[b]Riconoscimento dei FIGLI NATURALI - DPR 26/2015 in vigore dal 31 marzo[/b]
[b]DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 gennaio 2015, n. 26
[color=red]Regolamento recante attuazione dell'articolo 5, comma 1, della legge 10 dicembre 2012, n. 219, in materia di riconoscimento dei figli naturali. (15G00040) [/b][/color]
(GU n.62 del 16-3-2015)
Vigente al: 31-3-2015
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
Vista la legge 10 dicembre 2012, n. 219 ed, in particolare,
l'articolo 5, comma 1, che prevede che con regolamento emanato ai
sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della normativa
delegata prevista dall'articolo 2 della legge, sono apportate le
necessarie e conseguenti modifiche alla disciplina dettata in materia
di ordinamento dello stato civile dal regolamento di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396;
Visto il decreto legislativo 28 dicembre 2013, n. 154;
Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1998, n. 400;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000,
n. 396;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri,
adottata nella riunione del 30 ottobre 2014;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 20 novembre 2014;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella
riunione del 20 gennaio 2015;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, del
Ministro dell'interno, del Ministro della giustizia e del Ministro
del lavoro e delle politiche sociali;
Emana
il seguente regolamento:
Art. 1
Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000,
n. 396
1. Al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n.
396, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) nel Titolo VII, alla rubrica, la parola: "naturali" e'
sostituita dalle seguenti: "nati fuori del matrimonio";
b) all'articolo 28, comma 1, lettera b), le parole: "di
filiazione naturale" sono sostituite dalle seguenti: "del figlio nato
fuori del matrimonio";
c) all'articolo 29, comma 2, le parole: "legittimi nonche' di
quelli che rendono la dichiarazione di riconoscimento di filiazione
naturale" sono sostituite dalle seguenti: "del figlio nato nel
matrimonio nonche' di quelli che rendono la dichiarazione di
riconoscimento del figlio nato fuori del matrimonio";
d) all'articolo 30, comma 4, secondo periodo, la parola:
"naturale" e' sostituita dalle seguenti: "nato fuori del matrimonio";
e) all'articolo 33, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) il comma 1 e' abrogato;
2) il comma 2 e' sostituito dal seguente: "2. Il figlio
maggiorenne che subisce il cambiamento o la modifica del proprio
cognome a seguito della variazione di quello del genitore da cui il
cognome deriva, nonche' il figlio nato fuori del matrimonio,
riconosciuto, dopo il raggiungimento della maggiore eta', da uno dei
genitori o contemporaneamente da entrambi, hanno facolta' di
scegliere, entro un anno dal giorno in cui ne vengono a conoscenza,
di mantenere il cognome portato precedentemente, se diverso, ovvero
di aggiungere o di anteporre ad esso, a loro scelta, quello del
genitore.";
3) il comma 3 e' sostituito dal seguente: "3. Le dichiarazioni
di cui al comma 2 sono rese all'ufficiale dello stato civile del
comune di nascita dal figlio personalmente o con comunicazione
scritta. Esse vengono annotate nell'atto di nascita del figlio
medesimo.";
f) all'articolo 42, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) alla rubrica, la parola: "naturali" e' sostituita dalle
seguenti: "nati fuori del matrimonio";
2) al comma 1, la parola: "naturale" e' sostituita dalle
seguenti: "nato fuori del matrimonio";
3) al comma 2, la parola: "incestuosi" e' sostituita dalle
seguenti: "nati da persone tra le quali esiste un vincolo di
parentela in linea retta all'infinito o in linea collaterale nel
secondo grado, ovvero un vincolo di affinita' in linea retta, ai
sensi dell'articolo 251 del codice civile";
g) all'articolo 43, comma 1, la parola: "naturale" e' sostituita
dalle seguenti: "nato fuori del matrimonio";
h) all'articolo 45, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 1, la parola: "naturale" e' sostituita dalle
seguenti: "nato fuori del matrimonio" e la parola: "sedici" e'
sostituita dalla seguente: "quattordici";
2) al comma 2, la parola: "sedici" e' sostituita dalla
seguente: "quattordici";
i) all'articolo 46, comma 1, la parola: "naturale" e' sostituita
dalle seguenti: "nato fuori del matrimonio";
l) all'articolo 47, comma 1, la parola: "naturale" e' sostituita
dalle seguenti: "nato fuori del matrimonio";
m) all'articolo 48, comma 3, la parola: "naturale" e' soppressa;
n) all'articolo 49, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 1, alla lettera k), le parole: "di filiazione
naturale" sono sostituite dalle seguenti: "del figlio nato fuori del
matrimonio";
2) al comma 1, la lettera n) e' soppressa;
3) al comma 1, alla lettera o), le parole: "la filiazione
legittima" sono sostituite dalle seguenti: "che il figlio e' nato nel
matrimonio";
4) i commi 2 e 3 sono abrogati;
5) al comma 4, le parole: "ai commi 1, 2 e 3" sono sostituite
dalle seguenti: "al comma 1";
o) all'articolo 50, la parola: "potesta'" e' sostituita dalle
seguenti: "responsabilita' genitoriale";
p) all'articolo 64, comma 2, la parola: "naturali" e' sostituita
dalle seguenti: "nati fuori del matrimonio";
q) all'articolo 98, il comma 2 e' sostituito dal seguente: "2.
L'ufficiale dello stato civile provvede con le stesse modalita' di
cui al comma 1 nel caso in cui riceva, per la registrazione, un atto
di nascita relativo a cittadino italiano nato all'estero nel
matrimonio ovvero relativo a cittadino italiano riconosciuto come
figlio nato fuori del matrimonio ai sensi dell'articolo 262, primo
comma, del codice civile, al quale sia stato imposto un cognome
diverso da quello ad esso spettante per la legge italiana.
Quest'ultimo cognome deve essere indicato nell'annotazione.".
2. Dall'attuazione del presente regolamento non devono derivare
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi' 30 gennaio 2015
Il Presidente del Senato della Repubblica
nell'esercizio delle funzioni del Presidente
della Repubblica, ai sensi dell'articolo 86
della Costituzione
GRASSO
Renzi, Presidente del Consiglio dei
ministri
Alfano, Ministro dell'interno
Orlando, Ministro della giustizia
Poletti, Ministro del lavoro e delle
politiche sociali
Visto, il Guardasigilli: Orlando
Registrato alla Corte dei conti il 9 marzo 2015
Interno, foglio n. 565
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