Data: 2011-10-26 15:31:00

Attività commerciali nello stesso locale, ma in stanze diverse.

Due società A e B, a responsabilità limitata, con sedi in due comuni diversi, hanno lo stesso legale rappresentante.
Hanno presentato segnalazione certificata di avvio di esercizio di vicinato nello STESSO LOCALE ( A: per la vendita di auto nuove e per conto terzi;
B: per la vendita di auto nuove ed usate per conto proprio).L'entrata al piazzale è in comune.
Gli spazi espositivi antistanti gli uffici ed i relativi uffici di vendita sono diversi e separati.
Possono coesistere due attività commerciali allo stesso numero civico( con la stessa entrata) ma in stanze diverse dello stesso piano?
Ringrazio per la disponibilità. 

riferimento id:2540

Data: 2011-10-27 16:35:57

Re:Attività commerciali nello stesso locale, ma in stanze diverse.

CERTO che possono esistere ed operare SENZA LIMITAZIONI particolari.

Ti segnalo in calce le disposizioni che legittimano questa procedura (anche prima del 2010 era da ritenersi comunque consentita in quanto NON VIETATA).

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D.Lgs. 26-3-2010 n. 59
Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno.
Pubblicato nella Gazz. Uff. 23 aprile 2010, n. 94, S.O.
Art. 35  Attività multidisciplinari

1.  I prestatori possono essere assoggettati a requisiti che li obblighino ad esercitare esclusivamente una determinata attività specifica o che limitino l'esercizio, congiunto o in associazione, di attività diverse solo nei casi seguenti:
a)  professioni regolamentate, nella misura in cui ciò sia giustificato per garantire il rispetto di norme di deontologia diverse in ragione della specificità di ciascuna professione, di cui è necessario garantire l'indipendenza e l'imparzialità;
b)  prestatori che forniscono servizi di certificazione, di omologazione, di controllo, prova o collaudo tecnici, nella misura in cui ciò sia giustificato per assicurarne l'indipendenza e l'imparzialità.
2.  Nei casi in cui è consentito lo svolgimento delle attività multidisciplinari di cui al comma 1:
a)  sono evitati i conflitti di interesse e le incompatibilità tra determinate attività;
b)  sono garantite l'indipendenza e l'imparzialità che talune attività richiedono;
c)  è assicurata la compatibilità delle regole di deontologia professionale e di condotta relative alle diverse attività, soprattutto in materia di segreto professionale.

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riferimento id:2540

Data: 2016-03-01 15:07:26

Re:Attività commerciali nello stesso locale, ma in stanze diverse.

Attività di estetista (condivisione di locale) Parere 10 febbraio 2016

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