SCIA: non servono le asseverazioni o perizie dei TECNICI
Come indicato nei nostri interventi su questo forum ed anche nell'ambito degli incontri di formazione si ribadisce che NON OCCORRE che la SCIA sia sottoscritta da tecnici qualora ciò non sia previsto dalla normativa di settore (es. edilizia, pubblico spettacolo sopra le 200 persone, collaudo ecc....).
La SCIA è firmata dal solo interessato perchè sia valida e regolare.
In questo senso si segnalano le note del Ministero della Semplificazione e della Regione Emilia Romagna
DECRETO-LEGGE 9 febbraio 2012, n. 5.
Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo.
Art. 2
Semplificazione delle procedure amministrative mediante SCIA
1. All'articolo 19, della legge 7 agosto 1990, n. 241, al comma 1,
dopo le parole: "decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, nonche'" sono inserite le seguenti: ", ove
espressamente previsto dalla normativa vigente,".
********************************
L. 7-8-1990 n. 241
Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi.
Pubblicata nella Gazz. Uff. 18 agosto 1990, n. 192.
(commento di giurisprudenza)
19. Segnalazione certificata di inizio attività - Scia (95).
1. Ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, permesso o nulla osta comunque denominato, comprese le domande per le iscrizioni in albi o ruoli richieste per l’esercizio di attività imprenditoriale, commerciale o artigianale il cui rilascio dipenda esclusivamente dall’accertamento di requisiti e presupposti richiesti dalla legge o da atti amministrativi a contenuto generale, e non sia previsto alcun limite o contingente complessivo o specifici strumenti di programmazione settoriale per il rilascio degli atti stessi, è sostituito da una segnalazione dell’interessato, con la sola esclusione dei casi in cui sussistano vincoli ambientali, paesaggistici o culturali e degli atti rilasciati dalle amministrazioni preposte alla difesa nazionale, alla pubblica sicurezza, all’immigrazione, all’asilo, alla cittadinanza, all’amministrazione della giustizia, all’amministrazione delle finanze, ivi compresi gli atti concernenti le reti di acquisizione del gettito, anche derivante dal gioco, nonché di quelli previsti dalla normativa per le costruzioni in zone sismiche e di quelli imposti dalla normativa comunitaria. La segnalazione è corredata dalle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell’atto di notorietà per quanto riguarda tutti gli stati, le qualità personali e i fatti previsti negli articoli 46 e 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, nonché, ove espressamente previsto dalla normativa vigente, dalle attestazioni e asseverazioni di tecnici abilitati, ovvero dalle dichiarazioni di conformità da parte dell’Agenzia delle imprese di cui all’ articolo 38, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, relative alla sussistenza dei requisiti e dei presupposti di cui al primo periodo; tali attestazioni e asseverazioni sono corredate dagli elaborati tecnici necessari per consentire le verifiche di competenza dell’amministrazione. Nei casi in cui la legge prevede l’acquisizione di pareri di organi o enti appositi, ovvero l’esecuzione di verifiche preventive, essi sono comunque sostituiti dalle autocertificazioni, attestazioni e asseverazioni o certificazioni di cui al presente comma, salve le verifiche successive degli organi e delle amministrazioni competenti. La segnalazione, corredata delle dichiarazioni, attestazioni e asseverazioni nonché dei relativi elaborati tecnici, può essere presentata mediante posta raccomandata con avviso di ricevimento, ad eccezione dei proedimenti per cui è previsto l'utilizzo esclusivo della modalità telematica; in tal caso la segnalazione si considera presentata al momento della ricezione da parte dell’amministrazione (96).
2. L’attività oggetto della segnalazione può essere iniziata dalla data della presentazione della segnalazione all’amministrazione competente.
3. L’amministrazione competente, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti di cui al comma 1, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della segnalazione di cui al medesimo comma, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell’attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa, salvo che, ove ciò sia possibile, l’interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro un termine fissato dall’amministrazione, in ogni caso non inferiore a trenta giorni. È fatto comunque salvo il potere dell’amministrazione competente di assumere determinazioni in via di autotutela, ai sensi degli articoli 21-quinquies e 21-nonies. In caso di dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell’atto di notorietà false o mendaci, l’amministrazione, ferma restando l’applicazione delle sanzioni penali di cui al comma 6, nonché di quelle di cui al capo VI del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, può sempre e in ogni tempo adottare i provvedimenti di cui al primo periodo.
4. Decorso il termine per l’adozione dei provvedimenti di cui al primo periodo del comma 3 ovvero di cui al comma 6-bis, all’amministrazione è consentito intervenire solo in presenza del pericolo di un danno per il patrimonio artistico e culturale, per l’ambiente, per la salute, per la sicurezza pubblica o la difesa nazionale e previo motivato accertamento dell’impossibilità di tutelare comunque tali interessi mediante conformazione dell’attività dei privati alla normativa vigente (97).
4-bis. Il presente articolo non si applica alle attività economiche a prevalente carattere finanziario, ivi comprese quelle regolate dal testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e dal testo unico in materia di intermediazione finanziaria di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (98).
5. [Il presente articolo non si applica alle attività economiche a prevalente carattere finanziario, ivi comprese quelle regolate dal testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e dal testo unico in materia di intermediazione finanziaria di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Ogni controversia relativa all’applicazione del presente articolo è devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. Il relativo ricorso giurisdizionale, esperibile da qualunque interessato nei termini di legge, può riguardare anche gli atti di assenso formati in virtù delle norme sul silenzio assenso previste dall’articolo 20] (99).
6. Ove il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, nelle dichiarazioni o attestazioni o asseverazioni che corredano la segnalazione di inizio attività, dichiara o attesta falsamente l’esistenza dei requisiti o dei presupposti di cui al comma 1 è punito con la reclusione da uno a tre anni (100).
6-bis. Nei casi di Scia in materia edilizia, il termine di sessanta giorni di cui al primo periodo del comma 3 è ridotto a trenta giorni. Fatta salva l’applicazione delle disposizioni di cui al comma 4 e al comma 6, restano altresì ferme le disposizioni relative alla vigilanza sull’attività urbanistico-edilizia, alle responsabilità e alle sanzioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e dalle leggi regionali (101).
6-ter. La segnalazione certificata di inizio attività, la denuncia e la dichiarazione di inizio attività non costituiscono provvedimenti taciti direttamente impugnabili. Gli interessati possono sollecitare l'esercizio delle verifiche spettanti all'amministrazione e, in caso di inerzia, esperire esclusivamente l'azione di cui all'art. 31, commi 1, 2 e 3 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 (102).
(95) Per l’interpretazione autentica delle disposizioni del presente articolo vedi la lettera c) del comma 2 dell’art. 5, D.L. 13 maggio 2011, n. 70.
(96) Comma così modificato prima dal numero 2) della lettera b) del comma 2 dell’art. 5, D.L. 13 maggio 2011, n. 70, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione, e poi dal comma 1 dell'art. 2, D.L. 9 febbraio 2012, n. 5.
(97) Comma così modificato dalla lettera a) del comma 1 dell’art. 6, D.L. 13 agosto 2011, n. 138.
(98) Comma aggiunto dal comma 1-quinquies dell'art. 2, D.L. 5 agosto 2010, n. 125, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.
(99) Comma abrogato dal n. 14) del comma 1 dell'art. 4 dell'allegato 4 al D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104, a decorrere dal 16 settembre 2010, ai sensi di quanto disposto dall'art. 2 dello stesso provvedimento.
(100) Articolo prima sostituito dall'art. 2, L. 24 dicembre 1993, n. 537, poi modificato dall'art. 21, L. 11 febbraio 2005, n. 15, sostituito dall'art. 3, D.L. 14 marzo 2005, n. 35, modificato dal commi 3, 4, 5 e 6 dell’art. 9, L. 18 giugno 2009, n. 69, dal comma 1 dell’art. 85, D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59 e, infine, così sostituito dal comma 4-bis dell'art. 49, D.L. 31 maggio 2010, n. 78, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione. Vedi, anche, il D.P.R. 26 aprile 1992, n. 300, il D.P.R. 9 maggio 1994, n. 407, il D.P.R. 9 maggio 1994, n. 411 e il comma 4-ter del citato art. 49, D.L. 31 maggio 2010, n. 78.
(101) Comma aggiunto dal numero 2) della lettera b) del comma 2 dell’art. 5, D.L. 13 maggio 2011, n. 70 e poi così modificato dalla lettera b) del comma 1 dell'art. 6, D.L. 13 agosto 2011, n. 138.
(102) Comma aggiunto dalla lettera c) del comma 1 dell’art. 6, D.L. 13 agosto 2011, n. 138, come modificato dalla legge di conversione 14 settembre 2011, n. 148.
Buongiorno,
nel caso in cui la normativa specifica relativa all'attività non preveda espressamente attestazioni o asseverazioni dei tecnici (nello specifico, attività di acconciatori legge 174/2005 , estetisti Legge 1/90 e tintolavanderia 84/2006) è corretto richiedere nella modulistica della SCIA la firma di un tecnico abilitato?
Nella maggior parte dei casi infatti la modulistica dei comuni non ritiene sufficiente la autodichiarazione dell'interessato in merito alla conformità degli impianti, della normativa antincendio,scarichi idrici, emissioni in atmosfera ecc ecc, ma richiede la firma del tecnico abilitato.
Grazie.
nel caso in cui la normativa specifica relativa all'attività non preveda espressamente attestazioni o asseverazioni dei tecnici (nello specifico, attività di acconciatori legge 174/2005 , estetisti Legge 1/90 e tintolavanderia 84/2006) è corretto richiedere nella modulistica della SCIA la firma di un tecnico abilitato?
[color=red]NO, a mio avviso era illegittimo prima, lo è a maggior ragione ora con la modifica dell'art. 19 volta proprio ad evitare tale comportamento!!![/color]
Nella maggior parte dei casi infatti la modulistica dei comuni non ritiene sufficiente la autodichiarazione dell'interessato in merito alla conformità degli impianti, della normativa antincendio,scarichi idrici, emissioni in atmosfera ecc ecc, ma richiede la firma del tecnico abilitato.
[color=red]SBAGLIANO!!!!!!!!!!![/color]
Mi inserisco in questo topic perché mi trovo nella condizione appena citata. Brevemente: mi sono rivolto allo sportello commercio del comune dove ho la mia gelateria artigianale d'asporto per richiedere il permesso di vendita di bevande chiuse non in somministrazione (al momento posso solo vendere prodotti di mia produzione). Mi è stato risposto che devo compilare una scia, dichiarare l'apertura di una nuova attività e allegare documenti firmati e timbrati da un tecnico abilitato.
A questo punto come mi devo comportare? Compilo i documenti e li consegno ugualmente senza il timbro di un tecnico?
Inoltre perché devo dichiarare l'avvio di una nuova attività quando invece introduco una piccola variazione ad una già esistente?
Grazie vivamente in anticipo chi saprà fornirmi consigli su come muovermi.
Grazie
Mi inserisco in questo topic perché mi trovo nella condizione appena citata. Brevemente: mi sono rivolto allo sportello commercio del comune dove ho la mia gelateria artigianale d'asporto per richiedere il permesso di vendita di bevande chiuse non in somministrazione (al momento posso solo vendere prodotti di mia produzione). Mi è stato risposto che devo compilare una scia, dichiarare l'apertura di una nuova attività e allegare documenti firmati e timbrati da un tecnico abilitato.
A questo punto come mi devo comportare? Compilo i documenti e li consegno ugualmente senza il timbro di un tecnico?
Inoltre perché devo dichiarare l'avvio di una nuova attività quando invece introduco una piccola variazione ad una già esistente?
Grazie vivamente in anticipo chi saprà fornirmi consigli su come muovermi.
Grazie
[/quote]
Salve,
formalmente è cporretto richiedere la SCIA di nuova attività (come vicinato l'attività è nuova, a prescindere che abbia già una attività artigianale esistente).
E' una definizione "burocratica), ma l'indicazione è corretta.
DEL TUTTO ERRATA è l'indicazione che occorrono documenti a firma di tecnico abilitato.
Chi glielo ha detto non conosce le novità normative introdotte in materia in modifica dell'art. 19 della L. 241/1990 che non richiedono più la firma di tecnici per le scia.
FAGLIELO PRESENTE magari facendo vedere questo post.
Ecco il riferimento:
L. 7-8-1990 n. 241
Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi.
Pubblicata nella Gazz. Uff. 18 agosto 1990, n. 192.
(commento di giurisprudenza)
Art. 19 Segnalazione certificata di inizio attività - Scia (108) (113)
1. Ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, permesso o nulla osta comunque denominato, comprese le domande per le iscrizioni in albi o ruoli richieste per l’esercizio di attività imprenditoriale, commerciale o artigianale il cui rilascio dipenda esclusivamente dall’accertamento di requisiti e presupposti richiesti dalla legge o da atti amministrativi a contenuto generale, e non sia previsto alcun limite o contingente complessivo o specifici strumenti di programmazione settoriale per il rilascio degli atti stessi, è sostituito da una segnalazione dell’interessato, con la sola esclusione dei casi in cui sussistano vincoli ambientali, paesaggistici o culturali e degli atti rilasciati dalle amministrazioni preposte alla difesa nazionale, alla pubblica sicurezza, all’immigrazione, all’asilo, alla cittadinanza, all’amministrazione della giustizia, all’amministrazione delle finanze, ivi compresi gli atti concernenti le reti di acquisizione del gettito, anche derivante dal gioco, nonché di quelli previsti dalla normativa per le costruzioni in zone sismiche e di quelli imposti dalla normativa comunitaria. La segnalazione è corredata dalle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell’atto di notorietà per quanto riguarda tutti gli stati, le qualità personali e i fatti previsti negli articoli 46 e 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, nonché, [color=red]ove espressamente previsto dalla normativa vigente[/color], dalle attestazioni e asseverazioni di tecnici abilitati, ovvero dalle dichiarazioni di conformità da parte dell’Agenzia delle imprese di cui all’ articolo 38, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, relative alla sussistenza dei requisiti e dei presupposti di cui al primo periodo; tali attestazioni e asseverazioni sono corredate dagli elaborati tecnici necessari per consentire le verifiche di competenza dell’amministrazione. Nei casi in cui la normativa vigente prevede l'acquisizione di atti o pareri di organi o enti appositi, ovvero l'esecuzione di verifiche preventive, essi sono comunque sostituiti dalle autocertificazioni, attestazioni e asseverazioni o certificazioni di cui al presente comma, salve le verifiche successive degli organi e delle amministrazioni competenti. La segnalazione, corredata delle dichiarazioni, attestazioni e asseverazioni nonché dei relativi elaborati tecnici, può essere presentata mediante posta raccomandata con avviso di ricevimento, ad eccezione dei procedimenti per cui è previsto l’utilizzo esclusivo della modalità telematica; in tal caso la segnalazione si considera presentata al momento della ricezione da parte dell’amministrazione. (111)
2. L’attività oggetto della segnalazione può essere iniziata dalla data della presentazione della segnalazione all’amministrazione competente.
3. L’amministrazione competente, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti di cui al comma 1, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della segnalazione di cui al medesimo comma, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell’attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa, salvo che, ove ciò sia possibile, l’interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro un termine fissato dall’amministrazione, in ogni caso non inferiore a trenta giorni. È fatto comunque salvo il potere dell’amministrazione competente di assumere determinazioni in via di autotutela, ai sensi degli articoli 21-quinquies e 21-nonies, nei casi di cui al comma 4 del presente articolo. In caso di dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell’atto di notorietà false o mendaci, l’amministrazione, ferma restando l’applicazione delle sanzioni penali di cui al comma 6, nonché di quelle di cui al capo VI del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, può sempre e in ogni tempo adottare i provvedimenti di cui al primo periodo. (116)
4. Decorso il termine per l’adozione dei provvedimenti di cui al primo periodo del comma 3 ovvero di cui al comma 6-bis, ovvero nel caso di segnalazione corredata della dichiarazione di conformità di cui all'articolo 2, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 luglio 2010, n. 159, all’amministrazione è consentito intervenire solo in presenza del pericolo di un danno per il patrimonio artistico e culturale, per l’ambiente, per la salute, per la sicurezza pubblica o la difesa nazionale e previo motivato accertamento dell’impossibilità di tutelare comunque tali interessi mediante conformazione dell’attività dei privati alla normativa vigente. (115)
4-bis. Il presente articolo non si applica alle attività economiche a prevalente carattere finanziario, ivi comprese quelle regolate dal testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e dal testo unico in materia di intermediazione finanziaria di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. (110)
[5. Il presente articolo non si applica alle attività economiche a prevalente carattere finanziario, ivi comprese quelle regolate dal testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e dal testo unico in materia di intermediazione finanziaria di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Ogni controversia relativa all’applicazione del presente articolo è devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. Il relativo ricorso giurisdizionale, esperibile da qualunque interessato nei termini di legge, può riguardare anche gli atti di assenso formati in virtù delle norme sul silenzio assenso previste dall’articolo 20. (109) ]
6. Ove il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, nelle dichiarazioni o attestazioni o asseverazioni che corredano la segnalazione di inizio attività, dichiara o attesta falsamente l’esistenza dei requisiti o dei presupposti di cui al comma 1 è punito con la reclusione da uno a tre anni.
6-bis. Nei casi di Scia in materia edilizia, il termine di sessanta giorni di cui al primo periodo del comma 3 è ridotto a trenta giorni. Fatta salva l’applicazione delle disposizioni di cui al comma 4 e al comma 6, restano altresì ferme le disposizioni relative alla vigilanza sull’attività urbanistico-edilizia, alle responsabilità e alle sanzioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e dalle leggi regionali. (112)
6-ter. La segnalazione certificata di inizio attività, la denuncia e la dichiarazione di inizio attività non costituiscono provvedimenti taciti direttamente impugnabili. Gli interessati possono sollecitare l'esercizio delle verifiche spettanti all'amministrazione e, in caso di inerzia, esperire esclusivamente l'azione di cui all'art. 31, commi 1, 2 e 3 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104. (114)
(108) Articolo sostituito dall'art. 2, comma 10, L. 24 dicembre 1993, n. 537, modificato dall'art. 21, comma 1, lett. aa), L. 11 febbraio 2005, n. 15, sostituito dall'art. 3, comma 1, D.L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito con modificazioni, dalla L. 14 maggio 2005, n. 80, modificato dall'art. 9, comma 3, 4 e 5, L. 18 giugno 2009, n. 69, dall'art. 85, comma 1, D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59 e, successivamente così sostituito dall'art. 49, comma 4-bis, D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla L. 30 luglio 2010, n. 122; vedi anche il comma 4-ter del medesimo art. 49, D.L. 78/2010.
(109) Comma abrogato dall'art. 4, comma 1, n. 14) dell'Allegato 4 al D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104, a decorrere dal 16 settembre 2010, ai sensi di quanto disposto dall'art. 2, comma 1 del medesimo D.Lgs. 104/2010.
(110) Comma inserito dall'art. 2, comma 1-quinquies, D.L. 5 agosto 2010, n. 125, convertito, con modificazioni, dalla L. 1° ottobre 2010, n. 163.
[color=red](111) Comma così modificato dall'art. 5, comma 2, lett. b), n. 2), D.L. 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla L. 12 luglio 2011, n. 106, dall'art. 2, comma 1, D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 aprile 2012, n. 35 e, successivamente, dall'art. 13, comma 1, D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 134.
[/color]
(112) Comma aggiunto dall'art. 5, comma 2, lett. b), n. 2), D.L. 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla L. 12 luglio 2011, n. 106 e, successivamente, così modificato dall'art. 6, comma 1, lett. b), D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla L. 14 settembre 2011, n. 148.
(113) Per l'interpretazione autentica del presente articolo, vedi l'art. 5, comma 2, lett. c), D.L. 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla L. 12 luglio 2011, n. 106.
(114) Comma aggiunto dall'art. 6, comma 1, lett. c), D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla L. 14 settembre 2011, n. 148.
(115) Comma così modificato dall'art. 6, comma 1, lett. a), D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla L. 14 settembre 2011, n. 148 e, successivamente, dall'art. 19-bis, comma 3, D.L. 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 agosto 2014, n. 116.
(116) Comma così modificato dall’ art. 25, comma 1, lett. b-bis), D.L. 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 novembre 2014, n. 164.
[size=14pt][color=red][b]Nuove norme sulla SCIA ed i CONTROLLI (L. 241/1990) - in vigore dal 28/8/2015[/b][/color][/size]
**************************
LEGGE 7 agosto 2015, n. 124 Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche. (15G00138)
(GU Serie Generale n.187 del 13-8-2015)
[color=red][b]note: Entrata in vigore del provvedimento: 28/08/2015[/b][/color]
Art. 6 - Autotutela amministrativa
[size=14pt]GUARDA GLI APPROFONDIMENTI SU:
http://www.omniavis.it/web/forum/index.php?topic=28301.0[/size]