E' vero che ai sensi del DECRETO LEGISLATIVO 4 marzo 2015, n. 22 non sono più possibili i contratti di associazione in partecipazione??
riferimento id:25389
E' vero che ai sensi del DECRETO LEGISLATIVO 4 marzo 2015, n. 22 non sono più possibili i contratti di associazione in partecipazione??
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L’art. 50 prevede la completa abrogazione dell’associazione in partecipazione [color=red]con riferimento al solo apporto di lavoro[/color], rimane invece l’associazione in partecipazione fra imprese ma solo per apporto di capitale (nuovo art. 2549 c.c.). I contratti di associazione in partecipazione già in corso di svolgimento, nei quali l’apporto dell’associato consiste anche in una prestazione di lavoro, sono fatti salvi fino alla loro cessazione.
http://www.ipsoa.it/documents/lavoro-e-previdenza/rapporto-di-lavoro/quotidiano/2015/03/16/jobs-act-riordino-dei-contratti-di-lavoro-tra-conferme-e-abrogazioni
L'abolizione entra in vigore dal 07/03/2015, quando è entrato in vigore il decreto legislativo?
Ci è stato obiettato che entra in vigore da gennaio 2016......ma non ci risulta!
L'abolizione entra in vigore dal 07/03/2015, quando è entrato in vigore il decreto legislativo?
Ci è stato obiettato che entra in vigore da gennaio 2016......ma non ci risulta!
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L'abolizione dei contratti a progetto e dell'associazione in partecipazione e la rimodulazione delle altre tipologie contrattuali andranno in vigore dal [b][color=red]2016[/color][/b]. Per quest'anno sarà ancora possibile stipulare queste tipologie contrattuali, mentre dopo il 2016 sarà possibile farlo solo con accordi sindacali
Dove è il riferimento normativo che indica il 2016 come abrogazione?
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Dove è il riferimento normativo che indica il 2016 come abrogazione?
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Da quel che ho potuto approfondire la materia sarà disciplinata nei prossimi DECRETI ATTUATIVI ma il contenuto è già stato confermato dal Ministro
Dal momento in cui il governo varerà il decreto attuativo sulle tipologie contrattuali non sarà più possibile sottoscrivere nuovi contratti di collaborazione a progetto. Quelli in essere, invece, potranno essere trasformati in rapporto di lavoro subordinato, dal 1 gennaio 2016, nel caso mascherino, in realtà, un rapporto di lavoro dipendente. E' il ministro del Lavoro, Giuliano Poletti, a chiarire così l'idea del governo sullo stop ai Co.co.pro.
http://www.adnkronos.com/soldi/economia/2015/02/20/jobs-act-poletti-stop-pro-esistenti-trasformati-inizio_BRVcefvtuMBKj2z9dWX12N.html
http://www.governo.it/backoffice/allegati/77929-10027.pdf
http://www.ipsoa.it/documents/lavoro-e-previdenza/lavoro-autonomo/quotidiano/2015/03/14/jobs-act-riordino-dei-contratti-di-lavoro-e-il-lavoro-autonomo
Ritorno sul quesito, specificando il nostro caso:
si presenta al nostro ufficio un taxista con contratto di associazione in partecipazione stipulato in data 27/02/2015 ma registrato dopo l'entrata in vigore del decreto legislativo n.22, secondo noi il contratto non è accettabile, secondo l'utente sì, in quanto stipulato prima del decreto; comunque mi sembra di capire che se l'abolizione dei contratti in partecipazione avviene da gennaio 2016 si debba comunque considerare valido?
Di norma varrebbe la data della stipula tra i contraenti o quella della registrazione?
Ritorno sul quesito, specificando il nostro caso:
si presenta al nostro ufficio un taxista con contratto di associazione in partecipazione stipulato in data 27/02/2015 ma registrato dopo l'entrata in vigore del decreto legislativo n.22, secondo noi il contratto non è accettabile, secondo l'utente sì, in quanto stipulato prima del decreto; comunque mi sembra di capire che se l'abolizione dei contratti in partecipazione avviene da gennaio 2016 si debba comunque considerare valido?
Di norma varrebbe la data della stipula tra i contraenti o quella della registrazione?
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Il contratto ha efficacia con lo scambio del mutuo consenso. nel caso di contratto scritto dalla data del contratto (nel tuo caso 27 febbraio) A PRESCINDERE dalla EVENTUALE REGISTRAZIONE
L’associazione in partecipazione è un contratto
con il quale una parte, l’associante, attribuisce ad
un’altra, l’associato, una partecipazione agli utili
della sua impresa o di uno o più affari verso il cor
rispettivo di un certo apporto, che può consistere
nel conferimento di una somma di denaro, di un
bene immobile, di un diritto reale di godimento
oppure anche una prestazione di opera e/o servizi,
resa senza vincolo di subordinazione.
Si tratta di un contratto:
– consensuale perché si perfeziona con il semplice
consenso manifestato dalle parti;
– aleatorio poiché il corrispettivo dell’apporto dipende
dall’eventuale realizzazione di utili o dall’esito
dell’affare;
– a prestazioni corrispettive in virtù del rapporto
che intercorre tra l’apporto dell’associato e l’attribuzione
di una partecipazione agli utili;
– bilaterale poiché, anche nell’ipotesi di più associati
alla stessa impresa o affare, non si determina
alcun rapporto giuridico tra i vari associati,
ma una pluralità di rapporti bilaterali autonomi;
–[color=red][b] a forma libera[/b][/color], poiché non è previsto alcun particolare
requisito di forma ad substantiam o ad
probationem, tranne nell’ipotesi in cui si voglia
conferire il godimento di beni immobili o di altri
diritti reali immobiliari poiché in tal caso è richiesta
la forma dell’atto pubblico ai fini della
trascrizione ex articolo 2643 codice civile. Nella
pratica, tuttavia, i contratti di associazione in
partecipazione vengono comunque redatti in
forma scritta, sia per definire con maggior chiarezza
diritti e obblighi delle parti, sia per costituire
un mezzo di prova nei confronti dei terzi.
La registrazione del contratto, secondo l’Agenzia
delle entrate è necessaria per il riconoscimento fiscale
della deducibilità delle remunerazioni dal
reddito d’impresa dell’associante; il paragrafo 1.2
della Circolare 50/E del 12 giugno 2002 subordina
infatti la deducibilità alla condizione che il contratto
risulti da atto pubblico o da scrittura privata autenticata,
ovvero da scrittura privata registrata. Va
evidenziato, però, che tale condizione non si desume
da alcuna norma, per cui [color=red]l’effettività del rapporto
può essere dimostrata anche con altri elementi
di prova, indipendentemente dall’esistenza
di un contratto scritto avente data certa[/color].
Ulteriori approfondimenti:
http://www.chiesadimilano.it/polopoly_fs/7.54535.1395744871!/doc_layout/documenti%5B3%5D/doc_file/Guida_2_2013.pdf
http://www.finanzaefisco.it/agenziaentrate/cir_ris_2002/cir50-02.htm
http://www.altalex.com/?tag=Y&qs=associazione+in+partecipazione