Data: 2015-03-17 11:46:30

subingresso mercato

Viene depositata scia per subingresso nel mercato settimanale alla quale si allega una scrittura privata registrata mediante cui " [i]il cedente consegna in comodato al subentrante il ramo aziendale assistito da aut.ne amm.va n... del .... fino al 09.03.2016; al termine la parte comodataria restituirà l'autorizzazione al comodante in via gratuita così come l'ha ottenuta in gestione."[/i]

Questa è una prassi che viene suggerita agli ambulanti dall'Associazione di categoria ma a me rimane un dubbio: è sufficiente questa scrittura privata registrata o è necessaria anche l'autentica da parte di notaio?

riferimento id:25391

Data: 2015-03-17 12:43:57

Re:subingresso mercato

L'Associazione di categoria suggerisce....se per caso va. Riporto la normativa in materia
[i](Codice Civile) Art. 2556 Imprese soggette a registrazione
Per le imprese soggette a registrazione (2195, 2200) i contratti che hanno per oggetto il trasferimento della proprietà (2565, 2573) o il godimento dell'azienda devono essere provati per iscritto (2725), salva l'osservanza delle forme stabilite dalla legge per il trasferimento dei singoli beni che compongono l'azienda (1350) o per la particolare natura del contratto (162, 782).
I contratti di cui al primo comma, in forma pubblica o per scrittura privata autenticata, devono essere depositati per l'iscrizione nel registro delle imprese, nel termine di trenta giorni,[u] a cura del notaio rogante o autenticante[/u].[/i]
Il secondo comma è stato introdotto dalla  Legge 310/93 "Norme per la trasparenza nella cessione di partecipazioni e nella composizione della base sociale delle società di capitali, nonché nella cessione di esercizi commerciali e nei trasferimenti di proprietà dei suoli".

riferimento id:25391

Data: 2015-03-17 18:09:59

Re:subingresso mercato

LA TESI DELL'ASSOCIAZIONE SI FONDA SU UNA LETTURA DELLA NORMATIVA CHE ANCHE IO SOSTENGO E CHE TI RIPORTO:

L'art. 2556 dice:
Art. 2556 Imprese soggette a registrazione
Per le imprese soggette a registrazione (2195, 2200) i contratti che hanno per oggetto il trasferimento della proprietà (2565, 2573) o il godimento dell'azienda devono essere provati per iscritto (2725), salva l'osservanza delle forme stabilite dalla legge per il trasferimento dei singoli beni che compongono l'azienda (1350) o per la particolare natura del contratto (162, 782).
I contratti di cui al primo comma, in forma pubblica o per scrittura privata autenticata, devono essere depositati per l'iscrizione nel registro delle imprese, nel termine di trenta giorni, a cura del notaio rogante o autenticante.

In sintesi:
1) tutti i subingressi sono da provare con atto notarile o scrittura privata autenticata da notario (e poi ovviamente registrata alla agenzia delle entrate)
2) NE SONO ESENTI le imprese NON soggette a registrazione. In base alla nostra normativa NON SONO soggette a registrazione i piccoli imprenditori.

L'art. 2083 c.c. definisce piccoli imprenditori:
il coltivatore diretto del fondo;
l'artigiano;
il piccolo commerciante;
coloro che esercitano un'attività professionale organizzata prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti della propria famiglia.
Perché si abbia impresa di piccole dimensioni è dunque necessario:
che l'imprenditore presti il proprio lavoro nell'impresa;
che il lavoro dell'imprenditore e dei suoi familiari prevalga sia rispetto ad eventuali prestazioni lavorative di terzi sia rispetto al fattore capitale.

QUINDI, MOLTO SPESSO, i commercianti su AAPP sono piccoli imprenditori e quindi possono trasferire l'azienda con scrittura privata NON AUTENTICATA DA NOTAIO ma comunque registrata alla agenzia delle entrate.

*****************

TALE TESI E' ORMAI MINORITARIA!!!!!!!!!!!!!!!
http://www.omniavis.it/web/forum/index.php?topic=577.0
http://www.omniavis.it/web/forum/index.php?topic=22783.0

riferimento id:25391
vuoi interagire con la community? vai al NUOVO FORUM - community.omniavis.it