Buonasera,
premetto che sono Agente di Polizia Locale da pochi mesi e la mia domanda potrebbe pure essere scontata.
Per quanto riguarda le Autorizzazioni di Polizia riguardanti ad esempio l'accensione di un falò e una sfilata di carnevale chi è l'organo preposto al rilascio del titolo abilitativo? (senza tenere conto dell'art. 19 della legge 241/1990 che consentirebbe di sostituire l'autorizzazione con la SCIA/DUAAP)
Ho notato che in certi Comuni vengono rilasciate dal Sindaco, quale autorità locale di pubblica sicurezza, in altri, invece dal Dirigente, in base all'art, 107 lett. f del TUEL.
Grazie tante per l'attenzione.
Buonasera,
premetto che sono Agente di Polizia Locale da pochi mesi e la mia domanda potrebbe pure essere scontata.
Per quanto riguarda le Autorizzazioni di Polizia riguardanti ad esempio l'accensione di un falò e una sfilata di carnevale chi è l'organo preposto al rilascio del titolo abilitativo? (senza tenere conto dell'art. 19 della legge 241/1990 che consentirebbe di sostituire l'autorizzazione con la SCIA/DUAAP)
Ho notato che in certi Comuni vengono rilasciate dal Sindaco, quale autorità locale di pubblica sicurezza, in altri, invece dal Dirigente, in base all'art, 107 lett. f del TUEL.
Grazie tante per l'attenzione.
[/quote]
Sono personalmente fermamente convinto della competenza del DIRIGENTE e in questo senso:
http://www.omniavis.it/web/forum/index.php?topic=1921.0
Tuttavia vi è un orientamento minoritario che ritiene ancora sussistente la competenza sindacale, tesi supportata da un raro TAR SARDEGNA che trovi indicato nel post.
La sentenza del TAR Sardegna al quale fare riferimento è la numero 284 del 23 febbraio 2007?
Grazie nuovamente per le risposte.
L'orientamento prevalente è ben consolidato e specifico!!
[b]Cons. Stato Sez. V, 23-10-2014, n. 5251
[/b]Il Sindaco è soggetto che "sovraintende" all'esercizio delle funzioni in materia di ordine e di pubblica sicurezza rientranti nell'ambito degli artt. 9 e 19 del D.P.R. 616 del 1977; tale suo ruolo non implica per il Sindaco medesimo l'incombenza di emanare gli atti di polizia amministrativa ma il suo personale controllo dell'operato del personale comunale che viene a ciò preposto, con la conseguente sua assunzione di una responsabilità "in vigilando". Si impone quindi alle amministrazioni comunali di adottare modelli organizzativi nei quali anche i provvedimenti di polizia amministrativa locale contemplati dal R.D. 773 del 1931 (TULPS) siano ricondotti alle competenze gestionali dei dirigenti ovvero dei soggetti investiti di funzioni apicali ai sensi dell'art. 107 del d. lgs. n. 267 del 2000 (T.U. Enti locali), salvo restando il diretto controllo del Sindaco sul loro operato (Conferma della sentenza del T.a.r. per la Liguria, sez. II, 7 maggio 2013, n. 753).
[b]Cass. pen. Sez. I Sent., 08-10-2008, n. 39132 (rv. 241136)
[/b]I dirigenti amministrativi degli enti locali sono competenti anche all'emissione di ordinanze contingibili e urgenti in materia sanitaria, disciplinata dall' art. 50, comma quinto, D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) e quindi non di pertinenza esclusiva del sindaco. Ne consegue che integra il reato di inosservanza dei provvedimenti dell'autorità l'inottemperanza del proprietario di un bene immobile all'ordine del dirigente dell'ufficio tecnico di un Comune di allacciare tale bene alla rete fognaria. (Rigetta,Trib.Brindisi s.d. Francavilla Fontana, 20 Marzo 2008)
[b]Cass. civ. Sez. II, 06-10-2006, n. 21631 (rv. 593025)
[/b]Dopo l'entrata in vigore del d.lgs. 18 agosto 2000 n.267 (T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, applicabile nella specie), la competenza ad irrogare sanzioni amministrative deve ritenersi appartenere ai dirigenti degli enti locali in virtù dell'articolo 107 del d.lgs. citato, la cui disciplina ha carattere innovativo anche rispetto al riparto di attribuzioni in precedenza regolato dal d.lgs. 31 marzo 1998 n.114 (con attribuzione al sindaco, ai sensi dell'articolo 22 dell'ora menzionato testo normativo, dell'emanazione dei provvedimenti di irrogazione di sanzioni), e dispone, al comma primo, che i poteri di indirizzo e di controllo politico -amministrativo spettano agli organi di governo dell'ente (nella specie, al sindaco del comune), e, al comma secondo, che sono attribuiti ai dirigenti "tutti i compiti, compresa l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi che impegnano l'amministrazione verso l'esterno" non ricompresi espressamente dalla legge o dallo statuto tra le funzioni degli organi di governo o non rientranti tra quelle del segretario o del direttore generale. (Nella fattispecie, relativa alla abusiva occupazione di suolo pubblico da parte di commerciante ambulante sul territorio del Comune di Venezia, con la conseguente violazione dell'articolo 4 della legge regione Veneto 6 aprile 2001 n.10, la S.C. ha affermato che correttamente l'ordinanza ingiunzione opposta era stata emessa dal comandante della polizia municipale, quale dirigente superiore del servizio, preposto anche al controllo dell'osservanza della disciplina sul commercio e nel quadro della specifica attribuzione di poteri prevista dall'articolo 17, lett. h) dello Statuto del Comune di Venezia e ha pertanto cassato con rinvio la sentenza del giudice di pace che aveva annullato l'ordinanza ingiunzione). (Cassa con rinvio, Giud. Pace Venezia, 25 Ottobre 2002)
[b]Cons. Stato Sez. V, 21-11-2003, n. 7632
[/b]Sussiste la competenza dei dirigenti negli atti che impegnano all'esterno la pubblica amministrazione. Infatti in base alla ripartizione di competenze negli enti locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 , mentre le funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo spettano al sindaco e alla giunta, quelli di gestione che impegnano l'amministrazione verso l'esterno sono di competenza dei dirigenti.