONE.

riferimento id:25413
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